AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2019.188
Data decisione, Autorità: 07.01.2021, IICCA
Ricorso: TF 4A_97/2021
Titolo: Banca - responsabilità per la mancata immediata conversione in CHF di una somma bonificata in EUR al cliente
Incarto n. 12.2019.188
Lugano 7 gennaio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.103 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13 maggio 2016 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015 nonché l’accertamento che nessuna spesa poteva essere posta a suo carico in relazione alla tenuta del conto in EUR n. __________;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 14 ottobre 2019 ha parzialmente accolto, e meglio limitatamente alla pretesa volta al pagamento di CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015;
appellante la convenuta con appello 12 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 13 gennaio 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 6 novembre 2014 (doc. 9) la cittadina __________ domiciliata in Svizzera AO 1 ha aperto presso la __________ __________ di AP 1 il conto di base in CHF n. __________, di cui si è fatta rilasciare l’IBAN , doc. B). Essa aveva allora spiegato al consulente della banca __________ P che sul conto avrebbero in particolare dovuto esserle bonificati, a breve, circa EUR 1'000'000.-.
Il 3 dicembre 2014 (doc. 10) __________ P__________ ha comunicato al notaio __________ H__________, su richiesta di quest’ultimo (il quale in precedenza gli aveva detto o comunque gli aveva lasciato intendere di essere stato incaricato dell’esecuzione del versamento di quella somma, cfr. doc. 12: “lui sa già tutto”), gli IBAN delle rubriche in CHF () rispettivamente in EUR () del conto aperto a nome di AO 1.
Il 5 gennaio 2015 la banca ha ricevuto un bonifico di EUR 994'673.56 a favore di AO 1 proveniente dalla figlia B__________ __________ e lo ha accreditato, così come indicato nell’ordine di bonifico, munito del relativo IBAN, sulla sua rubrica in EUR (ritenuto che l’avviso di accredito in tal senso all’indirizzo di AO 1 è stato allestito il 26 gennaio 2015, cfr. doc. 7).
Il 9 gennaio 2015 il notaio __________ H__________ ha telefonato in banca per sapere se e quando il bonifico era stato effettuato (doc. 16), ricevendo da __________ P__________ l’informazione che il bonifico in questione, per l’appunto di EUR 994'673.-, era avvenuto in una data imprecisata, era stato ricevuto il 5 gennaio 2015 ed era stato accreditato con valuta 6 gennaio 2015.
Alle 13.49 del 15 gennaio 2015, dopo che verso le 10.30 di quel giorno la Banca Nazionale Svizzera aveva comunicato l’abbandono della soglia minima di cambio di 1.- EUR per 1.20 CHF in vigore dal 6 settembre 2011 (ciò che aveva sin da subito portato a un cambio CHF/EUR di circa 1 a 1), il notaio __________ H__________ ha telefonato in banca (doc. 19), chiedendo di effettuare una verifica sul conto di AO 1, e meglio - come rilevato dalla convenuta con la risposta (ad 14) e non contestato dall’attrice nella replica (ad 14) - di verificare se la somma bonificatale in EUR fosse stata nel frattempo convertita in CHF.
Dopo essere poi stata informata dalla banca che la somma di EUR 994'673.56 bonificatale dalla figlia era stata sin dall’inizio accreditata, e in seguito era sempre rimasta, sulla sua rubrica in EUR senza essere mai stata convertita in CHF, essa, ottenuto finalmente il 17 aprile 2015 (doc. I) che quell’importo fosse convertito in tale valuta, il 30 aprile 2015 (doc. N) ha preteso il risarcimento del danno subito, pari alla differenza di cambio fra il tasso del 6 gennaio 2015 e quello del 17 aprile 2015.
La convenuta si è opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 14 ottobre 2019 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi di CHF 5’240.-, a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 13’000.- per ripetibili. Egli ha in sostanza ritenuto fondata unicamente la pretesa attorea volta al risarcimento della perdita subita a seguito della differenza di cambio CHF/EUR.
Con l’appello 12 novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 13 gennaio 2020, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, e dunque anche per quanto riguardava la pretesa ammessa dal giudice di prime cure, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Era invece a torto che la convenuta si era prevalsa della clausola contenuta nell’art. 8 delle condizioni generali (doc. C), secondo cui “i versamenti in una moneta per la quale non risulta aperto un conto corrispondente possono essere accreditati su un conto già esistente oppure essere lasciati nella moneta originaria; la banca è autorizzata altresì ad aprire nuovi conti a nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti in moneta straniera”: la clausola, oltre ad essere inapplicabile siccome palesemente viziata da inusualità, non poteva infatti essere intesa come un’autorizzazione ad agire contrariamente alle istruzioni del cliente e senza neppure avergliene data comunicazione.
Non era infine stato provato che prima del 15 gennaio 2015 l’attrice fosse stata informata dalla convenuta o dal notaio __________ H__________, che nella sua testimonianza lo aveva negato, che la banca aveva aperto un conto in EUR e che la somma bonificatale le era stata accreditata in tale valuta.
8.1. La convenuta ha ragione laddove ha evidenziato, in fatto, che, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure, non si poteva ritenere che __________ P__________ avesse a suo tempo ricevuto dall’attrice l’istruzione di non aprire un conto bancario (anche) in EUR, oltre che beninteso a quello di base in CHF.
Non è innanzitutto vero, ma in ogni caso ciò sarebbe irrilevante, che tale circostanza, addotta asseritamente dall’attrice alle cifre 1-3 della petizione (risposta all’appello p. 7), non sarebbe nemmeno stata contestata nella risposta di causa: in quei punti della petizione l’attrice si era in effetti limitata a sostenere di aver allora chiesto l’apertura di un conto in CHF, per cui una contestazione da parte della convenuta, comunque avvenuta a p. 9 della risposta (laddove aveva sostenuto che “non corrisponde al vero che e contrasta con le risultanze documentali che l’attrice avrebbe chiesto di aprire una relazione esclusivamente in CHF”), neppure si sarebbe imposta.
Nessuna delle prove assunte ed in particolare nemmeno quelle menzionate in questa sede dall’attrice (risposta all’appello p. 7) hanno inoltre permesso di confermare quella circostanza: il fatto che all’attrice sia stato subito rilasciato un documento riportante l’IBAN del conto in CHF (doc. B), che __________ P__________ abbia riferito che “l’attrice non mi disse di non aprire un conto in EUR, ma non mi disse neppure di aprirne uno in questa valuta” (verbale 29 settembre 2017 p. 5) e che la stessa attrice nella sua deposizione abbia dichiarato di avergli detto che “che volevo aprire un conto in franchi svizzeri” (verbale 29 settembre 2017 p. 7) è ancora lungi dal provare quanto accertato dal Pretore.
8.2. Da parte sua l’attrice, sempre con riferimento ai fatti rilevanti, ha rimproverato al giudice di prime cure di non aver accertato che al momento dell’apertura del conto essa aveva comunicato a __________ P__________ che le somme che le sarebbero state bonificate dovevano essere direttamente accreditate in CHF, visto che essa aveva la necessità di estinguere un suo debito ipotecario in CHF. Il rilievo è solo in parte fondato.
Non è innanzitutto vero che l’istruzione di accreditare direttamente sul suo conto in CHF le somme bonificatele in EUR, addotta dall’attrice alla cifra 3 della petizione (risposta all’appello p. 9), sarebbe persino rimasta incontestata negli allegati preliminari: la convenuta, a p. 9, 11 e 14 della duplica, aveva in effetti sottolineato che “non corrisponde al vero e si contesta che detto bonifico doveva essere convertito in franchi svizzeri” e che “si contesta l’affermazione di controparte nella misura in cui indica che l’importo che sarebbe stato ricevuto in EUR era da accreditare sul conto in CHF”, aggiungendo che “è insostenibile l’affermazione di controparte secondo cui «la signora AO 1 attendeva semplicemente una somma di denaro dalla figlia, a titolo di mutuo da accreditare sul conto franchi»”.
È invece vero che al momento dell’apertura del conto __________ P__________ era stato informato dall’attrice che le somme che le sarebbero pervenute sarebbero state usate, almeno in parte, per ammortizzare un debito ipotecario in CHF, tale circostanza essendo stata ammessa dalla convenuta a p. 7 della risposta (laddove aveva dato “atto che durante tale riunione sono anche stati oggetto di discussione l’eventualità … dell’ammortamento di crediti ipotecari”) e confermata da __________ P__________ (secondo cui “in occasione di questo appuntamento ricordo che l’attrice mi disse … che una parte dei fondi sarebbero stati usati per un ammortamento ipotecario di immobili”, verbale 29 settembre 2017 p. 5). Non è per contro stato provato, non essendo sufficiente quanto deposto dall’attrice (secondo cui “tale importo doveva essere versato su un conto in franchi svizzeri perché volevo estinguere un mutuo ipotecario in franchi svizzeri ... dissi a P__________ che l’importo del mutuo ipotecario da estinguere era di CHF 900'000.-”, verbale 29 settembre 2017 p. 7), le cui dichiarazioni, non confermate da altre risultanze istruttorie, hanno oltretutto una forza probatoria ridotta (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2), che le somme bonificatele in EUR avrebbero dovuto essere convertite in CHF immediatamente al momento del loro ricevimento, tanto più che nemmeno era stato preteso e provato che l’ammortamento del mutuo ipotecario, subordinato alla sua disdetta con un preavviso di 6 mesi che a quel momento non era ancora stata significata dall’attrice (“il mutuo ipotecario presso la Banca __________ scadeva il 30 giugno 2015 e se volevo estinguerlo dovevo dare la disdetta 6 mesi prima, e dunque era importante che questo importo arrivasse entro il 31 dicembre 2014. Nelle prime settimane di gennaio non mi sono interessata per sapere se era arrivato l’importo in questione, poiché ormai a quella data non potevo più disdire per il 30 giugno 2015 il mutuo ipotecario presso la Banca __________”, verbale 29 settembre 2017 p. 8), avrebbe potuto e dovuto avvenire subito.
8.3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dal solo fatto, appurato ai considerandi precedenti, che __________ P__________ fosse stato richiesto dall’attrice di aprire una relazione bancaria di base in CHF e fosse stato informato che su quel conto sarebbe stato bonificato un importo di circa EUR 1'000'000.- destinato ad essere in parte usato per ammortizzare un debito ipotecario in CHF (senza però che sia stato provato che l’operazione poteva e doveva avvenire immediatamente al momento del ricevimento del denaro), non si può assolutamente ancora concludere, in diritto, ed in particolare in base al principio dell’affidamento (art. 18 CO), che il consulente della banca e con lui la convenuta fossero confrontati con l’istruzione di convertire immediatamente in CHF tutte le somme che le sarebbero state bonificate in EUR. L’esistenza di un’istruzione in tal senso non è stata dimostrata.
9.1. È innanzitutto a ragione che la convenuta ha rilevato che l’attrice non aveva mai sostenuto che la clausola potesse essere insolita per cui il giudice di prime cure non avrebbe potuto escluderne l’applicazione sulla base di quell’argomentazione (art. 55 CPC). Nulla permette comunque di ritenere che una clausola del genere fosse effettivamente insolita e con ciò inapplicabile.
9.2. Non avendo l’attrice dato, o provato di aver dato, un’istruzione in senso contrario (cfr. supra consid. 8.3) e non risultando che la clausola in questione esigeva che il cliente fosse preventivamente informato nel caso in cui la banca avesse lasciato nella moneta originaria i versamenti effettuati in una moneta per la quale non risultava essere stato aperto un conto corrispondente rispettivamente avesse aperto nuovi conti (o rubriche) - che non era pertanto un mero conto transitorio - a nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti in moneta straniera, nemmeno le ulteriori motivazioni esposte dal giudice di prime cure nella sua decisione per escluderne l’applicazione possono essere condivise.
9.3. L’accredito sulla rubrica in EUR del conto dell’attrice da parte della convenuta risulta in definitiva legittimo e ciò anche qualora, come preteso dall’attrice, __________ P__________ non fosse stato a suo tempo autorizzato a comunicare al notaio __________ H__________ l’IBAN di quella rubrica: in base alla clausola l’accredito avrebbe in effetti potuto avvenire con quelle stesse modalità anche se, per ipotesi, il notaio __________ H__________ non fosse stato in possesso dell’IBAN di quella rubrica e nell’ordine di bonifico fosse dunque stato indicato che la somma bonificata in EUR doveva essere accreditata sulla rubrica in CHF.
Il quesito dev’essere risolto negativamente.
10.1. Questa Camera ha in effetti maturato il convincimento che, al di là del fatto che il notaio __________ H__________ fosse stato o meno il rappresentante dell’attrice e dunque le istruzioni / informative da lui date e/o ricevute potessero o meno esserle imputate direttamente, l’attrice stessa prima del 15 gennaio 2015 era senz’altro a conoscenza del fatto che la somma bonificatale era stata accreditata dalla convenuta nella sua rubrica in EUR e ciononostante non aveva avuto nulla da ridire.
10.1.1. Certo, il notaio __________ H__________ ha affermato che “non ho informato l’attrice che era stato accreditato in erogazione del mutuo un importo in EUR sul suo conto presso la convenuta … ripeto che di ciò non ho informato la signora AO 1” (verbale 29 settembre 2017 p. 2) e anche l’attrice ha a sua volta dichiarato che “l’avv. H__________ non mi ha detto che era arrivato l’importo in EUR; … anche mia figlia non mi ha dato notizia dell’arrivo dell’importo in EUR” (verbale 29 settembre 2017 p. 7).
10.1.2. Ma queste due dichiarazioni non sono assolutamente credibili.
10.1.2.1. La testimonianza con cui il notaio __________ H__________ ha negato di aver informato l’attrice che la somma bonificatale era stata accreditata dalla convenuta nella sua rubrica in EUR è incongruente. A parte il fatto che egli in almeno altre due occasioni aveva riferito i fatti in modo erroneo (rilevando da una parte che “nei rapporti con AP 1 non mi sono mai presentato come rappresentante di AO 1” salvo poi aver dovuto prendere atto che “mi viene mostrato il doc. 19, con riferimento alla parte in cui dico alla segretaria di P__________ che avevo la facoltà di rappresentare l’attrice: preciso che posso aver detto ciò” ed evidenziando dall’altra che “ho saputo da P__________ …, e meglio penso nella seconda metà di gennaio 2015, della valuta con cui B__________ __________ aveva effettuato il versamento in favore dell’attrice” salvo poi aver dovuto prendere atto, dopo che “mi viene mostrato il doc. 16”, che l’informazione gli era stata data da __________ P__________ già il 9 gennaio 2015, cfr. verbale 29 settembre 2017 p. 3 seg.), sicché in generale la sua credibilità risulta già parzialmente compromessa, si osserva che costui, oltre ad aver ammesso di aver informato dell’avvenuto bonifico B__________ __________ (verbale 29 settembre 2017 p. 2), ha per finire concesso che “può quindi essere che con la telefonata di cui al doc. 16” - come detto del 9 gennaio 2015 - “io cercassi di sapere se i soldi erano arrivati vista la premura dell’attrice di cui ho detto prima”, aggiungendo che il fatto che nella telefonata di cui al doc. 19 - come detto del 15 gennaio 2015 - egli si fosse definito quale rappresentante dell’attrice era da ricondurre alla sua “preoccupazione … di sapere se i soldi … erano entrati a AP 1” (verbale 29 settembre 2017 p. 3 seg.). Ora, a fronte della “premura dell’attrice” di sapere se il bonifico le era stato nel frattempo accreditato, è del tutto inverosimile che egli, dopo aver raccolto quell’informazione dalla convenuta nell’ambito della telefonata del 9 gennaio 2015 di cui al doc. 16, non abbia poi prontamente provveduto a riportarne l’esito all’attrice. Quanto alla “preoccupazione” per la posizione dell’attrice da lui esternata in occasione della telefonata del 15 gennaio 2015, la stessa era evidentemente dovuta alla circostanza che poche ore prima la Banca Nazionale Svizzera aveva comunicato l’abbandono della soglia minima di cambio CHF/EUR, ciò che aveva causato un’importante perdita di valore, pari a circa il 20%, delle somme, come quelle dell’attrice, che erano state accreditate in EUR.
10.1.2.2. Anche la deposizione con cui l’attrice ha negato di aver ricevuto dalla figlia B__________ __________ e dal notaio __________ H__________ una qualsiasi informazione sulla somma a lei bonificata e accreditata è incongruente. Intanto si osserva che le dichiarazioni da lei rilasciate in merito al suo disinteresse a disporre di una tale informazione, invero già smentite anche dal notaio __________ H__________, erano del tutto illogiche (non essendo comprensibile per quale ragione essa, pur avendo dato atto con pertinenza che “avevo una certa urgenza a ricevere l’importo in questione, poiché il mutuo ipotecario … scadeva il 30 giugno 2015 e se volevo estinguerlo … era importante che questo importo arrivasse entro il 31 dicembre 2014”, avesse poi cambiato idea tanto che “non mi sono informata verso la fine di dicembre 2014 se era già arrivato l’importo” e neanche “nelle prime settimane di gennaio non mi sono interessata per sapere se era arrivato l’importo in questione”, verbale 29 settembre 2017 p. 8), ciò che in generale non concorre certo ad accrescere la sua credibilità, tutt’altro. Ma in ogni caso, dalle dichiarazioni del notaio __________ H__________ si è potuto concludere da una parte che una tale informativa le era già stata fornita da lui e dall’altra che egli aveva comunque informato a tale proposito B__________ __________, ciò che pure induce a ritenere, stante lo stretto rapporto di parentela tra lei e l’attrice e gli ottimi rapporti che intercorrevano tra loro (tali da aver indotto la prima a mutuare alla seconda gli EUR 994'673.56 oggetto del bonifico), che un’analoga informativa possa esserle stata fornita anche da quest’ultima (e ciò nonostante l’attrice si sia poi premurata di negarlo, cfr. verbale 29 settembre 2017 p. 7). Del resto, se non fosse già stata informata del bonifico e dell’accredito in EUR nonché dell’importante perdita di valore che a seguito dell’abbandono della soglia minima di cambio CHF/EUR da parte della Banca Nazionale Svizzera le era in tal modo derivata, non si vede proprio per quale motivo essa il 23 gennaio 2015 (doc. E), al ricevimento il 19 gennaio 2015 di due invii denominati “attestazione bancaria per scopo fiscale al 31 dicembre 2014” (doc. D), avrebbe deciso di comunicare alla convenuta la sua sorpresa per l’esistenza anche di un conto in EUR e di chiederle la chiusura di quel conto: in effetti a fronte di due documenti che attestavano solo l’esistenza di due rubriche a suo nome in CHF e in EUR entrambe con saldo pari a zero (doc. D), nessuna persona, a meno che intendesse poi contestare proprio un accredito avvenuto nel frattempo nella rubrica in EUR, avrebbe ragionevolmente agito in tal modo.
10.2. Ma a ben vedere l’esito della causa non sarebbe stato diverso nemmeno se, per ipotesi, l’attrice prima del 15 gennaio 2015 non fosse stata a conoscenza del fatto che la somma bonificatale il 6 gennaio 2015 era stata accreditata nella sua rubrica in EUR.
È in effetti incontestabile, quand’anche si volesse ammettere - senza tuttavia concederlo, atteso che le clausole contrattuali (cfr. doc. C e 9) non si esprimevano sul tema e la prassi bancaria prevede termini di trasmissione anche di 30 giorni o di un mese (cfr. per esempio Banca __________, __________ __________, Banca Cantonale __________)
Come già detto, l’attrice aveva sempre sostenuto di aver dato a __________ P__________ l’istruzione di convertire immediatamente in CHF tutte le somme che le sarebbero state bonificate in EUR. In tali circostanze essa, non essendo per altro prevedibile che la Banca Nazionale Svizzera di lì a poco avrebbe abbandonato la soglia minima di cambio CHF/EUR, non avrebbe con ogni evidenza avuto da ridire qualora, sulla base degli estratti conto al 31 dicembre 2014 delle due rubriche in CHF e in EUR, fosse venuta a conoscenza dell’esistenza di una rubrica in quest’ultima valuta (come già accennato supra al consid. 10.1.2.2).
Ma non solo. L’attrice aveva sempre sostenuto che il cambio in CHF delle somme bonificatele in EUR sarebbe stato necessario per permetterle di estinguere un mutuo ipotecario. Ora, non avendo essa poi provveduto, per sua stessa ammissione, a significare la disdetta del mutuo ipotecario entro il termine del 31 dicembre 2014 (“il mutuo ipotecario presso la Banca __________ scadeva il 30 giugno 2015 e se volevo estinguerlo dovevo dare la disdetta 6 mesi prima, e dunque era importante che questo importo arrivasse entro il 31 dicembre 2014. Nelle prime settimane di gennaio non mi sono interessata per sapere se era arrivato l’importo in questione, poiché ormai a quella data non potevo più disdire per il 30 giugno 2015 il mutuo ipotecario presso la Banca __________”, verbale 29 settembre 2017 p. 8), è chiaro che nel corso del mese di gennaio 2015, quando cioè le somme le sono state bonificate, il prospettato ammortamento per il 30 giugno 2015 non era ormai più fattibile, per cui essa non aveva più la necessità di convertire in CHF già allora le somme ricevute in EUR, con tra l’altro le ulteriori spese a suo carico che ciò avrebbe comportato. Stando così le cose e rammentato che in quel periodo, a fronte di una soglia minima di cambio CHF/EUR - che, come detto, nessuno immaginava che sarebbe stata abbondonata di lì a poco dalla Banca Nazionale Svizzera - ed in particolare di un cambio CHF/EUR che superava di pochissimo 1.20 CHF per 1.- EUR, le sue fluttuazioni verso il basso (potenzialmente a suo sfavore) sarebbero state minime e tuttalpiù sarebbero state ipotizzabili delle sue fluttuazioni verso l’alto (potenzialmente a suo favore), si può ritenere in base al corso ordinario della vita che l’attrice, anche nel caso in cui avesse ricevuto prima del 15 gennaio 2015 l’avviso dell’accredito in EUR delle somme bonificatale in tale valuta, con ogni evidenza non avrebbe comunque più dato alla convenuta, se non altro entro quella data, l’istruzione di convertirle in CHF, per cui non può pretendere di essere risarcita per la perdita di cambio che si è prodotta successivamente a tale data.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di CHF 173'446.11.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12 novembre 2019 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 14 ottobre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 5'240.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta CHF 13'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di CHF 8’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 6'000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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