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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.20
Data decisione, Autorità: 16.07.2021, CEF
Titolo: Ricorso contro attestato di carenza di beni. Contestazione dell’omissione d’inserire tra le spese esecutive l’indennità attribuita al procedente nella procedura di rigetto dell’opposizione. Tardività
Incarto n. 15.2021.20
Lugano 16 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per denegata giustizia presentato il 18 febbraio 2021 dalla
RI 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
volto all’emanazione di una decisione dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio sulla richiesta di modifica dell’attestato di carenza di beni emesso il 22 aprile 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 22 aprile 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso un attestato di carenza di beni di fr. 68'162.75 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla RI 1 contro PI 1;
che il 19 maggio 2020 la creditrice ha chiesto di correggere l’attestato di carenza di beni aggiungendo la somma di fr. 350.– (indicata nella domanda di proseguimento dell’esecuzione come ripetibili “secondo la decisione di stralcio del 07.01.2019”);
che il 19 giugno 2020 la procedente ha chiesto all’UE di spiegare il motivo per cui non ha tenuto conto dell’indennità in questione;
che il 16 luglio 2020 l’UE ha confermato per scritto quanto risposto telefonicamente il 20 maggio 2020, ovvero che le spese processuali assegnate in procedure ordinarie non sono considerate come spese d’esecuzione;
che il 23 novembre 2020 la RI 1 ha richiesto l’emanazione di un “decreto/ordine” in merito al rifiuto di aggiungere l’indennità di fr. 300.– (sic) nelle spese contemplate dall’attestato di carenza di beni;
che il 24 novembre 2020 l’UE ha ribadito la sua argomentazione allegando la sua risposta del 16 luglio;
che con ricorso del 18 febbraio 2021, la RI 1 chiede che l’UE emetta una decisione impugnabile sulle sue richieste del 19 giugno e del 23 novembre 2020;
che la ricorrente perde però di vista che l’UE, nell’emettere l’attestato di carenza di beni il 22 aprile 2020, si è già determinato sulla sua richiesta, contenuta nella domanda di proseguimento dell’esecuzione, di aggiungere alle spese esecutive le ripetibili di fr. 350.– accordatele dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con il decreto di stralcio della causa di rigetto dell’opposizione emesso il 7 gennaio 2019 (inc. SO.2018.885);
che la (prima) contestazione mossa dalla ricorrente il 19 maggio 2020 risulta quindi tardiva, in quanto avvenuta ben oltre il termine di ricorso di dieci giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF, tenuto conto che la RI 1 aveva ricevuto l’attestato già il 23 aprile 2020 (come risulta dal timbro della sua rappresentante sull’attestato stesso, accluso al ricorso quale doc. 5);
che fatta salva l’ipotesi della nullità – che nella fattispecie non entra in considerazione – l’ufficio d’esecuzione può modificare un suo provvedimento, mediante riconsiderazione, solo in caso di ricorso e fino all’invio della sua risposta (art. 17 cpv. 4 LEF);
che se, come nel caso in esame, non è impugnato tempestivamente, il provvedimento passa in giudicato e non può più essere modificato dall’ufficio;
che il rifiuto implicito dell’UE di modificare l’attestato di carenza di beni significato alla ricorrente con lo scritto del 16 luglio 2020 si avvera quindi giustificato, ancorché per un altro motivo di quello indicato (peraltro errato, perché il decreto di stralcio del 7 gennaio 2019 è stato emanato nella procedura di rigetto dell’opposizione);
che le domande della RI 1 volte all’emanazione di una decisione formale sulle sue richieste del 19 giugno e del 23 novembre 2020 risultano prive d’interesse giuridico degno di protezione, e sono quindi irricevibili, dal momento che l’UE vi ha già risposto con la comunicazione del 16 luglio 2020 e che le richieste di modifica dell’attestato di carenza di beni sono, comunque sia, tardive;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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