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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2021.24
Data decisione, Autorità: 24.06.2021, TRAM
Titolo: Termine per ricorrere avverso il decreto sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica
Incarto n. 90.2021.24
Lugano 24 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 del
RI 1 rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione del 14 aprile 2021 (n. 1799) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il decreto sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica;
ritenuto, in fatto
che, con risoluzione del 14 aprile 2021 (n. 1799), il Consiglio di Stato ha approvato il decreto sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica sulla base della legislazione federale in materia di caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, in materia forestale e in materia di protezione della natura e del paesaggio nonché dell'art. 24 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100) e dell'art. 6a del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110);
che il decreto e la risoluzione d'approvazione sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale n. 64/2021 del 21 aprile 2021, pag. 7;
che il p.to n. 3 del dispositivo della predetta risoluzione indicava che contro la medesima era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione;
che, con ricorso del 31 maggio 2021, il RI 1 insorge contro il decreto in rassegna;
che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi alla base del gravame;
che il ricorso non è stato intimato alla controparte per la presentazione della risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 48 cpv. 2 LCC);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che, inoltre, giusta l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che quanto alla tempestività del gravame questo giudice considera quanto segue;
che il termine per ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo contro un decreto che fissa le zone di tranquillità ai sensi dell'art. 6a RLCC è di 30 giorni dall'intimazione (art. 48 cpv. 2 LCC e, per il rinvio contenuto al cpv. 3, art. 68 cpv. 1 LPAmm);
che se la notificazione di una decisione avviene per via edittale (art. 19 LPAmm), come nella fattispecie, la notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione;
che i rimedi di diritto indicati al p.to n. 3 del dispositivo della risoluzione in rassegna erano pertanto corretti;
che la medesima, del 14 aprile 2021, è stata pubblicata il 21 aprile 2021 (cfr. Foglio ufficiale citatato);
che, poiché l'art. 13 cpv. 1 LPAmm trova applicazione anche nel caso di pubblicazioni delle decisioni (RDAT I-1995 n. 1; STA 90.2015.16-18/20-24 del 13 luglio 2015 consid. 3.4), nella fattispecie il termine di ricorso è iniziato a decorrere l'indomani, 22 aprile 2021, ed è venuto a scadenza il giorno 21 maggio 2021;
che l'impugnativa in esame, del 31 maggio 2021, si palesa, di conseguenza, manifestamente tardiva;
che a nulla vale appellarsi al fatto che il Dipartimento del territorio, sul suo sito internet (cfr. http://www.ti.ch/caccia), abbia erroneamente indicato che il periodo di pubblicazione del decreto era previsto dal 14 aprile 2021 al 14 maggio 2021 e che entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione possono ricorrere contro il contenuto Decreto delle zone di tranquillità per la fauna selvatica al Tribunale cantonale amministrativo;
che in effetti, secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU; RL 161.100), gli organi di pubblicazione ufficiali del Canton Ticino sono: a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU); b) la Raccolta delle leggi (RL) e c) il Foglio ufficiale (FU);
che al sito internet del Dipartimento del territorio non perviene evidentemente questa qualità, come peraltro il ricorrente stesso riconosce; tant'è che il sito stesso, alla voce Informazioni legali, avvisa gli utenti che quanto pubblicato sul sito ti.ch non costituisce informazione vincolante ai sensi di legge;
che peraltro la semplice consultazione dell'art. 48 LCC, integrata da quella degli art. 13 cpv. 1, 19 e 68 cpv. 1 LPAmm, portava chiaramente alla conclusione che il termine indicato dal Dipartimento del territorio nel suo sito internet per esperire il ricorso dinanzi al Tribunale fosse errato;
che infine la tesi secondo cui la valenza pianificatoria del decreto rendeva verosimile la procedura di pubblicazione con un temine successivo per i ricorsi, così come previsto dalla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) non può essere seguita, posto che anche secondo l'art. 30 cpv. 1 LST contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che, in quanto ente pubblico, l'insorgente viene sollevato dall'aggravio di una tassa di giudizio (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giudizio.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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