AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.117
Data decisione, Autorità: 05.02.2021, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro - licenziamento in tronco
Incarto n. 12.2020.117
Lugano 5 febbraio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 gennaio 2018 da
AO 1 PA 2
contro
AP 1 PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 44'506,45, oltre interessi e accessori, a titolo di salario e indennità per licenziamento abusivo;
domande in gran parte avversate dalla convenuta che, con la risposta, ha riconosciuto unicamente un importo di fr. 1'034.95, e sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 21 agosto 2020, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 27'989,45 oltre interessi a titolo di salario e fr. 11'111,10 oltre interessi quale indennità per licenziamento abusivo;
appellante la convenuta con appello 23 settembre 2020 con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attrice con risposta 10 dicembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stata alle dipendenze di AP 1 dal 1° maggio 2013 in qualità di collaboratrice domestica. Il contratto, a tempo indeterminato, prevedeva inizialmente un salario mensile lordo di fr. 1'600.- per un tasso di occupazione di 22,5 ore settimanali (pari al 53%), secondo giorni e orari prestabiliti (doc. B). Successive modifiche contrattuali hanno condotto le parti, il 30 giugno 2016, a stipulare un contratto di durata indeterminata con uno stipendio lordo di fr. 3'000.- per un impiego a tempo pieno (doc. F).
B. Preannunciandone verbalmente l’intenzione, il 13 ottobre 2016 la datrice di lavoro ha disdetto con effetto immediato il contratto, invocando il venir meno della fiducia (doc. G). Con lettera dello stesso giorno la dipendente ha contestato tale decisione, siccome ritenuta ingiustificata (doc. H). Richiesta di motivare la disdetta straordinaria, la datrice di lavoro ha comunicato, con lettera 2 dicembre 2016 alla rappresentante sindacale della lavoratrice, che “la disdetta del rapporto di lavoro intimata con effetto immediato, per cause gravi, alla signora AO 1, è stata determinata dallo stato di ubriachezza in cui è stata trovata sul posto di lavoro e sulle risultanze di precedenti analoghi; circostanza che preclude la possibilità che il rapporto di lavoro abbia a continuare (art. 337 cpv. 2 CO)” (doc. I).
C. Ottenuta l’autorizzazione ad agire (inc. CM.2017.151), con petizione 12 gennaio 2018 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 44'506,45 oltre interessi. L’attrice ha preteso fr. 24'136.- a titolo differenza tra quanto percepito da maggio 2013 a metà ottobre 2016 e i minimi salariali imposti dal vigente Contratto normale di lavoro per il personale domestico approvato il 20 ottobre 2010 dal Consiglio federale (in seguito CNL). Per il periodo ordinario di disdetta, da metà ottobre a fine dicembre 2016, la dipendente ha chiesto fr. 9'259,25, calcolati sulla base del salario lordo di fr. 3'703,70 previsto dal CNL. Infine, essa ha richiesto fr. 11'111,10, pari a tre mensilità, quale indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
Con la risposta 9 aprile 2018 la convenuta, ribaditi i motivi alla base di un licenziamento immediato, si è opposta a gran parte delle pretese, fatta eccezione per l’importo di fr. 1'034,95 a titolo di saldo salariale, sulla base di un conteggio da lei elaborato. Con replica 11 maggio 2018 e duplica 5 luglio 2018, così come con le conclusioni 18 febbraio 2019, le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande.
D. Con la sentenza 21 agosto 2020 qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 27'989,45 oltre interessi a titolo di salario e fr. 11'111,10 oltre interessi quale indennità per licenziamento abusivo.
E. Con l’appello 23 settembre 2020 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta 10 dicembre 2020 l’appellata ha chiesto di respingere l’impugnativa e confermare il giudizio pretorile.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). L’appello 23 settembre 2020, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio è pertanto tempestivo.
Nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto rilevato come le audizioni testimoniali di due medici abbiano permesso di escludere che l’attrice avesse un problema di abuso cronico di bevande alcoliche. Nessun riscontro avrebbe altresì avuto il rimprovero di abuso regolare o estemporaneo di alcolici. Preso in esame l’episodio verificatosi il 12 ottobre 2016, assurto a motivo di licenziamento straordinario, il primo giudice ha rilevato come le testimonianze delle uniche due persone presenti in quel frangente si eludessero a vicenda e concluso che la datrice di lavoro sarebbe venuta meno all’onere probatorio che le incombeva a tal proposito. Il giudizio pretorile ha altresì esposto i motivi che renderebbero inspiegabile, secondo il buon senso e l’esperienza generale della vita, la versione dei fatti resa dalla testimonianza posta alla base della tesi della convenuta. Accertato che non vi fosse prova di problemi nel rapporto di lavoro con la dipendente precedenti quella data, il Pretore ha ritenuto di non poter trarre conclusioni, in merito ai fatti determinanti del 12 ottobre 2016, sulla base delle dichiarazioni rese da una teste chiamata a riferire in merito a un episodio verificatosi due giorni prima, siccome inidoneo a inficiare l’esistenza di un rapporto professionale immacolato. Ritenute irrilevanti ai fini del giudizio le conseguenze soggettive del licenziamento per la convenuta e le sue considerazioni secondo una semplice logica di convenienza, il giudizio pretorile ha concluso che il licenziamento immediato dell’attrice non risultasse fondato su un valido motivo. In applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO, ha pertanto riconosciuto alla dipendente il diritto al salario per il periodo di disdetta ordinaria. Definita l’attrice quale lavoratrice non qualificata con più di quattro anni di esperienza, il Pretore le ha riconosciuto il diritto alla corrispondente remunerazione oraria fissata dal CNL, ritenendo altresì infondata la pretesa della convenuta di dedurre dal salario prestazioni in natura rimaste prive di dimostrazione. Ricordati i criteri rilevanti nell’esercizio del potere di apprezzamento conferito al giudice dall’art. 337c cpv. 3 CO, il giudizio pretorile ha infine ritenuto adeguata alle circostanze concrete un’indennità pari a tre mensilità, per tener conto dell’età professionalmente avanzata della lavoratrice e della grave accusa di essere dedita all’abuso di alcol, particolarmente lesiva della personalità di una lavoratrice chiamata ad accudire anziani con le relative esigenze accresciute di prontezza nelle reazioni. Il primo giudice ha per contro respinto la pretesa di fr. 5'405,90 (importo già percepito dalla cassa disoccupazione) per la quale l’attrice è stata ritenuta sprovvista di legittimazione attiva.
L’appellante, riepilogate le circostanze che avrebbero giustificato il licenziamento, rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti, per aver erroneamente concluso che non sussistesse un motivo grave a giustificazione della disdetta immediata e per aver omesso di considerare le prestazioni in natura ricevute dalla dipendente a titolo di remunerazione e applicato erroneamente il CNL.
Secondo l’appellante il Pretore non avrebbe esaminato la gravità del comportamento della dipendente alla luce delle mansioni specifiche, estremamente delicate e che esigono la massima fiducia, l’ubriachezza costituendo motivo grave giustificante la disdetta immediata. La censura è priva di rilievo. La gravità in termini generali e astratti di un comportamento come quello al centro delle prolisse considerazioni esposte all’appellante (appello pag. 8 -11), non è infatti stata oggetto di contestazione e discussione, l’attrice non avendo preteso che l’ubriachezza sul posto di lavoro possa essere in qualche modo giustificabile o tollerata. Nessun rimprovero può quindi essere mosso al Pretore per non essersi esplicitamente espresso su una questione evidente, neppure controversa e risultata altresì irrilevante per l’esito della lite, in assenza di prove al riguardo. A ben vedere, l’opinione del primo giudice a questo proposito è comunque facilmente deducibile dalla motivazione esposta in merito alla determinazione dell’ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 337c CO (sentenza pag. 5), laddove questi considera particolarmente lesivo della persona della dipendente il rimprovero (non dimostrato) di abuso di alcol, sottolineando come la sobrietà sia un requisito indispensabile per il corretto adempimento degli oneri di cura, tenuto conto dell’attenzione e della prontezza di reazione che si impongono.
A comprova dell’esistenza dell’ubriachezza dell’attrice la sera del 12 ottobre 2016, l’appellante espone una serie di elementi, segnatamente la testimonianza di sua figlia e della vicina di casa, unitamente a un ragionamento secondo logica e un’ulteriore circostanza ritenuta indiziante. A suo dire, a questi elementi si contrapporrebbe solo “la dichiarazione, confusa, del compagno dell’appellata” (appello pag. 6 secondo paragrafo). Ritenuto ingiustificato il rimprovero pretorile mosso all’agire di sua figlia nel frangente oggetto di contestazione, l’appellante censura la superficialità della deduzione pretorile di un’assenza di abuso prolungato di alcol sulla base delle deposizioni testimoniali dei medici curanti della dipendente, siccome questi non avrebbero avuto in cura la paziente nel periodo da inizio luglio a metà ottobre 2016, ovvero nei 4 mesi (recte: 3,5 mesi) precedenti l’episodio incriminato. A torto il primo giudice non avrebbe altresì considerato rilevante, quale indizio a favore della convenuta, l’agire contrario al buon senso e all’esperienza della vita tenuto dalla dipendente, che ha atteso una settimana per sottoporsi ad un test specifico per l’alcol, potendolo fare già il 14 ottobre 2016 in occasione di una sua visita medica per un problema alla schiena.
Senza esaminare oltre la ricevibilità della censura (art. 311 cpv. 1 CPC), che a ben vedere non si confronta adeguatamente con il giudizio pretorile limitandosi sostanzialmente a contrapporvi una soggettiva valutazione alternativa dei fatti e della loro rilevanza, la medesima è comunque infondata. A giusta ragione il Pretore ha infatti valutato e ponderato le risultanze istruttorie e ne ha concluso che la convenuta è venuta meno all’onere della prova in merito ai motivi invocati a giustificazione della disdetta straordinaria. Anzitutto, la prova di un abuso precedente l’episodio scatenante non è stata apportata. A torto l’appellante pretende un’inversione dell’onere della prova, come se fosse l’attrice a dover dare dimostrazione di non essere dedita ad abuso. Secondo il normale andamento delle cose la circostanza di un consumo corretto di alcol va infatti ritenuta presunta per chiunque e, a maggior ragione, per una persona che ha svolto in modo ineccepibile il suo compito professionale e che la stessa figlia della beneficiaria ha dichiarato di non aver mai visto ubriaca (deposizione testimoniale M__________ , atto VI pag. 7 e segg.). Lo scrupolo dimostrato dall’attrice chiamando a deporre i suoi medici curanti ha piuttosto fornito un elemento di rilievo a conferma di tale presunzione. Privo di consistenza risulta inoltre il rimprovero mosso ai medici di aver espresso un parere, definito azzardato, in assenza di un rapporto di cura per un periodo di tre mesi e mezzo. Alla valutazione medica di professionisti, supportata dai risultati di specifiche analisi di laboratorio e oggetto di spiegazioni, segnatamente sulla funzionalità epatica della paziente (doc. R e S), l’appellante non fa che contrapporre personali opinioni, peraltro di persona non cognita in materia. Inidonea a scalfire il giudizio pretorile al riguardo risulta pure la soggettiva valutazione, irricevibile quale censura (art. 310 cpv. 1 CPC), in merito ad una pretesa inadeguatezza e alla confusione della deposizione testimoniale di __________ Q (atto VI, pag. 1 e segg.), compagno della dipendente, intervenuto la sera dei fatti. In assenza di una prova del motivo grave invocato a supporto della decisione di licenziamento immediato, il Pretore non poteva pertanto fare altro che accertare come la disdetta non fosse supportata da un valido motivo e, correttamente, ha quindi riconoscere il diritto della dipendente al salario per il periodo di disdetta ordinaria (art. 337c cpv. 1 CO).
L’appellante rimprovera al primo giudice un’errata valutazione delle risultanze di causa con riferimento ai pasti consumati. L’assenza da parte della dipendente di contestazioni sulla retribuzione riconosciutale durante tutto il periodo di impiego costituirebbe, a mente della convenuta, la conferma implicita di aver “sempre consumato il pasto durante l’attività lavorativa presso l’appellante” (appello pag. 13 primo paragrafo). A torto il Pretore avrebbe tratto la sua conclusione sulla base dell’assenza di un esplicito riferimento al pasto e al relativo computo nel contratto scritto di lavoro, vigendo a tal riguardo le norme del CNL. Il fatto di aver regolarmente beneficiato dei pasti non sarebbe inoltre stato contestato dall’attrice nelle allegazioni di causa. La censura, peraltro irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) è comunque da respingere. Nelle comparse di causa la convenuta si è sostanzialmente limitata a negare inizialmente di dover ancora qualcosa alla dipendente, per poi successivamente appena accennare alla questione dei pasti nell’ambito di un conteggio da lei allestito, senza aggiungere particolari indicazioni o spiegazioni a questo riguardo. E’ per la prima volta in questa sede che la convenuta invoca la questione di un accordo in applicazione del CNL, peraltro senza fare cenno alle norme alle quali si riferisce. La tesi, basata su una deduzione non meglio spiegata, non è comunque sostenibile. È peraltro costitutivo di malafede invocare tardivamente in causa l’esistenza di un tacito accordo di applicazione di specifiche prescrizioni del CNL dopo aver ritenuto di poter stipulare un contratto privato ignorando le norme di tale regolamentazione imperativa.
L’appellante censura la decisione pretorile che ha ritenuto provata un’esperienza professionale quadriennale dell’attrice sulla base dei doc. Q e T, ovvero delle referenze scritte dei precedenti datori di lavoro, dei quali la convenuta è venuta a conoscenza solo in corso di causa. L’appellante indica quindi la tariffa oraria a suo parere corretta, sulla base della quale calcola il saldo salariale ancora dovuto, tenuto altresì conto delle deduzioni per i pasti. La censura va respinta. Determinante ai fini della qualifica professionale e quindi dell’applicazione dei criteri salariali del CNL è la reale situazione, ovvero l’esperienza precedentemente acquisita dall’attrice nello svolgimento della specifica mansione, dalla quale si deduce la qualità presunta della prestazione lavorativa che è in grado di fornire. D’altra parte, l’appellante nemmeno contesta adeguatamente l’accertamento pretorile al riguardo, supportato da precisi riscontri istruttori. A torto, in violazione del principio di buona fede nei rapporti contrattuali, la convenuta cerca, peraltro tardivamente, di trarre beneficio dalla sua negligenza. A lei sola vanno imputati il mancato chiarimento preventivo di questo aspetto e, più in generale, la stipulazione di un rapporto contrattuale non rispettoso delle norme imperative del CNL in vigore. Circostanze queste di cui non può essere ritenuta responsabile la dipendente.
Ne discende che l’appello della datrice di lavoro è da respingere, nella misura in cui è ricevibile. Le spese sono poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente, e sono calcolate su un valore di fr. 39'100,55 (fr. 27'989,45 + 11'111,10); nel petitum essa chiede infatti la riforma del giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, in contraddizione con il riconoscimento esplicito di essere debitrice di fr. 1'034,95 (come ammesso in prima sede sulla base di conteggi riproposti ancora alle pag. 14 e 15 dell’appello). Tale valore è determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. L’appellante è altresì tenuta a rifondere congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 23 settembre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 21 agosto 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 3'000.- sono a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 3'000.- di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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