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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.98
Data decisione, Autorità: 30.07.2021, ICCA
Titolo: Divorzio su azione di un coniuge: appello tardivo
Incarto n. 11.2021.98
Lugano 30 luglio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2016.216 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 settembre 2016 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 9 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 maggio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1980), cittadino italiano, e AP 1 (1978). Egli ha accertato che i conugi hanno già liquidato ogni reciproco rapporto di dare e avere e rimangono proprietari dei beni in loro possesso o iscritti a loro nome, ha affidato il figlio J__________ (nato il 1° agosto 2012) alla custodia del padre (riservato il diritto di visita materno di quattro ore da esercitarsi un fine settimana al mese sotto sorveglianza), ha lasciato l'autorità parentale congiunta e confermato la curatela educativa in favore di J__________. Oltre a ciò il Pretore ha posto l'intero mantenimento del figlio a carico del padre, non ha stabilito alcun contributo alimentare tra coniugi e ha ordinato all'istituto di previdenza del marito di trasferire fr. 24 503.65 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie. Le spese processuali di complessivi fr. 12 000.– sono state poste per un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere alla controparte fr. 7260.– per ripetibili ridotte.
B. In una lettera del 10 giugno 2018 (recte: 2021) AP 1 ha chiesto al Pretore di designarle un avvocato d'ufficio e ha contestato l'addebito delle spese giudiziarie. Ricevuta il 23 giugno 2021 tale comunicazione, il Pretore ha risposto quello stesso giorno che l'invio raccomandato contenente la sentenza dell'11 maggio 2021 gli era stato ritornato, siccome non ritirato, il 20 maggio seguente. Al proposito il Pretore ha reso attenta l'interessata che l'invio doveva ritenersi validamente notificato l'ultimo giorno del termine di giacenza presso la Posta che in concreto era scaduto il 19 maggio 2021. Il termine per appellare sembrava così decorso e la sentenza passata in giudicato. Il Pretore ha assegnato nondimeno a AP 1 un termine di 5 giorni per comunicare se con quella lettera essa intendeva presentare appello, nel qual caso l'avrebbe trasmessa senza indugio al Tribunale d'appello. Decorso infruttuoso il termine il Pretore sarebbe invece partito dal presupposto che la lettera del 10 giugno era da considerarsi ‟evasaˮ. Anche questa comunicazione del 23 giugno 2021 è stata ritornata alla Pretura il 7 luglio 2021 poiché non ritirata.
C. Contro la sentenza dell'11 maggio 2021 AP 1 è insorta al Tribunale d'appello con un appello del 9 luglio 2021 per ottenere la sostituzione del Pretore e il riesame della situazione previo ascolto suo e del figlio, criticando l'operato del Pretore e in particolare l'affidamento di J__________ al padre come pure l'addebito delle spese giudiziarie. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nel proprio – confuso – memoriale l'interessata sembra fondare il ricorso – fra l'altro – anche sull'art. 319 lett. c CPC (denegata giustizia) nella misura in cui si duole di una ‟mancata giustiziaˮ come già era stata rilevata da questa Camera il 1° aprile 2019 nella sentenza inc. 11.2019.40 (consid. 4). Se non che un diniego di giustizia si ravvisa ove un un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1). Ora neppure AP 1 accenna a circostanze del genere che si sarebbero prodotte nella procedura in esame successivamente alla citata sentenza di questa Camera del 1° aprile 2019. A parte ciò, se un giudice sbaglia – come reputa l'interessata in concreto – nel giudicare sulle richieste di una causa appellabile, non v'è denegata denegata giustizia. Si versa semplicemente nell'ipotesi di una sentenza erronea che può essere impugnata con il rimedio ordinario dell'appello (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.39 del 27 settembre 2017, consid. 1). E se una parte che impugna una decisione appellabile contesta – come nella fattispecie – anche il giudizio sulle spese (art. 110 CPC), la relativa censura va trattata nel quadro dell'appello medesimo (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 12 ad art. 110).
Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In con-creto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la custodia del figlio, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Occorre esaminare la tempestività del rimedio giuridico.
La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 141 II 431 consid. 3.1; 139 IV 230 consid. 1.1; 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (I CCA, sentenza inc. 11.2018.105 del 3 ottobre 2018 consid. 2 con rinvii).
Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata spedita alla convenuta martedì 11 maggio 2021 e l'avvviso di ricevimento è stato depositato nella casella di quest'ultima l'indomani (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi mercoledì 19 maggio 2021. Ne deriva che in concreto il termine per appellare la decisione citata, di cui l'appellante doveva manifestamente attendersi la notificazione essendosi già tenute (il 12 aprile 2021) le arringhe finali, è cominciato a decorrere giovedì 20 maggio 2021, l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di consegna infruttuoso, ed è scaduto venerdì 18 giugno 2021. L'appello in esame è stato consegnato alla Posta il 9 luglio 2021 alle ore 17.52 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). Si rivela quindi manifestamente tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).
Il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte neppure se si considerasse come atto di appello la lettera del 10 giugno 2021, ciò che neppure l'interessata pretende. In concreto AP 1 ha consegnato il plico contenente tale lettera alla posta serba di __________ il 14 giugno 2021. Sta di fatto che gli scritti destinati a un tribunale svizzero devono essere consegnati al tribunale medesimo oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC). E nel caso specifico l'invio è giunto alla posta svizzera solo il 21 giugno 2021 successivo (ricerca postale RR__________, agli atti) per essere consegnato a questa Camera il 23 giugno seguente. L'appello risulta quindi sotto ogni profilo tardivo.
Né l'appellante accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione del termine (art. 148 cpv. 1 CPC) cui essa neppure allude. Manifestamente irricevibile (nel senso dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG), l'appello sfugge perciò a qualsiasi disamina.
Si aggiunga che nella misura in cui tende alla ricusazione del Pretore, la richiesta di AP 1 è ugualmente manifestamente irricevibile. Per tacere della sua palese intempestività (v. art. 49 cpv. 1 CPC), una domanda di ricusazione nei confronti del Pretore (o del Pretore aggiunto) va rivolta al Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). La prima Camera civile è abilitata soltanto a giudicare i reclami contro le decisioni sulla ricusazione prese dal Pretore viciniore nelle materie che competono alla Camera stessa (art. 48 lett. a n. 2 LOG combinato con l'art. 50 cpv. 2 CPC). Né questa Camera sarebbe abilitata del resto a trattare in prima battuta – al di fuori del termine ordinario di ricorso – una domanda di riesame che la richiedente, in difetto di elementi importanti nuovi che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di valersi, nemmeno avrebbe il diritto di ottenere (Bastons Bulletti in: Code de procédure civile, Basilea 2021, n. 7 alle note preliminari degli art. 308-334 CPC con richiami).
Se ne conclude che l'appello, manifestamente inammissibile, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– . – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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