AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.3
Data decisione, Autorità: 04.02.2021, IICCA
Titolo: responsabilità del mandatoario
Incarto n. 12.2020.3
Lugano 4 febbraio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.194 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 ottobre 2017 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 619'900.-, somma rettificata in sede conclusionale a EUR 617'350.-, oltre interessi del 5% dal 16 dicembre 2014 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di CHF 669'774.-;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 28 novembre 2019 ha accolto;
appellante la convenuta con appello 9 gennaio 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e in via subordinata di accoglierla parzialmente con conseguente sua condanna al pagamento di soli EUR 310'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 17 febbraio 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 2 marzo 2020 della convenuta e delle osservazioni spontanee (recte: duplica spontanea) 13 marzo 2020 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Informata il 31 luglio 2013 (doc. F) da __________ v__________ __________ che i fondi destinati alla società da amministrare, nel frattempo identificata nella neocostituita H__________ __________ (doc. H), avrebbero potuto essere accreditati sul conto IBAN __________ intestato a R__________ __________ (fiduciaria facente parte del gruppo internazionale Ha__________) presso la sede di D__________ (EAU) della banca , AO 1 tra il 1° agosto e il 25 novembre 2013 (doc. E) ha provveduto a farvi affluire complessivi EUR 629'950.-. Tali somme non sono però mai state trasferite da R __________ o da altri ad H__________ __________, essendo state oggetto di un’appropriazione indebita da parte dei corrispondenti negli Emirati Arabi di AP 1.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con decisione 28 novembre 2019 ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi di CHF 15'500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 27’200.- per ripetibili.
Con l’appello 9 gennaio 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 17 febbraio 2020 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2 marzo 2020 e la duplica spontanea 13 marzo 2020), la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e in via subordinata di accoglierla parzialmente con conseguente sua condanna al pagamento di soli EUR 310'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Il Pretore, dopo aver riconosciuto la legittimazione attiva e passiva delle parti, ha in sostanza concluso che la convenuta dovesse rispondere ex art. 97 CO per l’appropriazione indebita commessa dai suoi ausiliari negli Emirati Arabi (art. 101 CO), che oltretutto era tale da escludere l’applicabilità del patto di esclusione della responsabilità contenuto nel contratto (doc. D), e fosse con ciò tenuta a risarcire integralmente il pregiudizio subito dalla controparte, alla quale invece non potevano essere ascritti né un comportamento illecito o immorale in occasione dell’effettuazione dei bonifici né alcuna colpa concomitante.
In questa sede la convenuta ha innanzitutto rilevato come la sua dipendente __________ v__________ , che era priva del diritto di firma, non era un suo organo e aveva operato senza coinvolgere gli organi societari, non solo avesse agito a titolo personale in occasione della conclusione del contratto di cui al doc. D, ciò che per altro era dimostrato anche dal fatto che la società non ne aveva e neppure ne avrebbe tratto alcun beneficio finanziario, ma avesse agito a titolo personale pure in occasione dell’indicazione del conto di R __________ sul quale avrebbero potuto essere accreditate le somme da riversare ad H__________ __________, attività questa oltretutto esulante dal contratto, ciò che imponeva di respingere la petizione per carenza di legittimazione passiva e comunque, entrando semmai in considerazione solo un’eventuale responsabilità per atto illecito, per intervenuta prescrizione.
6.1. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva dev’essere disattesa. Essa è irricevibile in ordine, essendo stata evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), e sarebbe in ogni caso stata da respingere anche nel merito, l’istruttoria di causa avendo permesso di accertare che l’impiegata (teste __________ v__________ __________ p. 12) __________ v__________ , pur non essendo un organo formale della convenuta e non disponendo del diritto di firma individuale (cfr. doc. C), aveva senz’altro agito in rappresentanza di quest’ultima in occasione della conclusione dell’accordo contrattuale con l’attrice e che l’indicazione da parte sua del conto di R __________ rientrava nell’ambito del contratto.
Sul tema della rappresentanza, incontestabile che il mandato di cui al doc. D fosse oneroso (doc. D: “il mandante si impegna sin d’ora a pagare al mandatario tutti i suoi onorari in funzione della gestione del presente mandato, secondo le norme in uso nella professione e secondo le tariffe previste dalla Camera Svizzera degli Esperti Contabili, Fiduciari e Fiscali”; teste __________ v__________ __________ p. 6: “Se le cose fossero andate bene la AP 1 avrebbe senz’altro emesso una fattura ... Una fattura sarebbe stata emessa perché la signora AO 1 non era già una cliente della AP 1”; teste G__________ __________ p. 5 e 7: “chiesi anche in che misura questa costruzione avesse avuto oneri economici di gestione della società e dell’attività di investimento che si sarebbe dovuta compiere e la signora v__________ __________ quantificò l’importo per la costituzione e la gestione della società (non ricordo l’importo) mentre per quanto riguarda i costi degli investimenti si sarebbe dovuto parlare direttamente con la banca … La quantificazione dell’onorario non c’è ma era stata fatta verbalmente dalla v__________ . Non ho compiuta memoria del quantum dell’onorario, ma ripeto che la signora v __________ aveva esposto una cifra per la costituzione e una cifra per la gestione … In tema di onorario, ribadisco quanto detto sopra, ma ricordo la cifra di circa CHF 5'000.- per la costituzione della nuova società, mentre che per i costi di investimento dei soldi si sarebbe dovuto parlare con la banca depositaria del conto. Si parlò anche delle spese di gestione annuale della nuova società di cui però non ricordo il quantum”), si osserva che __________ v__________ __________ era stata almeno tacitamente autorizzata dalla convenuta, segnatamente dal presidente del consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale __________ L__________ (cfr. doc. C), ad occuparsi della pratica dell’attrice (teste __________ v__________ __________ p. 2 e 5: “mi occupavo della costituzione di società, relazioni con corrispondenti esteri, eseguivo le richieste dei clienti … In generale eseguivo quello che i clienti desideravano … Io all’interno della AP 1 trattavo e ricevevo i clienti da sola. Avevo una certa autonomia”; teste G__________ __________ p. 4: “mi recai con un mio collega d’intesa con la dott. AO 1 presso l’ufficio del dott. L__________ ... Mi ha ricevuto assieme alla signora v__________ . Si ritirò e ci fermammo a parlare con la signora v , alla quale abbiamo esposto le esigenze della dott. AO 1”; teste D __________ p. 8: “Ho collaborato con l’avv. __________ nella gestione di questa vicenda ... Io ero presente all’incontro esplorativo che è avvenuto a __________ dal dott. L__________ dove era presente lui e la signora v__________ __________ … In quella sede ci è stata presentata la signora v__________ __________ e di questa operazione si è parlato con lei e con il dott. L__________”) e che in ogni caso il suo operato era stato in seguito ratificato per atti concludenti dalla convenuta (teste __________ v__________ __________ p. 5: “In AP 1 tenevamo delle riunioni interne regolari, dove parlavamo di tutti i dossier, ivi compreso quello della signora AO 1, ossia il mandato di chi ho parlato sopra. Non entravamo nel dettaglio essendo un mandato semplice ma probabilmente (non ricordo con precisione) ho espresso delle lamentele che l’ufficio di D__________ ci metteva così tanto tempo ad aprire il conto della H__________”). A quest’ultimo proposito, si aggiunga che la stessa convenuta, oltre ad essere stata in grado di versare agli atti, siccome in suo possesso, tutti i documenti e la corrispondenza relativi al contratto di cui al doc. D (doc. rich. II°), aveva pure ammesso che i fondi reclamati nella petizione erano stati messi a sua disposizione (risposta p. 3) e che era stata proprio lei a rimborsare all’attrice quanto era sinora stato possibile recuperare (replica spontanea all’appello p. 4).
Sull’estensione del contratto di cui al doc. D, con cui la convenuta era stata apparentemente incaricata solo “di amministrare la società di diritto RAK e di eseguire tutti gli atti necessari per garantire il funzionamento della società”, si osserva che il suo contenuto era in realtà assai più ampio, avendo per oggetto la costituzione di una nuova società locale (teste __________ v__________ __________ p. 2: “Mi viene mostrato il doc. D. L’oggetto di questo mandato è la costituzione di una nuova società estera, domiciliata negli Emirati Arabi. La società si chiamava H__________ ”) che nelle intenzioni delle parti avrebbe poi dovuto aprire un conto bancario in quel Paese, su cui sarebbero affluite le somme bonificate dall’attrice, e quindi avrebbe dovuto gestirle con profitto (teste __________ v __________ p. 2 seg. e 6: “Rispondo che la signora AO 1 voleva una società degli Emirati Arabi, che è quella del doc. D ossia la H__________; voleva poi che questa società aprisse un conto sul quale depositare i suoi averi, ossia i EUR 629'000.- che erano stati “parcheggiati” ossia depositati provvisoriamente sul conto della R__________. Sul mandato doc. D non sta scritto questo movimento di denaro, ma la cliente ha fatto questa società H__________ proprio per questo, ossia per spostare i soldi fuori dall’Italia e depositarli a nome di una società degli Emirati Arabi, che avrebbe dovuto aprire un conto sempre a D__________ … Mi hanno chiesto quale fosse il Paese dove mandare i soldi fuori dall’Italia. Noi lavoravamo principalmente con le __________ e D__________, dicendo che con D__________ avevamo relazioni più strette, siccome la Ha__________ di D__________ faceva parte del gruppo col quale lavoravamo (ossia il gruppo Ha__________)”; interrogatorio __________ v__________ __________ nell’inc. n. 2015/10435 rich. I° p. 2: “abbiamo proposto loro diverse soluzioni per il trasferimento presso altri Stati dei loro averi. Tra le diverse soluzioni che abbiamo loro proposto per trasferire i loro fondi c’era anche D__________ e alcuni di essi (quelli di cui ho riferito nel mio esposto) hanno accettato questa proposta. Tramite il signor __________ abbiamo preso contatto con la loro filiale di D__________, più precisamente con la signora R__________ , in vista della costituzione di società per i singoli clienti rispettivamente per l’apertura dei conti bancari … Aggiungo che … si era concordato di far effettuare i bonifici a favore di una società intermediaria di sede, la quale a sua volta avrebbe bonificato i fondi a favore dei conti bancari delle nuove società costituite dai clienti”; teste G __________ p. 4 e 6: “ci fermammo a parlare con la signora v__________ __________ alla quale abbiamo esposto le esigenze della dott. AO 1, ossia di aprire un conto e di trasferire questi soldi in una giurisdizione che v__________ __________ aveva individuato a D__________. Fece questa proposta dicendo che era la soluzione migliore perché la AP 1 aveva in loco una organizzazione. Non ha specificato se era una controllata o una succursale ma disse che era la loro struttura a D__________. In quella sede ho precisato che l’esigenza della cliente era di trasferire questi soldi che poi dovevano essere gestiti affinché generassero una remunerazione. La v__________ __________ una volta precisate le esigenze della signora AO 1 disse che era opportuno costituire una società che avrebbe avuto la signora AO 1 come titolare effettivo e che avrebbe poi curato attraverso la organizzazione di AP 1 la gestione di questi fondi … Ripeto che la AP 1 aveva ricevuto il preciso incarico di costituire la nuova società della signora AO 1 e di accendere il conto bancario di questa nuova società sul quale andavano accreditati i soldi della signora AO 1 da investire”; teste D__________ __________ p. 8 seg.: “A questi abbiamo rappresentato l’esigenza della signora AO 1 e ci siamo rimessi a loro, ossia abbiamo chiesto se avevano disponibilità e mezzi per assisterla e quali fossero le soluzioni proposte per soddisfare le sue esigenze. Dei due chi parlava era v__________ __________ che, preso atto dell’esigenza, ha riferito che loro, ossia la società per la quale lavorava in quel periodo, gestiva situazioni analoghe e che lavoravano molto con D__________ nella gestione di patrimoni che si volevano spostare dall’Italia. Dopo avere parlato di D__________ ha parlato della costituzione di una società a D__________ della quale titolare effettiva sarebbe stata la dott. AO 1; questa società avrebbe aperto un conto a D__________ sul quale sarebbero stati trasferiti i soldi della dott. AO 1. Poi abbiamo fatto presente che non si trattava soltanto di parcheggiare i soldi all’estero ma anche di gestirli e v__________ __________ ha spiegato che loro si sarebbero occupati della gestione interfacciandosi con la dott. AO 1, partecipando alle scelte, facendo delle proposte”). In tali circostanze la messa a disposizione, con conseguente indicazione, del conto di R__________ __________ per “parcheggiare” i bonifici dall’Italia in attesa dell’apertura del conto di H__________ __________ rientrava senz’altro nell’ambito contrattuale e non costituiva una mera “consulenza” esulante dallo stesso.
6.2. L’eccezione di prescrizione della pretesa attorea, fondata per altro sulla considerazione - come si è appena visto errata - che l’indicazione del conto di R__________ __________ esulasse dal contratto di cui al doc. D, non può per contro essere esaminata, essendo stata addotta per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151).
L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che Ha__________ e R__________ __________ erano effettivamente degli ausiliari della convenuta ai sensi dell’art. 101 CO e avrebbero con ciò dovuto eseguire le istruzioni della convenuta volte ad accreditare il conto di H__________ __________ con i fondi bonificati a suo tempo a R__________ __________ (cfr. teste __________ v__________ __________ p. 3: “io ho dato l’istruzione di eseguire questo bonifico … nell’ambito dei rapporti tra AP 1 e il corrispondente Ha__________”), la prima essendo la sua corrispondente in loco (definita proprio così dalla teste __________ v__________ , a p. 2, 3 e 6, la quale da un lato ha pure evidenziato, a p. 4, che “io ho indicato la Ha di D__________ anche ad altri clienti oltre all’attrice. Con questa Ha__________ lavoravamo dal 2004 senza problemi”, a p. 5, che “ci siamo rivolti alla Ha__________ di D__________ perché faceva parte del gruppo Ha__________ __________ col quale lavoravamo bene dal 2004 … a questa società abbiamo dato diversi incarichi di costituire delle società, anche alla loro filiale di D__________”, e a p. 6, che “la Ha__________ di D__________ faceva parte del gruppo col quale lavoravamo (ossia il gruppo Ha__________) … Prima di allora non avevamo mai avuto problemi col gruppo Ha__________” e che “la Ha__________ avrebbe certamente fatto una fattura alla signora AO 1 per la costituzione di H__________ … L’incarico glielo avevo dato io su incarico della signora AO 1, ma la fattura ritengo che sarebbe stata inviata alla società della signora AO 1 e non alla AP 1… Mi viene chiesto dal Pretore quale era la prassi nello scenario in cui la società del cliente non avesse avuto fondi per onorare la fattura del corrispondente estero. Rispondo che il corrispondente estero veniva a chiedere i soldi a AP 1”, e d’altro canto, a p. 2 del suo interrogatorio nell’inc. n. 2015/10435 rich. I°, ha aggiunto che “da oltre dieci anni la nostra fiduciaria collabora con il gruppo Ha__________ con sede a __________ … Facciamo capo a questo gruppo per la domiciliazione di società, la costituzione di nuove società e per operazioni di trading, trust per conto di clienti. Il gruppo Ha__________ ha sedi in diversi Paesi e nel 2008 ha aperto anche una sede a D__________”) e la seconda essendo una società detenuta dalla prima (teste __________ v__________ __________ p. 2: “io le ho dato le coordinate bancarie del conto di una società di sede chiamata R__________ : non era una società della AP 1 ma del corrispondente della AP 1 a D … Su questo conto … il potere di firma l’aveva il corrispondente di AP 1 a D__________ chiamata R__________ , che lavorava per la società Ha di D__________”).
La violazione contrattuale rimproverata alla convenuta non andava invece ricondotta al fatto che la costituzione di H__________ __________ fosse o meno stata effettuata o che l’indicazione del conto di R__________ __________ fosse o meno risultata corretta, quanto al fatto che le somme bonificate sul conto di quella società erano poi state oggetto di un’appropriazione indebita da parte dei corrispondenti, e ausiliari (art. 101 CO), della convenuta e non avevano potuto essere accreditate ad H__________ __________ o restituite all’attrice.
La convenuta ha poi ritenuto che il comportamento di S__________ , presunto responsabile delle malversazioni sul conto di R , sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità tra la violazione contrattuale a lei eventualmente imputabile e l’insorgenza del danno, e con ciò da escludere ogni risarcimento da parte sua. Ed ha aggiunto che il danno era semmai da ascrivere in modo preponderante (prudenzialmente superiore al 50%) all’attrice, avvocato di professione e coadiuvata nell’occasione dai suoi legali G __________ e D__________ __________, che, nella foga di voler sottrarre, per altro illecitamente, il suo patrimonio ai suoi creditori, aveva accettato di bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta, presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, disinteressandosi oltretutto per oltre un anno del destino del denaro. La censura è infondata.
L’appropriazione indebita commessa da S__________ __________ è in realtà tale da comportare una responsabilità della convenuta, non solo per il fatto che quest’ultimo era pacificamente un dipendente o organo di Ha__________, ossia un suo ausiliario (art. 101 CO), ma anche per il fatto che la stessa era stata resa possibile dall’operato di __________ v__________ , altro suo ausiliario (art. 101 CO). Negli incarti penali richiamati (n. 2015.113 e n. 2015/10435 nel plico doc. rich. I°), a cui la stessa convenuta ha fatto riferimento in questa sede, __________ v , pur avendolo poi negato nella sua deposizione testimoniale (a p. 5), aveva in effetti ammesso di essere stata proprio lei, dopo che S __________ le aveva astutamente fatto credere che un tale accorgimento si imponeva per maggior sicurezza degli averi dei clienti, ad aver istruito R__________ , l’unica persona che aveva il potere di firma sul conto di R , di riversare le somme dei clienti, tra cui quelle dell’attrice, su di un conto __________ intestato a S , aggiungendo che quest’ultimo non aveva però in seguito provveduto a ritornarle sul conto di R __________ (cfr. segnalazione 29 dicembre 2014, memorandum 21 agosto 2015; interrogatorio di __________ v__________ __________ p. 3 seg.; interrogatorio di __________ p. 2 seg.).
Manifestamente infondata è pure la tesi della convenuta secondo cui all’attrice dovevano essere rimproverati un comportamento illecito o immorale in occasione dell’effettuazione dei bonifici o comunque un’importante concolpa.
Il fatto che i bonifici fossero stati da lei messi in atto allo scopo di sottrarre il suo patrimonio ai suoi creditori e meglio per impedire o rendere maggiormente difficoltosa la futura escussione di una garanzia da lei prestata in favore di terzi (teste __________ v__________ __________ p. 6: “mi hanno detto che la signora AO 1 aveva emesso una fideiussione a favore di terzi e temeva che potessero venire ad escutere questa fideiussione”; teste G__________ __________ p. 4: “l’attrice … ha avuto l’esigenza a un certo momento di proteggere una parte del suo patrimonio … avendo timore che potesse essere escussa una garanzia fideiussoria che qualche tempo prima aveva prestato in favore di un istituto di credito”; teste D__________ __________ p. 8: “sapevo che la signora AO 1 voleva spostare fuori dall’Italia i propri soldi perché c’era il rischio che un istituto di credito in favore del quale aveva rilasciato una fideiussione nell’interesse di una società terza potesse avviare un’azione esecutiva”) non è assolutamente illecito o immorale in base al diritto italiano (e svizzero), né la convenuta lo ha comunque provato.
Nel fatto che essa, di professione avvocato e coadiuvata dai suoi legali, avesse accettato di bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta, presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, non si intravede a sua volta alcuna colpa concomitante, atteso che il nominativo e il conto della società - per altro corretti - su cui versare i suoi averi le erano stati indicati senza riserve dalla convenuta, che in tal modo le aveva lasciato chiaramente intendere come l’operazione non avrebbe comportato alcun rischio. Non è per contro vero che essa si sia disinteressata per oltre un anno, cioè fino alla revoca del mandato avvenuta il 16 dicembre 2014 (doc. L), del destino del denaro bonificato, essa essendo al contrario stata in contatto sin da subito e in modo continuativo con __________ v__________ __________ per concordare gli investimenti da mettere in atto, senza che quest’ultima, al di là delle esternate difficoltà a intestare la società H__________ __________ a nome dell’attrice e ad aprire il suo conto (teste __________ v__________ __________ p. 4: “abbiamo atteso oltre un anno l’apertura del conto: l’ufficio di Ha__________ non era riuscito ad aprire il conto subito ma ci ha messo un anno”; interrogatorio __________ v__________ __________ nell’inc. n. 2015/10435 rich. I° p. 2: “preciso subito che le società in questione sono infatti state costituite mentre non sono stati aperti i conti”), l’avesse mai informata dell’esistenza di difficoltà nell’accredito a quella società del denaro versato a R__________ __________ o, peggio ancora, della “scomparsa” degli averi depositati presso quest’ultima (cfr. doc. Y e Z; cfr. pure corrispondenza e-mail nel plico doc. rich. II°).
La convenuta ha quindi riproposto la tesi secondo cui la sua responsabilità sarebbe stata in ogni caso da negare a seguito dell’applicabilità del patto di esclusione della responsabilità contenuto nel contratto di cui al doc. D. A torto.
Le clausole contrattuali su cui la convenuta si è prevalsa nell’occasione, quella secondo cui “al mandatario viene dato scarico di tutta la responsabilità relativa alla esecuzione della sua funzione dopo aver constatato che egli ha agito in conformità alle istruzioni ricevute dal mandante” e quella secondo cui “il mandante si impegna a sollevare il mandatario da tutte le responsabilità nelle quali egli potrebbe incorrere nella sua funzione e a liberarlo da qualsiasi obbligo derivante dall’esecuzione del presente contratto”, si riferiscono in effetti unicamente al caso in cui il mandatario abbia agito conformemente alle istruzioni ricevute o abbia eseguito correttamente il mandato conferitogli e non sono invece tali da comportare uno scarico totale della sua responsabilità, segnatamente per atti dolosi o gravemente negligenti, com’erano quelli commessi nell’occasione a danno dell’attrice. Ad ogni buon conto da quelle clausole non risulta che a quel momento le parti abbiano inequivocabilmente pattuito una limitazione o un’esclusione della responsabilità per l’operato degli ausiliari del mandatario, come quella realizzatasi nella presente fattispecie, ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CO (DTF 124 III 155 consid. 3c; TF 4A_351/2007 del 15 gennaio 2008 consid. 2.3.5).
Il fatto che i conti di partenza dei bonifici a favore di R__________ __________ fossero cointestati all’attrice e alla madre, nel frattempo deceduta (doc. T) e alla quale l’attrice è pertanto subentrata (doc. U e V), oltre a non comportare in alcun modo che essa ne fosse a suo tempo proprietaria solo in ragione di metà (trattandosi semmai di proprietà comune), è in ogni caso irrilevante per l’esito della lite, determinante sul tema essendo unicamente il fatto che i bonifici siano stati effettuati sulla base di un contratto (doc. D) che vedeva come parte l’attrice.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di EUR 617'350.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 9 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 20’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 15’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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