AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.32
Data decisione, Autorità: 01.06.2021, CDP
Titolo: Autorizzazione alle vacanze all’estero negata – presa in considerazione delle raccomandazioni di viaggio del DFAE
Incarto n. 9.2021.32
Lugano 1° giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda il rifiuto della richiesta della madre di essere autorizzata a recarsi in __________ con le figlie PI 1 e PI 2 (2016)
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 febbraio 2021 (ris. n. 29/68 dell’11 febbraio 2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 e PI 2 sono nate il 2016 dall’unione fra RE 1 e CO 2.
B. A seguito del deteriorarsi dei rapporti dalla fine del 2017 e dei successivi interventi conciliativi della Pretura di __________ nel corso del 2018, con decisione di omologazione 7 febbraio 2019 del Pretore aggiunto del distretto di __________ i genitori, già detentori dell’autorità parentale congiunta, si sono accordati sulla custodia congiunta delle figlie, con domicilio presso la madre (cfr. doc. R per la regolamentazione dettagliata).
C. A seguito di vicissitudini che hanno avuto risvolti penali nei confronti di RE 1, che non occorre qui ripercorrere, con decreto supercautelare 24 maggio 2019 (ris. n. 84/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia sulle figlie e della facoltà di determinarne il luogo di dimora; PI 1 e PI 2 sono dunque state affidate alla cura e alla custodia del padre. Con decisione cautelare 21 giugno 2019 (ris. n. 91/2019) l’Autorità di protezione ha dato mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni (di seguito: UAP) di effettuare una valutazione socio ambientale sui nuclei familiari dei genitori, alla dr.ssa med. __________ di effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2 e alla medesima specialista di effettuare una perizia medico-psichiatrica su RE 1. Con decisione 25 ottobre 2019 (ris. n. 159/2019) l’Autorità di protezione ha istituito in favore delle minori una curatela educativa a norma dell’art. 308 CC, nominando __________ quale curatrice educativa.
D. Alla luce dei referti peritali presentati e considerando priva di rilevanza decisiva sulle capacità genitoriali la condanna di RE 1 per il reato di ripetuta falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP, cfr. doc. DD), con decreto cautelare 6 luglio 2020 (ris. n. 95/2020) l’Autorità di protezione ha affidato immediatamente le figlie PI 1 e PI 2 alla custodia alternata della madre e del padre, regolamentando la presenza delle minori presso l’uno e l’altro genitore e fissando il loro domicilio presso la madre. L’Autorità di protezione ha inoltre confermato la curatela di mediazione ex art. 308 CC e il mandato alla curatrice __________. Per quanto attiene ai periodi di vacanza, l’Autorità di protezione ha fissato i principi di ripartizione fra i genitori, invitando la curatrice a pianificarle assieme a loro fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021.
E. Il calendario delle vacanze estive 2021 elaborato dalla curatrice ha trovato il consenso dei genitori. Con scritto 15 gennaio 2021 CO 2 si è tuttavia opposto al prospettato viaggio in __________ della madre con le figlie durante il periodo 7-22 agosto 2021.
F. Con decisione 25 febbraio 2021 (ris. n. 29/68 dell’11 febbraio 2021) l’Autorità di protezione ha deciso di non autorizzare RE 1 a portare in __________ le figlie per tutto l’anno 2021, sulla base delle raccomandazioni pubblicate dal Dipartimento federale degli affari esteri (di seguito, DFAE).
G. Con reclamo 15 marzo 2021 RE 1 ha impugnato tale decisione, chiedendo invece di essere autorizzata a portare le figlie in __________ nel periodo in questione.
H. Con scritto 22 marzo 2021 la curatrice __________ ha confermato il suo nullaosta alla partenza in __________ di RE 1 con le figlie dal punto di vista della capacità materna di occuparsi di loro, ritenendo di non doversi pronunciare su altre questioni legate alla pericolosità del viaggio. Nelle sue osservazioni 2 aprile 2021, CO 2 si è opposto al reclamo, contestandone in primo luogo la tempestività e, nel merito, chiedendone la reiezione. L’Autorità di protezione, nelle sue osservazioni 2 aprile 2021, si è riconfermata nella propria decisione, di cui ha postulato la conferma.
I. Con replica 16 aprile 2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue tesi ricorsuali, ribadendo la richiesta di essere autorizzata a trascorrere in __________ il periodo di vacanza dal 7 al 22 agosto 2021.
L. Con duplica 6 maggio 2021 CO 2 si è pure riconfermato nelle sue allegazioni e richieste di giudizio. Sia l’Autorità di protezione che la curatrice __________ hanno rinunciato a presentare una duplica.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Occorre anzitutto determinarsi sulla questione della tempestività del reclamo di RE 1, oggetto di contestazione.
Secondo CO 2 la decisione impugnata sarebbe di natura cautelare in quanto la procedura di merito è ancora in essere: “ogni decisione presa sui calendari e sulle vacanze annuali è a mente del padre una decisione cautelare che non chiude la vertenza fra i genitori” (osservazioni CO 2, pag. 2). Egli non ritiene possibile “che la decisione principale, seppur cautelare, che ha dato luogo alla decisione qui impugnata, abbia un termine di reclamo inferiore a quest’ultima, di rilevanza assai minore” (osservazioni CO 2, pag. 2). Il termine di reclamo sarebbe di 10 giorni e non di 30 giorni, ragion per cui il memoriale presentato da RE 1, rappresentata da una legale, risulta a suo parere tardivo e dunque irricevibile.
La censura non merita accoglimento. La decisione impugnata non verte sui diritti di visita ma statuisce in maniera definitiva, e non provvisoria, sulla possibilità di recarsi in __________ nel 2021. Non vi è altro atto istruttorio che deve essere esperito in merito al rilascio di tale autorizzazione, le parti sono state sentite a riguardo e la decisione non necessità di un’ulteriore pronuncia che la confermi o la revochi nel merito. Essa chiude la questione riguardante la richiesta di potersi recare in __________ con le minori durante il 2021 e rappresenta una misura di protezione di cui all’art. 307 cpv. 1 CC. Non vi sono pertanto validi motivi per considerare che il termine di reclamo sia più breve di 30 giorni, ragion per cui l’impugnativa di RE 1 risulta tempestiva.
3.1. Nella decisione impugnata, a fronte dell’opposizione di CO 2 alla partenza delle due figlie per il __________ per ragioni legate alla tutela della loro salute, l’Autorità di protezione ha considerato che le raccomandazioni pubblicate dal DFAE sconsigliano “i viaggi in __________ per pericoli di violenze e atti criminali in varie zone e si raccomandano particolari prudenze” e che “in queste circostanze, il livello di sicurezza in __________ è certamente inferiore a quello di viaggi in altre mete, per cui non può essere autorizzato un viaggio che già di partenza vede un rischio potenziale accresciuto per le bambine e per la mamma” (decisione impugnata, pag. 1). A queste condizioni, l’Autorità di protezione non ha autorizzato RE 1 a recarsi in __________ con le figlie PI 1 e PI 2 per tutto il 2021.
3.2. Nel suo reclamo, RE 1 afferma anzitutto che il DFAE sconsiglia “i viaggi a destinazione di diverse regioni del __________”, considerate zone a rischio, ma che “la destinazione presso la quale intende recarsi la Signora RE 1, __________, capitale del __________, non rientra in queste zone del Paese” (reclamo, pag. 3). Il DFAE non sconsiglia di recarsi a __________, ma “raccomanda di osservare delle misure precauzionali”, quali “non portare oggetti di valore, tenere chiusi i finestrini dell'auto, evitare di spostarsi durante la notte ecc.” (reclamo, pag. 3). RE 1 si è già recata più volte in tale località, ove risiedono la madre e i suoi fratelli e sorelle e anche CO 2 si è recato in due occasioni in __________ per le vacanze, nel 2014 e nel 2017, ospite dei parenti della reclamante (reclamo, pag. 4). Nel 2017 erano presenti anche le bambine, che avevano solo un anno e mezzo (reclamo, pag. 4).
Per quanto attiene all’aspetto sanitario, evocato da CO 2 per opporsi al viaggio, la reclamante afferma che le minori hanno effettuato tutte le vaccinazioni previste per la loro età (“difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus influenzae, epatite B, morbillo, orecchioni, rosolia”), oltre che “la vaccinazione contro gli pneumococchi e l’encefalite da zecca” e la vaccinazione contro la febbre gialla, “obbligatoria per poter ottenere il visto per il __________” (reclamo, pag. 4-5). Per la malaria viene invece svolta la profilassi del caso (“uso di vestiti appropriati, di spray repellenti, zanzariera ecc.”, reclamo, pag. 5).
La reclamante precisa poi a titolo abbondanziale che il __________ non rientra neppure nei paesi a rischio Coronavirus in base all’Ufficio federale della sanità pubblica (di seguito, UFSP; reclamo, pag. 5).
La reclamante ritiene dunque che l’Autorità di protezione “abbia accertato in modo superficiale, inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e che, di conseguenza, ha emanato una decisione inadeguata violando il principio di proporzionalità” (reclamo, pag. 5). Secondo RE 1, “l'affermazione secondo la quale il viaggio in __________ non può essere autorizzato perché già di partenza vede un rischio potenziale accresciuto per le bambine e per la madre è del tutto priva di fondamento” oltre che sproporzionata, dovendo “esserci dei motivi oggettivamente validi per impedire ad una madre di potare le figlie in vacanza all'estero per poter far visita ai propri parenti che non vede dal 2017” (reclamo, pag. 6). A suo modo di vedere, “nella fattispecie non è dato un rischio potenziale accresciuto per le bambine e per la madre”, e a quest’ultima deve essere data la possibilità di viaggiare con le figlie “anche per una parità di trattamento nei confronti del padre delle bambine che anche nel 2020, in piena pandemia, ha potuto portare le figlie PI 1 e PI 2 a __________ senza alcuna restrizione da parte dell'Autorità di protezione” (reclamo, pag. 6).
3.3. Ai sensi dell’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole (cpv. 1bis n. 2 CC).
Se la scelta della destinazione e delle attività da svolgere durante le vacanze è considerata dalla dottrina come una decisione corrente ai sensi del capoverso 1bis n. 1, la scelta di viaggiare a destinazione di paesi in crisi o con rischi elevati per la salute (malaria, assenza di presa a carico medica sufficiente) è per contro ritenuta come una decisione di grande portata, che deve essere presa da entrambi i genitori e non soltanto dal genitore che ha la cura dei figli (COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 12.22, pag. 300).
Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi d’accordo, l’autorità di protezione o il giudice intervengono soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori o la continuazione dello status quo sia suscettibile di mettere a rischio il bene del figlio (art. 307 e seguenti CC; Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025, pag. 8053; COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 12.24, pag. 301; DTF 146 III 313 consid. 6.2.1). Una divergenza tra i genitori mette in pericolo il bene del minore quando la decisione appare necessaria nelle circostanze in presenza (protezione della salute, scolarizzazione, prosieguo della formazione o scelta della professione, ecc.) ma non può essere adottata in ragione del veto di uno dei genitori (DTF 146 III 313 consid. 6.2.1).
Nella fattispecie vi è da chiedersi se il mancato accordo di CO 2 al periodo di vacanza delle minori in __________ – che implica l’impossibilità per RE 1 di recarvisi con le figlie – costituisca una situazione suscettibile di mettere a rischio il bene delle figlie. Nel caso concreto, appare dubbio a questo giudice che l’Autorità di protezione debba essere chiamata ad emanare una decisione formale sul tema, fondata sull’art. 307 cpv. 1 CC.
Dal lato pratico, il quesito può ad ogni modo essere lasciato indeciso, nella misura in cui l’autorizzazione alla partenza non può comunque essere rilasciata.
3.4. In assenza di accordo fra i genitori, l’Autorità di protezione deve fondare la sua decisione sulle raccomandazioni emanate dalle autorità competenti e, salvo circostanze particolari del caso di specie, decidere seguendo tali linee guida (DTF 146 III 313 consid. 6.2.6).
Nell’ambito qui in oggetto, l’autorità federale competente è il DFAE, che aggiorna regolarmente le sue raccomandazioni di viaggio, “focalizzate su informazioni importanti per la sicurezza nei settori della politica e della criminalità”, citando “per nome soltanto i luoghi e le regioni che presentano rischi particolari” (https://www.eda.admin.ch/ eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/consigli-viaggio/consigli-viaggio-in-breve.html, consultato il 1° giugno 2021). Il DFAE “sconsiglia di visitare l’intero Paese solamente quando non funziona praticamente più alcuna struttura statale, o si teme che l’ordine statale possa crollare in un imminente futuro, o più rischi differenti rappresentano insieme un grande pericolo per il viaggiatore, oppure singoli avvenimenti con conseguenze straordinarie inducono a sconsigliare un viaggio” (ibidem).
Per quanto attiene specificamente al __________, il DFAE precisa che “i viaggi a destinazione di diverse regioni del paese sono sconsigliati” e “in tutto il paese sussiste il rischio di attentati da parte di gruppi terroristici”; “le condizioni di vita in generale molto dure della popolazione possono generare manifestazioni. Avvengono tumulti e scontri violenti” (valutazione sommaria; https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/__________/consigli-viaggio-__________.html, consultato il 1° giugno 2021). La capitale __________ non figura nella descrizione delle zone a rischio, ma il DFAE precisa che “le indicazioni fornite sono approssimative; i pericoli non possono essere circoscritti esattamente a una precisa regione” (pericoli locali specifici; ibidem). La capitale è per contro menzionata espressamente nella sezione Criminalità, ove il DFAE indica che “la criminalità violenta raggiunge dimensioni considerevoli soprattutto nelle due grandi città di __________ e __________: borseggi, effrazioni, violenze carnali e carjacking (furto d'auto assortito di minacce o con l'uso della violenza) in particolar modo di veicoli fuoristrada. Aggressioni a scopo di rapina sono segnalate anche nei ristoranti e alberghi”; “Banditi di strada sono attivi in tutto il Paese, anche nelle periferie delle città più grandi” (criminalità; ibidem).
In relazione alla pandemia di COVID-19, al momento dell’emanazione della pronuncia impugnata il Consiglio federale raccomandava “di rinunciare ancora ai viaggi all’estero non urgenti” (doc. E), mentre attualmente “raccomanda di rinunciare a viaggi in Stati e regioni dove è diffusa una variante preoccupante”, ovvero quelli “riportati al punto 2 dell’elenco dei Paesi a rischio stilato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)” (https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/ rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/fokus/focus5.html, consultato il 1° giugno 2021). Il __________ non figura nella suddetta lista.
3.5. Nella fattispecie, come affermato dalla reclamante, corrisponde al vero che i viaggi a destinazione di __________ non sono espressamente sconsigliati dal DFAE. Ciò non può tuttavia bastare per considerare privo di rischi un soggiorno nella capitale del __________, indicata dallo stesso Dipartimento come pericolosa per la considerevole criminalità violenta, per il rischio di attentati da parte di gruppi terroristici, di scontri e tumulti violenti. Analogamente a quanto stabilito, mutatis mutandis, nella DTF 146 III 313 citata, se due genitori possono concordemente assumersi il rischio di un simile soggiorno per le proprie figlie di cinque anni, ciò che in passato è stato il caso (anche se non è noto quale fosse la situazione del Paese al momento dei due viaggi intrapresi da RE 1 e CO 2 nel 2014 e nel 2017), in presenza dell’opposizione di un genitore l’Autorità di protezione non può distanziarsi dalle indicazioni ufficiali del Dipartimento competente che descrivono una situazione preoccupante e pericolosa anche nella capitale __________.
A livello sanitario, seppure il __________ non appartenga oggi alla lista dei paesi ove è sconsigliato viaggiare in ragione della diffusione di una variante preoccupante di COVID-19, non si può negare che la pandemia ancora in corso renda più rischioso il viaggio, non solo dal profilo sanitario. Oltre ad una generale difficoltà nei collegamenti internazionali, dettata dai mutevoli provvedimenti sanitari (possibili obblighi di quarantena, restrizioni d’ingresso, altre misure di contenimento del contagio), il DFAE segnala che “le incomprensioni sulle cause e la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) possono portare aggressioni violente ai viaggiatori stranieri” (https://www.eda. admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio//consigli-viaggio-.html, consultato il 1° giugno 2021). Benché l’assistenza medica a __________ sia garantita (ciò che secondo il DFAE non è invece il caso fuori dalle grandi città, ibidem) e le bambine abbiano una adeguata copertura vaccinale, non può dirsi eccessiva la preoccupazione paterna con riferimento ad eventuali malattie contratte dalle minori durante il soggiorno, basti solo pensare alla malaria il cui rischio è considerato elevato (“risque élevé: tout le pays y compris les villes”, doc. L) e non vi è vaccinazione possibile ma soltanto la profilassi del caso e l’adozione di opportune precauzioni.
Pur tenendo in debita considerazione (come fatto anche dall’Autorità di protezione, cfr. osservazioni 2 aprile 2021, pag. 1) che lo scopo del viaggio non sia meramente turistico e che esiste un interesse per le minori a conoscere e conservare i legami con il paese d’origine della madre, alla luce di tutti gli elementi della fattispecie esposti sopra, la decisione dell’Autorità di protezione di non autorizzare il viaggio risulta opportuna, fondata su motivi oggettivi validi e non può definirsi sproporzionata. Il richiamo alla parità di trattamento con il padre, che ha potuto trascorrere una vacanza a __________ con le figlie, è evidentemente fuori luogo. Il reclamo non può dunque che essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'000.– a titolo di spese ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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