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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.107
Data decisione, Autorità: 02.08.2021, ICCA
Titolo: Stralcio di un reclamo dai ruoli per desistenza
Incarto n. 11.2021.107
Lugano 2 agosto 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2021.22 (azione di riduzione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 19 gennaio 2021 da
CO 1 CO 2 e CO 3 (patrocinati dall'avv. PA 2 )
contro
RE 1 e RE 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 ),
giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 23 luglio 2021 presentato da RE 1 e RE 2 nei confronti del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
premesso che nell'ambito di un'azione di riduzione promossa il 19 gennaio 2021 da CO 1, CO 2 e CO 3, unici eredi con la madre H__________ nata __________ di G__________ __________ deceduto a Lugano il 14 giugno 2019, con decreto del 21 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha vietato inaudita parte a RE 1 e RE 2, figli nati dal primo matrimonio dello stesso G__________ __________ e rinuncianti alla successione, di “mettere in atto ogni e qualsiasi azione volta a modificare lo stato della costruzione posta sulla particella n. 570 RFD __________, nulla escluso (trasformazioni, demolizioni, migliorie)”;
ricordato che nelle osservazioni del 29 gennaio 2021 i convenuti hanno avversato l'istanza cautelare proponendo la revoca del provvedimento supercautelare;
rammentato che al contraddittorio cautelare del 4 marzo 2021 le parti hanno mantenuto le loro posizioni, riconfermate alla discussione finale tenutasi lo stesso giorno;
preso atto che, dopo vari solleciti, con reclamo per “denegata/ritardata giustizia” del 23 luglio 2021 RE 1 e RE 2 hanno chiesto a questa Camera di revocare il decreto supercautelare del 21 gennaio 2021;
osservato che il 27 luglio 2021 RE 1 e RE 2 hanno comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo “per intervenuto chiarimento con il Pretore”;
considerato che nelle circostanze descritte il reclamo va tolto dai ruoli per desistenza;
rilevato che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare ad ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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