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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.7
Data decisione, Autorità: 19.07.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Replica allegata alla sentenza. Assenza di motivazione della sentenza. Rinvio della causa al primo giudice
Incarto n. 14.2021.7
Lugano 19 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO-17-20 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa con istanza 26 novembre 2020 dalla
CO 1 (patrocinata dalla PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 gennaio 2021 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'461.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2015, indicando quale causa del credito il “Riconoscimento di debito del 30 settembre 2015 (saldo)”.
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 novembre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 dicembre 2020, mentre mediante replica del 22 dicembre 2020 l’istante ha confermato le proprie conclusioni;
che statuendo con decisione dell’11 gennaio 2021, alla quale ha allegato la replica, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare un’indennità alla controparte;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la conferma dell’opposizione al precetto esecutivo, protestate spese e ripetibili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 12 gennaio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 22 gennaio, sicché il reclamo, presentato due giorni prima (data del timbro postale), è dunque tempestivo;
che il reclamante si duole a ragione di una violazione della parità delle armi – o meglio del proprio diritto di essere sentito – nella misura in cui il Giudice di pace supplente ha fissato un termine all’istante per presentare una replica, ma non gli ha invece impartito un termine per inoltrare una duplica (vedi sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1);
che d’altronde il reclamante si lamenta a giusto titolo che il primo giudice non si è determinato sulla sua contestazione dell’autenticità del riconoscimento di debito del 30 settembre 2015 (doc. D accluso all’istanza) – la cui calligrafia differisce manifestamente da quella della firma attribuita a RE 1 e dalla calligrafia delle osservazioni e delle firme apposte in originale sugli ordini del materiale (doc. B allegato all’istanza e doc. F annesso alle osservazioni) – né sul fatto che le finestre scorrevoli (posizioni n. 3 e 4 dell’ordinazione del 30 luglio 2015) fornite non erano munite di un vetro fisso fino a terra e non davano quindi diritto all’istante al supplemento di fr. 2'461.–, corrispondente esattamente alla somma posta in esecuzione, previsto alla posizione n. 6 dell’ordinazione (doc. B dell’istanza e doc. C delle osservazioni), ciò di cui le parti avrebbero convenuto oralmente;
che il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2);
che la (doppia) violazione del diritto di essere sentito del reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla in questa sede (sentenza della CEF 14.2021.4/5 del 1° marzo 2021);
che non si può dare seguito alla richiesta del reclamante volta all’emanazione di una decisione di reiezione dell’istanza in quanto la causa non è (ancora) matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC a contrario) dal momento che l’istruttoria non è terminata;
che il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Giudice di pace supplente perché emetta un nuovo giudizio motivato previa fissazione alla convenuta di un termine per inoltrare una duplica, concessione all’istante di determinarsi sull’eventuale duplica (preferibilmente mediante fissazione di un’udienza: sentenza della CEF 14.2015. 85 del 25 agosto 2015, consid. 6) ed esame degli argomenti fatti valere dalle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace supplente statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa senza oggetto;
che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'461.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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