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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.129
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00129
Lugano 28 maggio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.2001.01 della Pretura di Locarno-Città- promossa con petizione 8 gennaio 2001 da
patr. da: avv. __________
contro
patr. da: avv. __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 2'376'341.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni dipendenti da attività notarile;
domanda avversata dal convenuto che preliminarmente ha sollevato eccezione di carente giurisdizione del giudice civile;
eccezione respinta in limine litis dal pretore con decisione 11 luglio 2001;
appellante il convenuto che con allegato 29 agosto 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'eccezione e, di conseguenza, di respingere la petizione;
mentre con osservazioni 5 ottobre 2001 la banca attrice postula la reiezione dell'appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti della causa;
considerato
in fatto e in diritto:
Il 24 luglio 1989 il notaio __________ ha pubblicato un atto di compravendita immobiliare avente per oggetto il fondo part. __________ RFD di __________: venditrice era __________, e acquirente __________. Al punto 7 del rogito le parti incaricavano il notaio di procedere all’iscrizione del negozio a Registro fondiario, non prima di una determinata data. L’iscrizione e quindi la compravendita non hanno tuttavia mai avuto luogo, così che __________ ha chiesto in giudizio la restituzione del prezzo da lui versato alla venditrice. Con sentenza 17 novembre 1992 della prima sezione del Tribunale circondariale di Zurigo, parzialmente confermata il 7 settembre 1993 dalla Seconda Camera civile dell' Obergericht di Zurigo, __________ è stata condannata a restituire all'attore la somma di fr. 2'300'781.60, oltre interessi, composta del prezzo della compravendita e di altre poste di spesa.
Malgrado l'avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti, la debitrice non ha dato seguito alla condanna civile, così che, con la presente azione il __________, cessionario del credito di __________, ha chiamato in giudizio il notaio __________, postulando il risarcimento dei danni dipendenti da asserita inesecuzione del mandato notarile e costituiti dell’importo di cui alla sentenza definitiva emanata nel Canton Zurigo, delle spese e delle ripetibili della successiva sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione e delle spese esecutive.
A dipendenza della richiesta preliminare del convenuto di accertare il presupposto processuale della giurisdizione, ossia avendo negato la competenza del giudice civile a dirimere la vertenza, con decisione 11 luglio 2001 il pretore, pronunciandosi nell'ambito dell'art. 181 cpv. 1 CPC, ha respinto l'eccezione, convocando le parti per la continuazione del processo. In sostanza il primo giudice rileva che l’applicazione del diritto civile federale (art. 41 e segg. CO) solo quale diritto cantonale suppletivo -poiché il rapporto fra notaio e mandante è retto dal diritto pubblico- non esclude la competenza giurisdizionale del giudice civile ticinese per l'azione di responsabilità del notaio.
Con la presente tempestiva impugnazione il notaio __________ censura la decisione pretorile, sostenendo che la controversia in esame non costituisce causa civile e che -ritenuto come ogni Cantone disciplini in modo diverso la questione della competenza a dirimere azioni di responsabilità dei notai- la normativa vigente nel nostro Cantone determina la competenza del Consiglio di disciplina notarile.
Delle osservazioni di parte attrice si dirà, se necessario, nel seguito.
La giurisdizione è il potere di applicare la legge a una determinata causa che si realizza a dipendenza dei rapporti di diritto applicabili alla singola fattispecie e dell’esistenza di un'autorità rivestita del potere giurisdizionale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 1, n.1); essa rappresenta un presupposto processuale (art. 97 n. 1 CPC) che è d'ordine pubblico generale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 1 CPC, m. 1).
Si è in presenza di una causa civile ai sensi degli art. 44 e 46 OG quando vi è una procedura contenziosa fra almeno due persone nella loro qualità di titolari di diritti privati le quali esercitano pretese fondate sul diritto civile federale (DTF 124 III 464). Tale concetto, esteso alle pretese che si fondano sul diritto civile cantonale, è applicabile anche per stabilire la natura di una lite in relazione alle giurisdizioni interne cantonali (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, pag. 302).
In concreto quindi la vertenza in esame non configura una causa civile perché le pretese dell'attrice non si fondano sul diritto civile, ma sul diritto pubblico, ancorché la responsabilità del notaio venga giudicata facendo ricorso -come diritto cantonale suppletivo- al diritto civile federale (cfr., per tutte, II CCA 16 novembre 2000 in questa stessa vertenza e rif. ivi).
D'altra parte -come osserva l'attrice- non è sufficiente a creare giurisdizione per cause di responsabilità ai sensi dell'art. 6 LN l'indicazione giurisprudenziale seconda la quale il Consiglio di disciplina notarile non è competente soltanto per verificare l'applicazione della Tariffa notarile, ma anche per accertare la corretta esecuzione del mandato; ciò infatti attiene esclusivamente alla definizione della parcella notarile, tenendo conto del carattere esecutivo conferito alla stessa dall'art. 27 LTN (RDAT I-1998, n. 12).
In mancanza di diverse specifiche indicazioni e tenuto conto dell'esigenza di garantire al pubblico almeno un giudice competente anche laddove la legislazione cantonale non l'abbia previsto formalmente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 1 CPC, m. 19 e 27, nonché n. 11), appare calzante alla controversia il ricorso all'art. 6 Lpamm che stabilisce come le pretese di risarcimento di privati contro pubblici funzionari (peraltro in accordo con il principio generale della Lresp) siano di competenza del giudice civile, ossia appartengano a quella giurisdizione. E' vero che proprio l'entrata in vigore della Lresp può aver comportato una perdita d'attualità della norma in esame (Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, CFPG, ad art. 6 Lpamm, pag. 35), ma il riferimento alla giurisdizione civile, almeno in questa sede, non esclude i notai dal novero dei funzionari potenzialmente responsabili nei confronti di un privato; ciò che finalmente rende concreti e perseguibili giudizialmente i diritti del pubblico di cui all'art. 6 LN.
D'altra parte, nel caso in cui si dovesse ammettere che la legislazione cantonale non offre alcuna via giudiziaria, la soluzione indicata sarebbe comunque compatibile con il principio secondo il quale, dato il carattere patrimoniale dell'azione di responsabilità nei confronti del notaio ex art. 6 LN, volta al riconoscimento di un diritto soggettivo (di natura patrimoniale) pur nell'ambito di un rapporto di diritto pubblico, essa va decisa dal giudice civile (JT 1997 III 98 e 1994 III 11).
L'appello deve così essere respinto. Il giudizio sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili segue la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'950.--
b) Spese fr. 50.--
Totale fr. 2'000.--
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.-- di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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