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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.21
Data decisione, Autorità: 30.07.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Transazione quale riconoscimento di debito. Motivazione del reclamo insufficiente
Incarto n. 14.2021.21
Lugano 30 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.5554 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 dicembre 2020 dalla
CO 1 IT- (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1RE 1
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 64'952.80 oltre agli interessi del 5% dal 13 ottobre 2020, indicando quale causa del credito l’“Accordo transattivo del 29 luglio 2020”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 dicembre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, il convenuto è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione del 12 febbraio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2021 perché “sia rivista la posizione alla luce dei fatti proposti e dei quali non ho ancora avuto risposta in merito” dalla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 26 febbraio. Presentato il 17 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nel caso in esame il Pretore ha spiegato di aver rigettato l’opposizione sulla base della transazione conclusa dalle parti, da cui emerge che la CO 1 vanta nei confronti di RE 1 un credito di € 61'500.–, da cui vanno dedotti € 1'000.– pagati dal debitore. Convertita al tasso di cambio del 13 ottobre 2020 di 1 € per fr. 1.0736, la differenza ammonta a fr. 64'952.80, cui vanno aggiunti gli interessi del 5 % richiesti dal creditore a decorrere dal 13 ottobre 2020.
1.3.2 Ora, RE 1 non si confronta con la motivazione del primo giudice, bensì, facendo riferimento ad alcune email da lui trasmesse al patrocinatore della CO 1 nel gennaio del 2021, si duole di non aver ancora ricevuto risposta e chiede di rivedere la sua posizione “alla luce dei fatti proposti”. Il reclamo risulta pertanto irricevibile per carenza di motivazione, per tacere del fatto che le email in questione sono inammissibili perché sono state prodotte per la prima volta con il reclamo (sopra consid. 1.2).
Ad ogni modo, la decisione impugnata risulta corretta. Nella transazione del 29 luglio 2020 (doc. I), RE 1 si è infatti riconosciuto debitore della CO 1, personalmente e in solido con la __________, di € 61'500.– (pti 2 e 6), somma, questa, che la creditrice ha il diritto di reclamare nel suo complesso (dedotto l’unico pagamento effettuato) secondo il punto 7, non risultando né dagli atti né dai documenti prodotti dall’escusso (peraltro tardivamente) che gli acconti siano stati versati alle scadenze pattuite. Firmata personalmente da RE 1, la transazione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma posta in esecuzione, come giustamente stabilito dal Pretore.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64'952.80, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – avv. PA 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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