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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.6
Data decisione, Autorità: 30.07.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di collaborazione redatto in russo. Traduzione prodotta solo col reclamo. Solidarietà passiva dell’escusso con la società debitrice invocata solo in seconda sede
Incarto n. 14.2021.6
Lugano 30 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.3364 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 agosto 2020 dalla
RE 1
contro
CO 1CO 1 (patrocinato dall’__________ RE 1, )
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di , la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'400.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2020 (indicando quale causa del credito la “Fattura n. __________”) e fr. 3'440.– oltre agli interessi del 5% dal 19 giugno 2020 (per “Fattura n. __________”).
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 agosto 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di , sezione 5. Interpretando male l’ordinanza 7 agosto con cui il Pretore aveva impartito alla controparte un termine di venti giorni per presentare osservazioni all’istanza, il 21 agosto 2021 l’istante ha inoltrato le proprie “osservazioni”, con le quali ha sostanzialmente motivato l’istanza, che non lo era. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 agosto 2020 e alle osservazioni del 21 agosto con scritto del 31 agosto.
C. Statuendo con decisione del 14 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–. Non ha assegnato ripetibili né indennità d’inconvenienza.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2021 per ottenere l’accoglimento dell’istanza e il riconoscimento totale del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 15 gennaio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 25 gennaio. Presentato il 20 gennaio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima rilevato che le fatture indicate sul precetto esecutivo come titolo di credito non costituiscono da sole un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione siccome non sono firmate dall’escusso. Lasciando aperta la questione di sapere se il contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti il 16 maggio 2017 sia, come sostenuto dalla convenuta, valido sul territorio svizzero poiché è stilato esclusivamente in lingua russa, il primo giudice ha ritenuto che difettava in ogni modo l’esigenza dell’identità tra l’escusso (CO 1) e la controparte nel rapporto di collaborazione (la AA 1) secondo la documentazione agli atti (in particolari i dati di fatturazione) e le allegazioni delle parti. In mancanza di un impegno dell’escusso di pagare e riconoscere all’escutente quanto fatturato alla AA 1, il Pretore ha respinto l’istanza.
Nel reclamo la RE 1 sostiene che CO 1 è responsabile del pagamento delle fatture da essa emesse in solido con la AA 1, sulla scorta di due delle dieci pagine del contratto di collaborazione, di cui allega al reclamo una (parziale) traduzione in italiano. Chiede pertanto che l’istanza sia accolta e il suo credito riconosciuto totalmente.
4.1 Sennonché l’allegato vincolo di solidarietà passiva tra l’escusso e la AA 1 – o più precisamente il fatto che tale vincolo derivi dal contratto di collaborazione – è un’allegazione di fatto nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). In prima sede, infatti, la RE 1 non aveva addotto alcuna motivazione nell’istanza e nelle sue “osservazioni” del 21 agosto 2021 si era limitata ad allegare che CO 1 è il “socio costitutore nonché unico azionista” della AA 1. Ora, non spetta al giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposizione. Stante il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe invece all’istante l’onere di allegare i fatti pertinenti (sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.2 con i rinvii), onere del resto accresciuto nel caso in cui una delle tre identità (tra escusso, escutente e credito indicato sul precetto esecutivo da una parte, e debitore, creditore e credito risultanti dal titolo di rigetto dall’altra) non risulta immediatamente dal titolo di rigetto invocato (sentenza della CEF 14.2020.178 del 9 giugno 2021 consid. 5.1 con rif.). Nel caso in esame, la reclamante avrebbe quindi dovuto invocare la solidarietà passiva già in prima sede e indicare precisamente le clausole del contratto di collaborazione che a suo parere la prevedono, oltre ad allegare e dimostrare che la firma sul contratto è quella di CO 1.
4.2 Per abbondanza, non si può non rilevare che anche se l’istante avesse invocato la responsabilità solidale dell’escusso davanti al Pretore, questi non avrebbe potuto verificare le sue allegazioni in mancanza di una traduzione in italiano del contratto di collaborazione, traduzione che l’istante avrebbe dovuto produrre d’ufficio già in prima sede, non potendo ritenere il russo una lingua diffusa in Svizzera e conosciuta dal giudice (v. al riguardo Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 60 ad art. 84 LEF; sentenza della CEF 14.2014.103 del 15 settembre 2014 consid. 1.4). Anche per questo motivo il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che alla reclamante rimane la facoltà di ripresentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione, persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), contenente le necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi, laddove necessario debitamente tradotti in italiano, oppure di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'840.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, ; – avv. PA 1, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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