AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.77
Data decisione, Autorità: 04.02.2021, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro - lavoro straordinario - salario non pagato - compensazione con pretesa per risarcimento del danno
Incarto n. 12.2020.77
Lugano 4 febbraio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2018.170 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 maggio 2018 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'783.- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2015 su fr. 24'000.- e dal 1° luglio 2017 su fr. 1'783.-;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 13 maggio 2020 ha respinto;
appellante l'attore con appello 15 maggio (recte: giugno) 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 14 agosto 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
AP 1 è stato assunto il 25 settembre 2014 dall’impresa di costruzioni AO 1 quale impiegato con un orario di lavoro al 40% e uno stipendio mensile lordo di fr. 2'000.- per 12 mensilità (doc. A). Il contratto è stato in seguito modificato a due riprese, dal 1° novembre 2016 nel senso di una riduzione del suo orario di lavoro al 40% (recte, come poi ritenuto dal Pretore, con un’argomentazione che non è stata censurata in questa sede dalle parti: al 20%) e uno stipendio mensile netto di fr. 1'000.- per 12 mensilità (doc. B), e dal 1° aprile 2017 nel senso di un aumento della sua attività lavorativa a due giorni settimanali e uno stipendio mensile netto di fr. 1'333.- per 12 mensilità oltre agli assegni familiari (doc. C).
Ritenendo di aver lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più di quanto previsto contrattualmente, e meglio ben 97.6 giorni in più, e di non essere stato pagato per l’attività lavorativa svolta nel mese di giugno 2017, con petizione 25 maggio 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. J), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 25'783.- oltre interessi al 5% dalla data media del 31 ottobre 2015 su fr. 24'000.- e dalla data successiva all’ultimo giorno lavorativo, ossia dal 1° luglio 2017, su fr. 1'783.-.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con decisione 13 maggio 2020 ha respinto la petizione, senza prelevare tassa di giustizia e spese, e obbligando l’attore a rifondere alla convenuta fr. 2’600.- a titolo di ripetibili. Egli ha ritenuto che l’attore, che per altro non risultava aver mai notificato alla convenuta lo svolgimento di ore supplementari e non aveva provato che quest’ultima gli avesse chiesto di prestarle o sapesse della loro esistenza, non avesse dimostrato di aver lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più di quanto previsto dal contratto: le indicazioni in tal senso risultanti dai presunti “giornali di cantiere” (doc. D e E), neppure sottoscritti dalla convenuta, erano state negate da quest’ultima in sede di interrogatorio e non erano state confermate da nessun teste; la documentazione fotografica versata agli atti (doc. Q) non era atta a dimostrare l’entità delle ore lavorative da lui svolte; il teste M__________ __________ aveva piuttosto attestato la discontinuità della sua presenza sul posto di lavoro; e il teste arch. __________ L__________ __________ si era limitato ad illustrare il compito da lui svolto in un cantiere di __________ e ad attestarne la presenza. Ed ha poi rilevato che neppure era stato provato che l’attore avesse lavorato per la convenuta nel giugno 2017.
Con l’appello 15 giugno 2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 14 agosto 2020, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, le prove agli atti avevano confermato che egli aveva lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più di quanto previsto dal contratto. E la stessa controparte aveva ammesso che egli aveva lavorato per lei anche nel mese di giugno 2017.
5.1. In questa sede l’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è innanzitutto confrontato criticamente con l’argomentazione pretorile, in sé già sufficiente per respingere la sua pretesa, secondo cui egli non risultava aver mai notificato alla convenuta lo svolgimento di ore supplementari e non aveva provato che quest’ultima gli avesse chiesto di prestarle o sapesse della loro esistenza.
5.2. Ad ogni buon conto, anche l’altra argomentazione pretorile, quella secondo cui l’attore non aveva dimostrato di aver lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più di quanto previsto dal contratto, resiste ampiamente alle critiche ricorsuali.
Per l’attore, l’effettuazione da parte sua, in quel periodo, di ben 97.6 giorni in più di quanto previsto dal contratto, sarebbe innanzitutto già dimostrata dalle indicazioni contenute nella sua agenda (doc. D e E), la cui correttezza era stata per altro confermata nel suo interrogatorio (verbale 6 giugno 2019 p. 2) e lo sarebbe anche stato dal “giornale di cantiere” di cui aveva chiesto l’edizione, invece stranamente e misteriosamente “sparito”. A torto. L’esistenza del “giornale di cantiere”, di cui era stata ammessa l’edizione, era in effetti poi stata negata dalla convenuta con scritto 4 aprile 2019 indirizzato al Pretore, senza che l’attore avesse avuto da obiettare e soprattutto senza che vi fossero ragioni oggettive per mettere in dubbio la circostanza, invero confermata - al di là delle opposte risultanze degli interrogatori dell’attore (verbale 6 giugno 2019 p. 2) e del gerente della convenuta __________ (verbale 11 settembre 2019 p. 4) - anche dal teste M__________ __________ (verbale 28 maggio 2019 p. 2), sicché non si può ritenere che quella prova sia stranamente e misteriosamente “sparita”. Per il resto, si osserva che i doc. D e E e l’interrogatorio dell’attore, non suffragati - come si vedrà - da altre risultanze istruttorie, non sono sufficienti a provare la bontà della sua versione, trattandosi in definitiva di dichiarazioni scritte e verbali emananti da quella medesima parte. L’attore non ha oltretutto censurato l’assunto pretorile secondo cui le risultanze di quei due documenti, neppure sottoscritti dalla convenuta, erano state negate da quest’ultima in sede di interrogatorio e non erano state confermate da nessun teste.
L’attore ha in seguito riproposto la tesi secondo cui le fotografie dell’avanzamento del cantiere (doc. Q) dimostravano, nella loro continuità e importanza, un lavoro svolto in modo superiore a quanto ufficialmente riconosciuto. Non è così. Come rilevato con pertinenza dal Pretore, dalla documentazione fotografica versata agli atti non è in effetti possibile desumere l’entità delle ore lavorative che sarebbero state svolte dall’attore.
Infine, nemmeno dal fatto che il teste M__________ __________ abbia riferito che “personalmente ho dovuto andare alcune volte in cantiere a __________, per aprire il cantiere, in quanto il signor AP 1 non si era presentato e gli operai non potevano accedervi” (verbale 28 maggio 2019 p. 1 seg.) è possibile concludere nel senso auspicato dall’attore: a parte il fatto che lo stesso attore ha ammesso che le dichiarazioni del teste si riferivano a un periodo, l’anno 2017, per il quale egli non pretendeva di aver svolto delle attività supplementari (appello p. 7) ed erano con ciò già prive di rilevanza sul tema, è in effetti incontestabile che nemmeno dalle stesse era possibile desumere l’entità delle ore lavorative da lui effettivamente svolte. Il fatto, per altro evocato per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 CPC), che quel teste possa aver aggiunto che “ricordo che un paio di volte AP 1 si lamentò con me dicendomi che per il cantiere di __________ doveva lavorare di più di quanto avesse concordato con __________” (verbale 28 maggio 2019 p. 2) non è a sua volta tale da migliorare la posizione dell’attore, visto e considerato che egli nell’occasione, oltre ad aver aggiunto “non so dire se ciò corrisponde alla verità” (verbale 28 maggio 2019 p. 2), si era limitato a riportare quanto riferitogli dall’attore stesso.
6.1. È vero che la convenuta aveva ammesso in causa che l’attore aveva lavorato per lei anche nel mese di giugno 2017 e con ciò di essergli di principio debitrice della somma di fr. 1'783.- (osservazioni p. 2 e 4, conclusioni p. 2). Essa lo ha del resto confermato anche in questa sede (risposta all’appello p. 2).
Sempre in questa sede la convenuta ha tuttavia aggiunto che il Pretore avrebbe dovuto ritenere estinto per compensazione il credito dell’attore di fr. 1'783.- “dopo essersi chinato sulla pretesa di risarcimento da essa vantata, che imporrebbe, sulla base dell’art. 42 cpv. 2 CO, il riconoscimento di un indennizzo non inferiore a fr. 1'783.-, e meglio come spiegato al punto 8 delle conclusioni di causa 31 gennaio 2020 che qui si richiama” (risposta all’appello p. 2). Sennonché, pur potendosi ammettere la ricevibilità di questa sua argomentazione, fondata sul richiamo, puntuale e preciso, di un precedente allegato di causa (TF 5A_371/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6), resta il fatto che quanto addotto nel punto 8 delle sue conclusioni (“Date le esigue cifre in discussione ed il fatto che gli errori commessi dal signor AP 1 siano stati riparati, e che quindi l’allestimento di una perizia avrebbe rappresentato un costo sproporzionato oltre che probabilmente inutile, per economia di causa si è ritenuto di rinunciarvi. Si chiede pertanto che sia codesto Pretore a voler valutare equitativamente, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, l’ammontare del danno opponibile in compensazione dalla convenuta. Esso comprende essenzialmente il costo supplementare per la riparazione del danno all’impermeabilizzazione, quantificato dal teste L__________ __________ (“sachverständige Zeuge”) in 4 ore di lavoro più il materiale, nonché un’adeguata compensazione per la scadente qualità dei lavori sul cantiere seguito dall’istante. Il tutto, nel suo complesso, non può essere inferiore a fr. 1'783.-”) non basta per ammettere il buon fondamento della sua pretesa compensatoria: a parte il fatto che le circostanze fattuali alla base di quella contropretesa riportate a quel momento, assai vaghe e frammentarie (si pensi già alla scadente qualità di non meglio precisati lavori seguiti in un cantiere e all’esistenza di non meglio precisati errori commessi con riferimento all’impermeabilizzazione, alla loro effettiva imputabilità all’attore e alle loro conseguenze patrimoniali, se ve ne sono state, per la convenuta), erano e sono del tutto insufficienti per potersi qui esprimere con cognizione di causa sul buon fondamento o meno della stessa, si osserva che in ogni caso le condizioni per l’attribuzione a suo favore di un risarcimento in via equitativa in forza dell’art. 42 cpv. 2 CO, la cui applicazione entrava in considerazione solo laddove il leso aveva dato seguito all'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò era possibile o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituivano degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettevano o facilitavano la sua stima (DTF 131 III 360 consid. 5.1), nemmeno sarebbero state date, non essendo da una parte stato dimostrato se e in che modo l’assunzione di una prova peritale sul tema avrebbe avuto un costo sproporzionato o sarebbe stata persino inutile a seguito dell’avvenuta riparazione dell’errore, e non potendosi dall’altra concludere che il fatto che il teste arch. __________ L__________ __________, il cui ruolo concreto nemmeno era stato indicato, avesse dichiarato, fornendo in definitiva una sua semplice valutazione soggettiva, che per la riparazione dell’impermeabilizzazione occorrevano all’incirca 4 ore di lavoro più il materiale e avesse aggiunto che in generale la qualità dei lavori sul cantiere era stata scadente (verbale 11 settembre 2019 p. 2) bastasse per ammettere l’esistenza di una pretesa compensatoria, oltretutto superiore all’importo di fr. 1'783.-.
Le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 25'783.-, vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per quelle di secondo grado si è pure tenuto conto della relativa stringatezza della risposta all’appello. Per questo giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano invece spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
I. L’appello 15 giugno 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 maggio 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 1'783.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017.
Non si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2’200.- per ripetibili parziali.
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 700.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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