AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.138
Data decisione, Autorità: 31.05.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00138
Lugano 31 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.00037 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 16 aprile 1998 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
fr. 88’000.-- oltre accessori (licenziamento abusivo), protestando spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 2 luglio 2001, ha integralmente respinto;
appellante l’attore che, con memoriale 3 settembre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di condannare il convenuto al pagamento della somma di
fr. 88’000.-- oltre accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con osservazioni 3 ottobre 2001, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto:
A. __________ ha lavorato presso il __________ dal 1. aprile 1970 al 30 settembre 1986 (doc. C). Tra il 1. ottobre 1986 e il 30 giugno 1994, egli è stato impiegato quale consigliere agli investimenti alla filiale di __________ della __________ (doc. D). A far tempo dal 27 giugno 1994, __________ è ritornato al __________ a __________ in veste di consulente di investimenti (doc. E).
B. Nella prima metà del 1997, tra le parti in causa sorgevano divergenze in merito alla nuova concezione introdotta dall’azienda nel corso degli ultimi anni quo alla metodologia di lavoro e alla logistica, in particolare per quanto riguardava l’utilizzazione da parte dei consulenti agli investimenti di uffici a due nell’ambito di un lavoro di team (doc. B, M, 2, 3).
Il 25 luglio 1997 a __________ veniva comunicata, dapprima oralmente poi brevi manu, la decisione di sospensione dall’obbligo di presenza in banca per motivi di carattere disciplinare per tempo indeterminato. In un secondo momento, il __________ inviava a __________ una lettera contenente le motivazioni che avevano condotto al provvedimento disciplinare (doc. N, O e 4, 5).
C. Le parti non riuscivano a trovare una soluzione alla situazione di conflitto che si era venuta a creare; neppure alcuni colloqui intercorsi tra __________ e i suoi superiori portavano ad un’intesa (doc. 2, 3, P; testi __________, __________, __________). Di conseguenza, in data 11 agosto 1997, a __________ veniva notificato lo scioglimento del contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre 1997 (doc. Q).
D. A mente dell’attore, la disdetta dell’11 agosto 1997 sarebbe abusiva in quanto emanata dal datore di lavoro a seguito di legittime pretese da lui avanzate derivanti dal contratto di lavoro (art. 336 cpv. 1, lett. c CO). In particolare, al momento della riassunzione al __________, all’impiegato sarebbe stata garantita la possibilità di disporre di un ufficio singolo. Peraltro, tale circostanza avrebbe rappresentato per le parti, e in special modo per __________, una condizione essenziale del contratto di lavoro. Per questi motivi, il datore di lavoro non sarebbe stato legittimato a imporre all’attore di utilizzare un ufficio con un altro consulente di investimenti.
E. La pretesa creditoria dell’attore è composta da un’indennità ex art. 336a CO (fr. 63'000.--), da un importo a titolo di risarcimento per torto morale di fr. 10'000.-- e dalla gratifica pro rata temporis di fr. 5'000.--. Con sentenza 2 luglio 2001, il Pretore ha integralmente respinto la petizione, ritenendo che non fossero adempiuti i presupposti per un licenziamento abusivo ex art. 336 cpv. 1 lett.d CO.
in diritto:
L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto valutare con estrema cautela le testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria di causa, soprattutto quelle rilasciate dai membri di direzione dell’istituto bancario e da un membro del consiglio direttivo della banca (segnatamente i testi __________, __________ e __________).
Qualora l’attendibilità di un teste possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo a causa dell’esistenza di un rapporto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti derivanti dalla testimonianza per rapporto agli elementi di fatto deducibili da altre prove, in casu, dalla documentazione scritta versata agli atti da entrambe le parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 90 CPC; Zenhäuser, op. cit., pag. 145 ss.). Nella fattispecie in disamina, le testimonianze raccolte nell’ambito dell’istruttoria sono univoche e dalle stesse non emergono discrepanze di sorta con i documenti. Per quanto riguarda la persona del teste __________, il primo giudice ha rettamente sottolineato che questi non può essere considerato economicamente identico con il __________; inoltre, facendo __________ parte del consiglio direttivo dell’azienda, un organo composto da più persone, la prova testimoniale può senz’altro essere ammessa poiché ulteriormente soppesata e valutata dal giudice (Rep. 1990, pag. 276).
Si noti peraltro che i testi proposti dall’appellante (__________, __________, __________, __________, __________ e __________) sono tutti impiegati del . In sede di udienza preliminare, la parte attrice non ha invece contestato l’assunzione delle audizioni testimoniali postulate dalla controparte (, __________ e __________; v. verbale di udienza preliminare del 26.11.1998, atto V). L’appellante è pertanto malvenuto quando solleva a posteriori delle censure riguardanti la presunta inattendibilità di queste testimonianze, soprattutto alla luce di quanto appena esposto.
Il primo giudice ha operato una valutazione in merito alla veridicità delle affermazioni testimoniali e all’attendibilità dei testimoni, vagliando nel dettaglio le censure sollevate dall’attore e analizzando le caratteristiche personali e il fattore “interesse” dei testimoni sentiti (Zenhäuser, Der Zeugenbeweis im Zivilprozess, Argovia 1959, pag. 137 e 142 ss.; Jolidon, Verité, justice et procédure civile, ZBJV 1973, pag. 197).
Le censure sollevate dall’appellante non trovano quindi riscontro, mentre le motivazioni esposte dal Pretore sono da confermare integralmente.
Secondo l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO, la disdetta è abusiva se data perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Non è necessario che le pretese avanzate esistano effettivamente, essendo sufficiente che il lavoratore, in buona fede, ritenga che i propri diritti siano fondati (DTF 123 II 254; Geiser, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, BJM 1994, pag. 185; Brunner/Bühler/Weber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, n. 7 ad art. 336 CO). Il comportamento del lavoratore è contrario al principio della buona fede quando egli è a conoscenza, o almeno avrebbe dovuto esserlo secondo le circostanze, che il suo modo di procedere era infondato (Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, tesi, Basilea 1998, pag. 114). Sempre in ossequio al principio della buona fede, nulla osta invece al licenziamento del lavoratore che avanza pretese totalmente ingiustificate (Brunner/Bühler/weber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, n. 7 ad art. 336 CO). La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità. Il giudice stabilisce l’ammontare dell’indennità tenendo conto di tutte le circostanze, per un massimo di sei mesi di salario del lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici (art. 336a CO).
L’onere della prova quo all’abusività del licenziamento e al nesso causale incombe sulla persona licenziata, nel caso specifico quindi sull’appellante (DTF 123 III 246 e 121 II 60; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, pag. 332; Geiser, op. cit., pag. 189). La prova quo all’abusività della disdetta può anche essere indiretta, di carattere indiziario e limitata alla sola verosimiglianza dei fatti, dedotta dalla concordanza di più tracce e circostanze affermative. Questo significa che il giudice può esprimersi secondo un convincimento derivato da tutte le situazioni che appaiono dagli atti di causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 90 CPC; Brunner/Bühler/weber, op. cit., n. 2 ad art. 336 CO; JAR 2001, pag. 168).
Anche la deposizione del teste __________ non è rilevante nella valutazione dei fatti in quanto si riallaccia ad altri rapporti di lavoro, segnatamente alle attività di __________ presso la __________ a __________ e la __________ a __________. In particolare la circostanza che al momento del colloquio per l’assunzione presso la __________ una delle condizioni poste da __________ era di avere un ufficio proprio non porta in alcun modo a concludere che lo fosse anche al momento della riassunzione presso il __________ (v. deposizione teste __________, pag. 3).
Al contrario, il teste __________, che aveva concordato con l’appellante il contenuto del nuovo rapporto di lavoro venuto, sostiene di non aver mai garantito a __________ un ufficio singolo. Addirittura egli aveva anticipato il cambiamento che i vertici della banca intendevano apportare alla metodologia di lavoro. Il teste __________ ha soprattutto evidenziato, smentendo così la tesi dell’appellante, che le nuove strategie erano decise e imposte dalla direzione di __________ e che quindi non c’era possibilità di opporvisi (verbale teste __________, pag. 2, v. anche __________ e __________).
Si osserva altresì che la possibilità dei consulenti agli investimenti di avere un ufficio singolo era dettata da motivi prettamente riconducibili alla struttura dello stabile __________, dove in quel periodo era ubicato il __________ e dove tutti i consulenti avevano un ufficio singolo (verbale teste __________, pag. 2, __________, pag. 1).
Alla luce di quanto esposto si evince che il datore di lavoro non ha garantito all’appellante, tantomeno pro futuro, la possibilità di lavorare in un ufficio singolo. Le pretese avanzate da __________ in questo ambito non erano pertanto giustificate.
I limiti dell’obbligo di fedeltà del lavoratore, e quindi la sua facoltà di rifiutarsi di adempiere un’indicazione impartita dal datore di lavoro, si tracciano operando una ponderazione dei legittimi interessi del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può rifiutarsi di seguire indicazioni che in base alla sua esperienza professionale e alle sue conoscenze personali egli ritiene inadeguate. L’obbligo di fedeltà dell’impiegato è tanto più grande quanto più importante e di responsabilità è la sua posizione nell’ambito dell’azienda (Brunner/Bühler/ weber, op. cit., n. 7 ad art. 321d CO; Emmel, loc. cit., pag. 77; JAR 2001, pag. 177; DTF 104 II 28). Inoltre, il datore di lavoro deve tenere conto del principio della parità di trattamento tra impiegati e non deve impartire istruzioni vessatorie o prive di senso (Brunner/ Bühler/weber, op. cit., n. 7 ad art. 321d CO; Rehbinder, op. cit., n. 1 ss. ad art. 321d CO). Come sanzione disciplinare per il lavoratore che non si attiene alle direttive impostegli in modo legittimo dal datore di lavoro è anche possibile giungere al licenziamento e alla riduzione, rispettivamente alla soppressione della gratifica (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., Zurigo 1992, n. 4 ad art. 321a CO; Brunner/Bühler/weber, op. cit., n. 5 ad art. 321d CO).
Nel dettaglio, i consulenti di investimenti – come l’appellante – passavano da una gestione individuale della clientela a un’attività di team, con a capo un responsabile. A ciò era collegato il fatto che due consulenti facenti parte dello stesso team lavoravano insieme in un cosiddetto ufficio tandem, mentre i loro clienti venivano accolti in un salottino attiguo (testi __________, __________, __________). Peraltro, questo locale dove __________ si era installato rivendicando il suo diritto a un ufficio singolo, non era dotato di strutture operative adeguate (testi __________, __________, __________).
Dalle testimonianze emerge che __________ non solo si è rifiutato di adeguarsi alle direttive imposte dalla direzione – rifiutandosi di utilizzare gli uffici a due – ma ha anche manifestato in modo sproporzionato il suo disappunto nei confronti dei suoi superiori, rifiutandosi di incontrare __________ ed esternando le proprie posizioni nei confronti dei colleghi (testi __________, __________, __________; doc. 2, doc. 3, redatto il 21.7.1997 da __________: “vi giocherò contro, mi metto dalla parte del cliente, piuttosto me ne vado, quello lì non voglio nemmeno vederlo, fatemi poi sapere se non vi va bene”). Anche il capo-team __________ lo aveva reso attento che il suo comportamento avrebbe potuto avere conseguenze negative; a tutta risposta, l’appellante avrebbe affermato “è quello che cerco” (verbale teste __________, pag. 2).
Il capo-team ha testimoniato di aver richiamato __________ al suo dovere di utilizzare gli uffici tandem, ma quest’ultimo si è rifiutato (verbale teste __________, pag. 1). Lo stesso teste ha peraltro confermato che per i consulenti vi era la disposizione di utilizzare gli uffici tandem (verbale __________, pag. 2). Tutti i consulenti della sede di __________, anche coloro che avevano esternato le loro perplessità in merito ai cambiamenti nella metodologia di lavoro, si sono adeguati alle direttive e ora lavorano in uffici a due (verbale teste Prina, pag. 2).
Il comportamento assunto dall’appellante è contrario al principio della buona fede, soprattutto in ragione del fatto che egli apparteneva ai quadri dell’azienda – gli era stato affidato in gestione un notevole pacchetto di clientela, anche grazie alle sue capacità professionali, mai messe in dubbio ma che nulla hanno a che vedere con la presente vertenza – e che quindi da lui si poteva ragionevolmente pretendere che si adeguasse alle nuove strategie di lavoro.
Il teste Prina ha affermato che alla sede del __________ di __________ la struttura degli uffici tandem non è stata introdotta (verbale teste __________, pag. 2). Non raccogliendo la proposta di trasferirsi a __________, l’appellante è malvenuto quando afferma che i vertici del __________ non gli hanno sottoposto altre possibilità che si accordavano con le sue preferenze (tra l’altro, dal 1. novembre 1997, egli è impiegato a __________ presso la __________).
D’altro canto, nel caso specifico, non si ravvedono motivi che potevano giustificare il rifiuto da parte del lavoratore di seguire le istruzioni dettate dalla direzione del gruppo, segnatamente istruzioni illegali, pregiudizievoli per l’integrità del lavoratore, oppure sprovviste di motivazioni oggettive (in dettaglio Vischer, op. cit., pag. 59 ss.). Infine, non si può neppure sostenere che l’appellante abbia mosso critiche fondate alla nuova strategia di lavoro proposta dal __________ o all’azienda in generale (Nordmann, op. cit., pag. 117; BJM 1993, pag. 297).
La disdetta impartita dal __________ non può essere caratterizzata siccome abusiva.
Stante la legittimità della disdetta dell’11 agosto 1997, la pretesa avanzata a titolo di torto morale decade. Per quanto riguarda la gratifica si rileva che violazioni dell’obbligo di fedeltà e diligenza possono portare alla riduzione o, in casi gravi, alla soppressione della gratifica (Emmel, loc. cit., pag. 77; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., Zurigo 1992, n. 4 ad art. 321a CO). Nel caso in esame, la gratifica non era fissata contrattualmente e non poteva essere considerata dal lavoratore come un diritto acquisito. All’impiegato veniva corrisposta una volta all’anno in caso di collaborazione fedele e di qualità. Visto il comportamento dell’appellante, non si giustifica la corresponsione della gratifica neppure pro rata temporis.
L’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello 3 settembre 2001 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'550.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 1600.--
sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 3’500.-- per ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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