AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.95
Data decisione, Autorità: 21.04.2021, IICCA
Titolo: Appalto - mercede
Incarto n. 12.2020.95
Lugano 21 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.33 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 25 ottobre 2017 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 178'919.95 oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2016, interessi poi rivendicati con la replica a far tempo dal 17 giugno 2016, e il rigetto in via definitiva, limitatamente a questa somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 maggio 2020 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 24 agosto 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 15 ottobre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Al termine dei lavori, tra le parti è sorta una controversia sulla mercede da pagare, la committente avendo sostenuto che gli importi dovuti fossero quelli concordati nella fattura 10 dicembre 2015 (doc. 11) poi completati dalle ulteriori ammissioni da lei espresse con scritto 21 dicembre 2016 (doc. 16), l’appaltatrice avendo invece sostenuto che le sue spettanze fossero quelle contenute nella liquidazione 25 maggio 2016 (doc. E).
La convenuta si è opposta alla petizione, osservando che la controparte poteva fatturarle solo fr. 282'748.60 arrotondati IVA inclusa (lavori a regia fr. 6'933.60, prove fr. 907.20, impianto di cantiere fr. 25'272.-, demolizioni fr. 1'312.79, fosse di scavo e movimenti di terra fr. 16'243.20, strati di fondazione fr. 28'095.98, selciati, lastricati e delimitazioni fr. 30'302.64, pavimentazioni fr. 77'348.41, canalizzazioni e opere di prosciugamento fr. 42'359.76, opere di calcestruzzo eseguite sul posto fr. 31'330.80 e opere fuori contratto fr. 22'642.20) e che dal saldo a suo favore di fr. 28'274.90 IVA inclusa, da ridurre poi a fr. 25'156.86 (costi energia elettrica fr. 1'309.02, assicurazione “Bauwesen” fr. 1'309.02 e pannello pubblicitario fr. 500.-), dovevano essere dedotti altri fr. 33'000.- (sovrapprezzo applicatole dall’Azienda forestale fr. 1'500.- e penale per ritardo fr. 31'500.-).
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 29 maggio 2020, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.-, le spese di fr. 545.- e le spese della procedura di conciliazione di fr. 1'500.-, a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 16’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha in sostanza ritenuto che l’attrice non avesse dimostrato di aver fornito opere previste nel contratto e a regia in quantità superiore rispetto a quanto ammesso dalla controparte, né di poter fatturare, in tale misura, eventuali opere fuori contratto. E ha rilevato che dal saldo riconosciutole dalla convenuta, di fr. 25'156.86 (recte: fr. 28'274.90 IVA inclusa), quest’ultima aveva validamente opposto in compensazione le sue contropretese di fr. 25’500.- (sovrapprezzo applicatole dall’Azienda forestale fr. 1'500.- e penale per ritardo fr. 24’000.-) nonché i costi per energia elettrica dello 0.5%, per assicurazione “Bauwesen” dello 0.5% e per pannello pubblicitario di fr. 500.-.
Dell’appello 24 agosto 2020 dell’attrice, che ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e della risposta 15 ottobre 2020 della convenuta, che ha invece postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Prima di passare in rassegna le singole pretese azionate dall’attrice, è sin d’ora opportuno evidenziare che il Pretore, nell’esporre i fatti, aveva accertato che la convenuta “contesta in particolare i bollettini giornalieri e a regia prodotti da controparte, poiché non le sarebbero mai stati sottoposti per approvazione durante l’edificazione e, infatti, non sono controfirmati per riconoscimento, sicché l’attrice non avrebbe comprovato né i maggiori quantitativi per le opere a contratto, né i supplementi, né le opere a regia fatturate il 25 maggio 2016 (risposta, ad 15 p. 6 e ad 23-28 p. 7; duplica, ad 10 p. 4-6, ad 15 n. 35 p. 8 e ad 22-28 p. 9; conclusioni, ad 8 p. 12-14)” (sentenza consid. F p. 7).
5.1. In questa sede l’attrice ha invero dato atto che “ai considerandi da A a F la querelata decisione ripercorre i fatti e le posizioni delle parti in modo per il vero assai asettico e distanziato, e quindi nel complesso assai correttamente” (appello p. 11), ritenendo comunque di dover fare alcune precisazioni con riferimento ai consid. C e E (appello p. 11 seg.), ma non al consid. F. Nel prosieguo del suo esposto essa, in alcuni passaggi, ha tuttavia dato l’impressione di non condividere del tutto l’accertamento pretorile contenuto nel menzionato consid. F, laddove aveva rilevato che “le contestazioni non vertono sulle misure, ma bensì sul riconoscimento o meno delle prestazioni per i lavori supplementari, la cui esecuzione in quanto tale non è contestata” (appello p. 13) e laddove, riferendosi ai bollettini giornalieri da lei versati agli atti (doc. N-Q), aveva aggiunto che “farli accertare peritalmente non aveva senso, giacché nessuno ha contestato che quei lavori e quelle prestazioni erano state fatte, ma solo che erano dovute” (appello p. 27 seg.).
5.2. Sennonché, ammesso - ma non concesso - che in tal modo l’attrice avesse inteso censurare l’accertamento reso dal giudice di prime cure nel consid. F, sta di fatto che essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto quell’accertamento sarebbe stato sbagliato. La sua eventuale censura in tal senso sarebbe dunque stata irricevibile.
6.1. In questa sede l’attrice ha contestato che le schede giornaliere sarebbero state prodotte alla rinfusa e in maniera poco comprensibile al doc. E e ha ritenuto “sorprendente” e “non pertinente” la conclusione pretorile riassunta sopra, evidenziando, come già si è accennato, che “le contestazioni non vertono sulle misure, ma bensì sul riconoscimento o meno delle prestazioni per i lavori supplementari, la cui esecuzione in quanto tale non è contestata” (appello p. 13).
6.2. La censura deve senz’altro essere disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, visto e considerato che l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato, oltretutto indicando le risultanze istruttorie che confermerebbero la sua tesi, per quali ragioni di fatto o di diritto l’opposta argomentazione resa dal giudice di prime cure sarebbe stata errata e con ciò da correggere.
Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso che le schede giornaliere allegate al doc. E erano effettivamente state prodotte alla rinfusa e in maniera poco comprensibile, e che soprattutto la convenuta, già per il solo fatto di aver sostenuto che i quantitativi corretti e definitivi fossero quelli a suo tempo concordati nella fattura di cui al doc. 11, aveva implicitamente contestato i maggiori quantitativi esposti nel doc. E (risposta p. 3 segg., duplica p. 3 segg.).
6.3. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che la questione della retribuzione delle maggiori opere previste nel contratto, ancorché formalmente rientrante nelle domande attoree, oltre a non essere stata provata da parte dell’attrice, nemmeno risultava aver fatto oggetto di sufficienti allegazioni, né in prima né in seconda istanza, ove le stesse non erano state né descritte né quantificate: assai emblematico, a tale proposito, è il fatto che l’attrice, ribadendo quanto addotto negli allegati preliminari (“le opere fuori contratto e quelle supplementari sono quelle elencate alle pagine nn. 88 a 95 della liquidazione finale 25 maggio 2016 (doc. E)” (replica p. 4), abbia per finire affermato che “la diatriba è essenzialmente da ricondurre a delle opere supplementari, in parte commissionate alla convenuta, in parte resesi inevitabili in ragione di particolari modalità di esecuzione, la posa a mano di parte di asfaltatura, e di errori di fornitura di bordure” (conclusioni p. 4, appello p. 4), ritenuto che per “opere supplementari commissionate dalla convenuta” essa intendeva quelle di cui alle posizioni “opere fuori contratto” n. 1-4, 10 e 11 a p. 88, 89 e 95 del doc. E (conclusioni p. 11), per “opere supplementari resesi necessarie in ragione delle modalità di esecuzione” intendeva quelle di cui alle posizioni “opere fuori contratto” n. 6-9 a p. 91-94 del doc. E (conclusioni p. 11 segg.) e per “opere supplementari resesi necessarie in ragione di errori nella sfera di responsabilità della committenza” intendeva quella di cui alla posizione “opere fuori contratto” n. 5 a p. 90 del doc. E (conclusioni p. 14 segg.). E del resto nell’appello l’attrice si è in sostanza espressa unicamente sulla mercede per le opere fuori contratto e sull’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
7.1. In questa sede l’attrice si è limitata a evidenziare che il fatto che essa nel verbale di cantiere del 29 settembre 2015 (doc. M) avesse ammesso di non aver eseguito alcuna opera a regia non escludeva ancora “che non vi fossero state ordinazioni supplementari, come in seguito è stato dimostrato e in parte persino ammesso e, soprattutto, dimentica che al punto 8, pag. 3, il signor A__________ __________ (A__________) aveva preannunciato il problema legato alla posa delle bordure consegnate con i fori difformi rispetto al progetto, e che questo stava comportando un ingente lavoro supplementare” (appello p. 13).
7.2. La censura, per altro riferita alle opere fuori contratto e meglio a quella di cui alla posizione n. 5 (cfr. consid. 8.2.3) e non invece alle regie, dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che l’attrice non ha assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’assunto del giudice di prime cure sarebbe stato errato e con ciò da correggere.
7.3. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che nemmeno la questione della retribuzione delle maggiori opere a regia, sia pure formalmente rientrante anch’essa nelle domande attoree, risultava aver fatto oggetto di sufficienti allegazioni e prove da parte dell’attrice, né in prima né in seconda istanza. Sul tema si può senz’altro rinviare a quanto si è già detto al precedente consid. 6.3.
8.1. In questa sede l’attrice ha sostenuto che “tutte le opere supplementari di cui si discute sono state richieste, o esplicitamente, o per esigenze tecniche, e quindi accettate senza alcun tipo di riserva, per cui la loro remunerazione di per sé è data” e che “anche ammesso e non concesso che non fossero state richieste e/o resesi necessarie da esigenze tecniche, sono state indubitabilmente fornite … e accettate senza riserve: l’appellata era seguita da uno studio d’ingegneria che fungeva da DL e seguiva costantemente ogni fase dei lavori con diversi ingegneri. Tanto basta perché tutte le opere supplementari siano da riconoscere anche senza accordi scritti o bollettini di lavoro controfirmati dalla committenza o dalla DL” (appello p. 18). Ha pertanto ribadito il buon fondamento di tutte le 11 opere fuori contratto da lei eseguite.
8.2. Il fatto che la direzione lavori, costantemente presente nel cantiere, possa aver implicitamente accettato l’esecuzione di diverse opere fuori contratto segnatamente di quelle relative ai nuovi interventi (posizioni n. 1-4, 6 e 9-11), non però i supplementi di prezzo esposti per altre opere già previste nel contratto (posizioni n. 5 e 7-8), non implica però ancora l’accoglimento delle pretese ora azionate dall’attrice.
In merito alle singole posizioni, si osserva quanto segue:
8.2.1. Le parti concordano (cfr. doc. E p. 88, doc. 11 p. 9) che per la fornitura e posa di un chiusino tipo “Gattik” senza zoccolo in CLS della ditta N__________ n. 9830/2.03 (posizione n. 1) e per la fornitura e posa di un chiusino in ghisa tipo BGS 318-100/60 (posizione n. 2) l’attrice possa pretendere fr. 1'566.- (fr. 1'450.-
8.2.2. Per la messa a disposizione di un WC da cantiere compreso di pulizia settimanale (posizione n. 3) e per la fornitura e posa di una canaletta tipo ACO Drain V 200 compresa griglia in ghisa carrozzabile D 400 e testate di chiusura (posizione n. 4) l’attrice ha preteso fr. 1'620.- (fr. 1'500.- + IVA, cfr. doc. E p. 88), rispettivamente fr. 10'737.90 (fr. 9'942.50 + IVA, cfr. doc. E p. 89).
Entrambe le pretese, che per altro la convenuta aveva a suo tempo riconosciuto in misura anche maggiore (e meglio in ragione di fr. 2'500.- + IVA, rispettivamente di fr. 10'185.- + IVA, cfr. doc. 11 p. 9), possono senz’altro essere accolte.
8.2.3. A titolo di supplemento di prezzo per la difficoltà della posa della bordura in acciaio per un presunto errato diametro del foro (di 20 mm, anziché di 25 mm) fornito (posizione n. 5), l’attrice ha preteso fr. 54’000.- (fr. 50’000.- + IVA, cfr. doc. E p. 90 e N).
8.2.3.1. Per il Pretore, la spiegazione fornita dal direttore dei lavori F__________ , secondo cui dai documenti forniti prima dell’offerta era chiaro, logico e conforme all’arte, che il diametro del foro della bordura fornita fosse corretto per cui l’attrice aveva in realtà sbagliato la sua valutazione iniziale (verbali 18 febbraio 2019 p. 8 seg. e 16 settembre 2019 p. 3), appariva ragionevole e conforme agli atti, mentre l’attrice non aveva dimostrato la bontà e la legittimità del sistema da lei inizialmente previsto, che presupponeva che il diametro del foro della bordura e nel cemento fossero entrambi di 25 mm: in particolare nei piani (doc. 25) il diametro del foro delle bordure era indicato di 20 mm, mentre in 25 mm era indicato il foro nel cemento; inoltre, quand’anche non fossero state fornite indicazioni sulle dimensioni del foro delle bordure, la pretesa dell’attrice di poter eseguire nel cemento un foro attraverso la bordura non appariva conforme alle regole dell’arte, poiché eseguire il foro attraverso la bordura aumentava il rischio di rovinarla e soprattutto poiché, se si inseriva una vite (una barra filettata) in un foro che era più largo (anche se il foro nel cemento era riempito con cemento chimico per tener ferma la barra) tra la bordura e la barra, nella parte superiore della barra, ci sarebbe sempre stato un certo agio e la bordura avrebbe potuto muoversi; infine dal verbale della riunione di cantiere del 29 settembre 2015 (doc. M) risultava sì che l’attrice aveva fatto presente alla convenuta il problema e meglio che “a suo avviso i fori presenti risulterebbero difformi rispetto al progetto e questa non conformità ha comportato un lavoro supplementare”, ma risultava pure che la direzione dei lavori si era riservata di verificare e aveva chiesto di “formalizzare le pretese tramite lettera”, senza però che l’attrice avesse dato seguito a tale richiesta (teste A __________ verbale 18 febbraio 2019 p. 4), fermo restando che in seguito la direzione lavori, ritenendo non vi fossero errori e/o incongruenze tra i piani e il materiale fornito, aveva per finire respinto la pretesa in occasione della discussione del 10 dicembre 2015 (teste F__________ __________ verbali 18 febbraio 2019 e 16 settembre 2019). Di qui la reiezione della stessa.
8.2.3.2. In questa sede l’attrice ha ribadito che il diametro dei fori delle bordure consegnate dalla ditta fornitrice incaricata dalla convenuta era troppo piccolo, essendo risultato di 20 mm anziché di 25 mm, ciò che a suo dire aveva reso necessario “un enorme lavoro di ripetuto spostamento delle bordure - per ogni singola bordura - e di correzione a mano” (appello p. 6 e 20). La circostanza, già evincibile dai piani (doc. 23.1 e 25), era stata confermata dai suoi dipendenti R__________ __________ (verbale 21 maggio 2019 p. 2) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019 p. 5), che oltretutto, diversamente dal direttore dei lavori F__________ __________, erano disinteressati all’esito della lite. Quand’anche poi, come rilevato da quest’ultimo teste, il diametro di 25 mm indicato nei piani fosse effettivamente riferito al foro nel cemento, quello della bordura non avrebbe in ogni caso potuto essere di soli 20 mm, perché comunque non sarebbe poi stato possibile forare in corrispondenza il cemento con delle barre filettate del diametro di 20 mm, essendo evidente che, per entrare, la barra doveva avere un diametro leggermente inferiore a quello del foro e che quindi un foro di 20 mm per le bordure sarebbe comunque stato insufficiente.
8.2.3.3. La pretesa dell’attrice non può trovare accoglimento.
L’attrice, gravata dell’onere della prova, non ha innanzitutto dimostrato che in base al contratto il diametro dei fori delle bordure da posare dovesse essere di 25 mm e che comunque il fatto che il diametro dei fori delle bordure fornite fosse stato di soli 20 mm avesse imposto una modalità di esecuzione diversa rispetto a quella prevista contrattualmente. Dai piani denominati “dettaglio 1: fissaggio bordura in acciaio alla soletta” (doc. 23.1) e “bordure tipo 2.1/2/3 - sezione AA” (doc. 25) non è innanzitutto possibile stabilire, senza il parere di un tecnico neutrale, se con l’indicazione “Ø FORO 25 mm” s’intendesse il diametro del foro della bordura oppure il diametro del foro nel cemento (e, in tal caso, anche di quello della bordura). All’interpretazione di quei piani in quest’ultimo senso resa dai suoi dipendenti R__________ __________ (verbale 21 maggio 2019 p. 2) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019 p. 5) si contrappone poi la loro interpretazione in senso opposto resa dal direttore dei lavori F__________ , il quale non può essere considerato inattendibile o comunque meno attendibile rispetto agli altri due per il solo fatto che costoro non lavorano più per l’attrice e anzi il primo era anche in lite con lei, mentre che lui era intervenuto nel cantiere in qualità di direttore dei lavori. Oltretutto l’interpretazione di quest’ultimo risulta maggiormente verosimile, per tre ragioni: da una parte, siccome l’indicazione completa nei piani (“Ø FORO 25 mm PROF. 200 mm”, nel doc. 23.1, “Ø FORO 25 mm, PROF. 180 mm”, nel doc. 25) menzionava anche la profondità di 200 / 180 mm, che per l’appunto era quella del foro nel cemento; dall’altra, per il fatto che è incontestabile che il diametro del foro del cemento, nel quale oltre alla barra filettata del diametro di 20 mm doveva essere inserito anche del cemento chimico di circa 2 mm (teste R , verbale 21 maggio 2019 p. 2), doveva forzatamente essere superiore a 20 mm (teste R __________, verbale 21 maggio 2019 p. 2), mentre che, non dovendosi inserire del cemento chimico tra la barra filettata del diametro di 20 mm e il foro della bordura, il diametro di quest’ultima poteva essere di 20 mm (nuovo e con ciò irricevibile ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC è l’assunto dell’attrice secondo cui la barra filettata e il foro della bordura non potessero avere lo stesso diametro); e infine per il fatto che l’attrice, oltre a non aver preteso che per “correzione a mano” (appello p. 6 e 20) s’intendesse che il foro delle bordure aveva dovuto essere allargato, nemmeno aveva censurato l’assunto pretorile secondo cui la modalità esecutiva di effettuare nel cemento un foro attraverso la bordura, da lei inizialmente auspicata, non appariva conforme alle regole dell’arte, poiché praticare il foro attraverso la bordura avrebbe aumentato il rischio di rovinarla e soprattutto poiché, se si inseriva una vite (una barra filettata) in un foro che era più largo (anche se il foro nel cemento era riempito con cemento chimico per tener ferma la barra) tra la bordura e la barra, nella parte superiore della barra, ci sarebbe sempre stato un certo agio e la bordura avrebbe potuto muoversi.
È in ogni caso a ragione che la convenuta ha osservato che i rapporti giornalieri attestanti l’entità della pretesa (doc. N) non erano mai stati sottoposti e/o sottoscritti dalla direzione lavori, sicché l’estensione delle prestazioni asseritamente svolte dall’attrice, che per altro fino al 10 dicembre 2015 erano state da lei rivendicate solo in misura assai ridotta e meglio in ragione di fr. 18'000.- + IVA (cfr. doc. 7), avrebbe dovuto essere confermata in altro modo, segnatamente facendo esperire una perizia giudiziaria, rispettivamente sentendo in qualità di testi i lavoratori che avevano svolto quei lavori. L’attrice ha invece unicamente provato che i rapporti giornalieri, da cui D__________ __________ aveva poi calcolato il supplemento (testi A__________ __________ verbale 18 febbraio 2019 p. 4 e D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5), erano stati scritti da R__________ __________ (testi A__________ __________ verbale 18 febbraio 2019 p. 4, D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5 e R__________ __________ verbale 21 maggio 2019 p. 2). Ma nulla più.
8.2.4. Per la fornitura e messa in opera di misto tipo 0/100 quale strato di fondazione (sciolto) (posizione n. 6), resasi necessaria siccome la differenza di quota tra l’asfalto e il materiale esistente era troppo grande e non era quindi stato possibile fornire e mettere in opera solo il materiale 0/45 (teste A__________ __________, verbale 18 febbraio 2019 p. 4), l’attrice ha preteso fr. 6'177.60 (fr. 5’720.-
La pretesa, che la convenuta, dopo aver ammesso il suo accordo all’esecuzione dell’opera (risposta all’appello p. 5), aveva già riconosciuto a suo tempo in ragione di fr. 5'670.- (fr. 5’250.- + IVA, cfr. doc. 11 p. 9), può essere accolta. A parte il fatto che non risulta che la convenuta abbia avuto da ridire sul quantitativo ora esposto (per altro inferiore a quello da lei già riconosciuto in precedenza) e sul prezzo unitario ora fatturato, si osserva in effetti che la posizione “n. 6 a p. 91” era stata da lei esplicitamente accettata a p. 5 della duplica (“la posizione è stata riconosciuta”).
8.2.5. A titolo di supplemento di prezzo per la posa a mano di miscela bituminosa e di materiale misto granulare 0/22 nella zona della centrale dove non era stato possibile transitare con mezzi pesanti (posizioni n. 7 e 8), l’attrice ha preteso fr. 20'898.- (fr. 19'350.- + IVA, cfr. doc. E p. 92 e P), rispettivamente fr. 4'026.13 (fr. 3'727.90 + IVA, cfr. doc. E p. 93).
8.2.5.1. Per questi supplementi, asseritamente fatturati in ragione della modalità di esecuzione dell’opera e meglio in ragione dell’intervenuta necessità di posare a mano materiale sulla soletta per l’impossibilità di utilizzare mezzi meccanici, il Pretore ha rilevato che l’attrice non aveva sufficientemente dimostrato che fosse necessario posare prima i paracarri sulla soletta, che già poteva sopportare un peso limitato, e che quell’intervento avesse reso necessario l’esecuzione di opere a mano: i dipendenti dell’attrice A__________ __________ (verbale 18 febbraio 2019 p. 6) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019 p. 5) avevano infatti ammesso di sapere della limitata portata della soletta già dal momento che era stata presentata l’offerta; sulla necessità di posare dapprima i paracarri, che avevano ulteriormente ridotto la possibilità di utilizzare automezzi sulla soletta, le versioni rese dal dipendente dell’attrice R__________ __________ (verbale 21 maggio 2019 p. 3) e dal direttore dei lavori F__________ __________ (verbale 16 settembre 2019 p. 2) erano del tutto opposte, sicché, in assenza di una prova neutrale, occorreva decidere a sfavore della parte gravata dell’onere della prova, ovvero dell’attrice.
8.2.5.2. In questa sede l’attrice ha ribadito che il supplemento per la posa a mano era stato fatturato per l’impossibilità, anche a seguito dell'esigenza di posare in precedenza dei paracarri attorno alla soletta, di utilizzare mezzi meccanici. La circostanza era stata confermata dal suo dipendente R__________ __________ (verbale 21 maggio 2019 p. 3), che oltretutto, diversamente dal direttore dei lavori F__________ __________, la cui giustificazione neppure era risultata convincente, era disinteressato all’esito della lite.
8.2.5.3. La pretesa dell’attrice non può trovare accoglimento.
È incontestabile che nel modulo d’offerta (doc. 24, pos. 351.300, a p. 21) sia stato indicato che “l’imprenditore, nella scelta dei macchinari da utilizzare, deve considerare che la parte centrale della piazza ha una limitazione di carico. In particolare in questa zona (evidenziata nel piano dell’istallazione di cantiere), è possibile accedervi con un carico non superiore a quanto disposto dalla norma SIA 261 art. 8.4 (carico di categoria F - superfici di parcheggio per autoveicoli di peso inferiore a 3.5 t)”, il che non significava però ancora che nella “parte centrale della piazza” l’imprenditore non potesse utilizzare dei macchinari leggeri, ma fosse obbligato ad effettuare i lavori a mano.
Ciò premesso, si osserva che l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui essa sapeva della limitata portata della soletta già dal momento che era stata presentata l’offerta.
Per quanto riguarda invece l’esigenza di posare dapprima dei paracarri attorno alla soletta, che avrebbe pure impedito la posa a macchina del materiale, si osserva che alla versione in suo favore resa dal suo dipendente R__________ __________ (verbale 21 maggio 2019 p. 3) si contrapponeva quella a suo sfavore resa dal direttore dei lavori F__________ __________ (verbale 16 settembre 2019 p. 2), la cui inattendibilità o comunque la cui minor attendibilità rispetto a quest’altro non era ancora provata - come già detto - dal solo fatto che il primo non lavorava più per l’attrice ed anzi era anche in lite con lei, mentre che il secondo era intervenuto nel cantiere in qualità di direttore dei lavori. La versione resa da R__________ , secondo cui i paracarri poggerebbero sulla soletta e avrebbero dunque dovuto essere posati prima della posa della stuoia di protezione (verbale 21 maggio 2019 p. 3), era oltretutto stata smentita, oltre che da F , anche dal piano denominato “dettaglio 2: posa paracarro sopra soletta” (doc. 23.1) dal quale risultava che in realtà i paracarri non poggiavano direttamente sulla soletta ma su degli zoccolini di cemento che a loro volta stavano sopra la stuoia di protezione. È invece per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che l’attrice ha ritenuto irrilevante, senza per altro aver addotto alcuna prova a sostegno della sua tesi, quanto addotto da F __________, secondo cui i paracarri non poggerebbero direttamente sulla soletta ma sugli zoccolini di cemento che erano sopra il materassino di protezione. Si aggiunga che essa non ha contestato che il direttore dei lavori aveva pure dichiarato, a conferma del fatto che i paracarri avrebbero comunque potuto essere posati anche in un momento successivo, che “è capitato che, dopo il termine dei lavori, degli autocarri hanno urtato questi paracarri e siamo intervenuti per sostituirli” (verbale 16 settembre 2019 p. 2).
È in ogni caso a ragione che la convenuta ha osservato che anche in questo caso i rapporti giornalieri attestanti l’entità della pretesa (doc. P) non erano mai stati sottoposti e/o sottoscritti dalla direzione lavori, sicché l’estensione delle prestazioni asseritamente svolte dall’attrice avrebbe dovuto essere confermata in altro modo, segnatamente facendo esperire una perizia giudiziaria, rispettivamente sentendo in qualità di testi i lavoratori che avevano svolto quei lavori. L’attrice ha invece unicamente provato che i rapporti giornalieri, per i quali D__________ __________ aveva poi inserito il supplemento (testi A__________ __________ verbale 18 febbraio 2019 p. 4 e D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5), erano stati scritti da R__________ __________ (testi A__________ __________ verbale 18 febbraio 2019 p. 4, D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5 e R__________ __________ verbale 21 maggio 2019 p. 3). Ma nulla più.
8.2.6. Per la sistemazione supplementare della pista provvisoria per l’accesso alla centrale richiesta dalla direzione dei lavori (posizione n. 9), l’attrice ha preteso fr. 540.- (fr. 500.- + IVA, cfr. doc. E p. 94).
8.2.6.1. Il Pretore ha rilevato che l’attrice non aveva dimostrato chi e quando, per conto della convenuta, le avrebbe indicato come realizzare la pista di cantiere che aveva poi dovuto rifare una seconda volta, sicché non aveva dimostrato che l’errore le fosse addebitabile e che il doppio lavoro potesse esserle pagato.
8.2.6.2. In questa sede l’attrice, fondandosi sulla deposizione del suo dipendente R__________ __________ (verbale 21 maggio 2019 p. 3), ha osservato che l’allargamento della pista di cantiere allestita su richiesta della direzione lavori si era imposto a seguito dell’erroneità delle indicazioni che le erano state fornite da quest’ultima.
8.2.6.3. La pretesa non può essere accolta. L’attrice non ha in effetti sostenuto, ancor prima di averlo provato, che, a prescindere dalle indicazioni ricevute in sede di esecuzione, la pista di cantiere da lei allestita fosse in realtà più larga di quella che sarebbe stata da allestire in base al capitolato (doc. 24, pos. 750.300, a p. 28). E nemmeno ha sostenuto e provato che l’esecuzione della stessa in due tempi anziché in un unico momento potesse averle comportato un costo maggiore.
È in ogni caso a ragione che la convenuta ha osservato che non vi erano rapporti giornalieri attestanti l’entità della pretesa, sicché l’ammontare delle prestazioni svolte dall’attrice avrebbe dovuto essere confermato facendo capo a una perizia giudiziaria, rispettivamente sentendo in qualità di testi i lavoratori che avevano svolto quei lavori, ciò che non era stato fatto.
8.2.7. Per la fornitura e posa di tubi in PE 2 x 63 per allacciamento cameretta elettrica esistente compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo, nastro di segnalazione e reinterro (posizione n. 10) e per la formazione di un pozzetto d’ispezione DN 60 compreso scavo, tubo in cemento, chiusino in ghisa 10 cm, rinfianco in CLS, ghiaia di drenaggio sul fondo e sgombero materiale in esubero in discarica (posizione n. 11), l’attrice ha preteso fr. 1'282.50 (fr. 1'187.50 + IVA, cfr. doc. E p. 95 e Q), rispettivamente fr. 1'404.- (fr. 1'300.- + IVA, cfr. doc. E p. 95 e Q). Facendo riferimento a quanto deposto dal suo dipendente A__________ __________ (verbale 18 febbraio 2019 p. 5 seg.), essa in questa sede ha osservato che quei lavori, non contestati dalla convenuta e comprovati dalla documentazione versata agli atti, erano stati richiesti al capo cantiere R__________ __________.
La pretesa non può essere accolta. Non è innanzitutto vero che quelle pretese non sarebbero state contestate della convenuta (cfr. duplica p. 3 seg. e 5 seg.). Quanto ai rapporti giornalieri attestanti la loro entità (doc. Q), è anche in questo caso a ragione che la convenuta ha osservato che gli stessi non erano mai stati sottoposti e/o sottoscritti dalla direzione lavori, sicché l’ammontare delle prestazioni asseritamente svolte dall’attrice avrebbe dovuto essere confermato in altro modo, segnatamente facendo esperire una perizia giudiziaria, rispettivamente sentendo in qualità di testi i lavoratori che avevano svolto quei lavori, ciò che non era stato fatto. L’attrice per altro nemmeno ha provato chi avesse allestito i relativi rapporti giornalieri.
9.1. Il Pretore ha in primo luogo ammesso, siccome non contestate, le deduzioni delle tre contropretese per i costi per energia elettrica dello 0.5%, per assicurazione “Bauwesen” dello 0.5% e per pannello pubblicitario (di fr. 500.-). In questa sede l’attrice non ha censurato, su questo punto, il giudizio pretorile.
Ritenuto, alla luce di quanto si è detto al considerando precedente, che le opere eseguite hanno comportato una mercede di fr. 261'031.74 IVA esclusa (pari a fr. 281'914.28 IVA inclusa), queste deduzioni ammontano a fr. 3'110.30 (costi energia elettrica fr. 1'305.15, assicurazione “Bauwesen” fr. 1'305.15 e pannello pubblicitario fr. 500.-).
9.2. Con riferimento alle altre due contropretese della convenuta, l’attrice ha osservato che le stesse sarebbero state a suo tempo fatte valere solo in modo generico e con ciò non sufficiente.
Il rilievo, per altro addotto per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 CPC) solo con le conclusioni, è infondato. Nella lettera 24 giugno 2016 (doc. 15) la direzione lavori aveva in effetti informato l’attrice, in modo chiaro e preciso, che prima del versamento del saldo sarebbero state applicate “una deduzione di fr. 1'500.- …, che rappresenta il sovrapprezzo applicato dall’Azienda forestale al committente, per l’impossibilità di scarico diretto nelle botole, a causa di vostri ritardi nell’ultimazione dei lavori” e “l’applicazione delle penali secondo disposizioni contrattuali (art. 4) in considerazione del termine dei lavori avvenuto in data 09.10.2015”. La compensazione di fr. 1'500.-, rispettivamente di fr. 31'000.- è poi stata da lei formalizzata con scritto 21 dicembre 2016 (doc. 16).
9.2.1. Ciò detto, si osserva che il Pretore ha riconosciuto la deduzione del sovrapprezzo di fr. 1'500.-, applicato dall’Azienda forestale alla convenuta per il fatto che la fornitura di cippato avvenuta nella terza settimana del settembre 2015 era stata fatta dall’esterno della piazza per consentire all’attrice di svolgere i propri lavori senza interruzioni, rilevando che l’attrice l’aveva ammessa nel verbale di cantiere 29 settembre 2015 (doc. M).
Il giudizio pretorile non è stato censurato e va così confermato.
9.2.2. Il Pretore ha infine posto a carico dell’attrice la penale di fr. 1'500.- al giorno (cfr. doc. C, clausola n. 4) per i 16 giorni di ritardo nella conclusione dei lavori, per complessivi fr. 24'000.-. Egli ha osservato che nel contratto (doc. C) le parti avevano stabilito che i lavori avrebbero dovuto essere terminati il 18 settembre 2015 (cfr. clausola n. 4), ma che gli stessi, dopo per altro che nel verbale di cantiere 29 settembre 2015 l’attrice aveva già ammesso di essere stata in ritardo di 6 giorni (doc. M), erano in realtà stati portati a termine solo 10 giorni dopo, l’8 ottobre 2015, senza che neppure risultasse che essa avesse contestato la sua responsabilità per questo ulteriore ritardo. Il giudice di prime cure ha comunque escluso che i ritardi potessero essere riconducibili alla pioggia o alla difficoltà della posa delle bordure in acciaio fornite con un foro troppo piccolo.
In questa sede l’attrice ha ribadito che il ritardo, per altro a suo dire in parte recuperato per aver lavorato durante 5 sabati, era stato causato da 5 giorni di canicola all’inizio del cantiere e da 24 giorni supplementari riconducibili alla problematica della posa delle bordure. A torto. Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con le ragioni che avevano indotto il Pretore ad ammettere il buon fondamento della contropretesa. E comunque non ha indicato sulla base di quali risultanze istruttorie, né quindi ha provato, che vi fossero stati 5 giorni di canicola tali da aver imposto un differimento dell’inizio dei lavori e che i giorni da lei lavorati di sabato non fossero già stati dedotti dai giorni di ritardo accertati dal giudice di prime cure (cfr. anzi doc. M), e neppure ha dimostrato, come si è visto (cfr. consid. 8.2.3.3), che i 24 giorni asseritamente effettuati in più a seguito della presunta difficoltà nella posa delle bordure fossero imputabili alla controparte.
Ritenuto, come rilevato dalla convenuta nella risposta all’appello, che il verbale di cantiere in cui l’attrice aveva ammesso di essere già stata in ritardo di 6 giorni risaliva invero al 24 e non al 29 settembre 2015 (doc. M), i giorni di ritardo da considerare sono in realtà 20, ciò che porta a una penale di fr. 30'000.-.
In definitiva, dal saldo di fr. 27'440.60 a favore dell’attrice devono essere dedotte le contropretese della convenuta di fr. 34'610.30 (fr. 3'110.30 + fr. 1'500.- + fr. 30'000.-), ciò che implica la conferma del giudizio pretorile che aveva concluso per l’integrale reiezione della petizione.
Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 178'919.95, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 24 agosto 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 10’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 8’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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