AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.137
Data decisione, Autorità: 24.05.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00137
Lugano 24 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1999.00094 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 28 settembre 1999 da
tutti rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. dott. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 235'351.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva per tale somma dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Mendrisio, domande avversate dal convenuto;
ed ora sull'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in risposta, e che il Pretore, decidendo in limine litis (art. 181 CPC), ha respinto con sentenza 16 luglio 2001;
appellante il convenuto con atto di appello 3 settembre 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'eccezione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
richiamato il decreto 6 settembre 2001 con cui il Pretore ha concesso al gravame l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nell'autunno 1983 __________, cittadino italiano residente in Italia, acquistò 9 azioni al portatore della società immobiliare svizzera Condomini __________, che, come deciso in seguito dagli azionisti, gli conferivano il diritto d'uso esclusivo sull'unità di PPP n. __________del fondo base n. __________RFD di __________, segnatamente sull'appartamento n. 12 al IV piano, su un garage e una cantina.
Nel corso del 1990 egli manifestò a __________, allora direttore della Immobiliare __________, società che si occupava dell'amministrazione del condominio, l'intenzione di vendere le sue azioni e con ciò il diritto esclusivo sull'appartamento, ma, non avendo in seguito ricevuto più notizie, ritenne che l'operazione non fosse andata in porto: in realtà, come accertato nel corso del 1995 dai figli __________ e __________ e dalla moglie __________ dopo la sua morte, avvenuta il 1° luglio 1992, il 31 gennaio 1991 la Condomini __________, in forza di una procura rilasciata a __________ dall'amministratore unico __________ , aveva provveduto alla vendita dell'unità di PPP in questione, senza però che il ricavo della vendita sia mai stato corrisposto al proprietario delle azioni.
Con la petizione in rassegna __________, __________ e __________, membri della comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 235'351.-, corrispondente al mancato ricavo dalla vendita, rimproverandogli in sostanza di aver violato il dovere di diligenza che gli incombeva quale amministratore della società rispettivamente di aver commesso un atto illecito.
Ritenuto che in sede di risposta il convenuto ha sollevato tutta una serie di eccezioni, l'udienza preliminare, d'accordo le parti ed il giudice, è stata limitata al loro esame (art. 181 CPC).
Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto preso atto che di tutte le eccezioni originariamente proposte il convenuto ne aveva mantenuta una sola, quella dell'intervenuta prescrizione della pretesa attorea. Ritenuto che la norma generale dell'art. 60 CO, che regolava la prescrizione (annuale) per le pretese derivanti da atto illecito, era in concreto derogata dalla disposizione speciale di cui all'art. 760 CO, avente per oggetto la prescrizione (quinquennale) per le azioni di responsabilità verso gli organi della società anonima, il giudice di prime cure si è limitato ad esaminare se la petizione fosse prescritta con riferimento a quest'ultima norma di legge, giungendo alla conclusione, visto che gli attori erano venuti a conoscenza del danno e della persona responsabile unicamente nel corso del 1995 in seguito ai colloqui con __________, che ciò non era assolutamente il caso.
Con l'appello che qui ci occupa il convenuto ribadisce il buon fondamento dell'eccezione di prescrizione, rilevando che gli attori già prima della dipartita di __________ erano a conoscenza dei fatti rilevanti segnatamente dell'esistenza delle azioni e del ruolo svolto da __________, e che in ogni caso essi avrebbero potuto e dovuto informarsi dei dettagli al momento della morte del de cuius, avvenuta nel luglio 1992, e non solo, a seguito della loro negligenza, 3 anni dopo.
Gli attori non hanno presentato osservazioni al gravame.
In base alla giurisprudenza sviluppata in margine all'art. 60 CO, riferibile anche all'art. 760 CO (Widmer, Basler Kommentar, N. 1 ad art. 760 CO; Bürgi, op. cit., N. 2 ad art. 760 CO), il termine di prescrizione relativo comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid. 1c con rinvii); l'inizio del termine non risale dunque al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435); in ogni caso la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l'eccezione di prescrizione (DTF 111 II 58; IICCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc.).
Ritenuto che, secondo gli attori, il convenuto sarebbe responsabile nei loro confronti sia per atto illecito sia nella sua qualità di amministratore della Condomini __________, si tratta in concreto di esaminare se la loro pretesa sia prescritta in entrambe le evenienze.
6.1 Nel caso di specie è evidente che, nella misura in cui la petizione si fonda sulla responsabilità per atto illecito (art. 41 CO), la stessa è prescritta e ciò già per il solo fatto che dal momento che, nell'estate 1995, gli attori hanno preteso di essere venuti a conoscenza degli estremi per inoltrare una causa giudiziaria nei confronti del convenuto, al primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero il PE del 6 maggio 1999 (doc. T), è sicuramente trascorso ben più dell'anno previsto dall'art. 60 cpv. 1 CO.
6.2 In quanto fondata sulla responsabilità dell'amministratore (art. 754 e segg. CO), la petizione - come detto - soggiace al termine di prescrizione quinquennale (art. 760 cpv. 1 CO), di modo che per l'esito del gravame è decisivo accertare a che momento gli attori siano effettivamente venuti a conoscenza, almeno a grandi linee, del danno subito e della responsabilità del convenuto.
Ora, pacifico sia in base al diritto italiano (art. 456 e 459 CCit.) sia a quello svizzero (art. 560 e 602 CC) che con la morte del de cuius gli eredi subentrano nella sua stessa posizione di fatto e di diritto, nel caso concreto è indubbio, non avendo il convenuto contestato il fatto che __________ ignorasse che la quota di PPP n. __________era stata venduta - tant'è che vi ha addirittura fatto riferimento a p. 5 del gravame -, che alla sua morte, nel luglio 1992, tale conoscenza non poteva nemmeno essere pretesa nei confronti degli attori. A quel momento essi, se per ipotesi anche fossero stati informati dell'esistenza delle azioni rispettivamente del ruolo di persona di riferimento svolto da __________ (teste __________ p. 1), non avevano assolutamente motivo di sospettare che in realtà la quota di PPP era stata venduta ed il ricavo trattenuto o dirottato altrove, in altre parole che fosse avvenuto qualcosa di irregolare con riferimento a quest'ultima, tanto più che il convenuto ha ammesso che essi, e prima di loro il de cuius, nemmeno erano stati convocati per scritto (verbale 19 giugno 2000 p. 3) alle assemblee della società indette successivamente alla vendita. Come rettamente ritenuto dal Pretore, è in definitiva solo dopo aver conferito con ________ nell'estate 1995 (teste __________ p. 2), che essi sono venuti a conoscenza di quanto effettivamente avvenuto rispettivamente del danno subito e dell'eventuale responsabilità del convenuto nella sua qualità di amministratore della società, per non aver fatto in modo che il ricavo della vendita pervenisse agli aventi diritto rispettivamente per aver proposto agli azionisti l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale in cui si era svolto l'affare contestato, per cui la prescrizione quinquennale, oltretutto già interrotta nel 1999 con l'invio del PE (doc. T), non era ancora intervenuta al momento dell'inoltro della petizione.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che all'appellante, pur parzialmente vincente in questa sede, non vengono attribuite ripetibili, in quanto il parziale accoglimento del gravame non è dovuto ai motivi da lui addotti con l'allegato del 3 settembre 2001, ma dall'erronea applicazione del diritto da parte del primo giudice, corretta d'ufficio dall'autorità superiore (art. 87 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 settembre 2001 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 luglio 2001 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
L'eccezione di prescrizione è respinta nella misura in cui l'azione è fondata sull'art. 752 e segg. CO e accolta nella misura in cui quest'ultima è fondata sull'art. 41 e segg. CO.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 400.- e le spese, da anticipare dal convenuto, restano a suo carico per metà e per la rimanenza sono a carico degli attori, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 400.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo a carico per metà e per la rimanenza sono a carico degli appellati. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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