AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.126
Data decisione, Autorità: 27.11.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00126
Lugano 27 novembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.01650 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 11 dicembre 1995 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 24’500.- oltre interessi a titolo di risarcimento per il minor valore, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera, come pure il versamento di altri fr. 1'994.30 per spese di patrocinio preprocessuale e peritali, di fr. 2'705.05 quale restituzione di contributi di miglioria e per lo svincolo di 26 mq. dal fondo base nonché di fr. 500.- per torto morale;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 giugno 2001 ha accolto limitatamente a fr. 23'473.-;
appellanti i convenuti con atto di appello 23 agosto 2001 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, il convenuto __________ avendo altresì postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale;
mentre gli attori con osservazioni 27 settembre 2001 hanno chiesto di respingere il gravame, compresa la richiesta di assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. In data 22 settembre 1988 __________ e __________ hanno venduto ad __________ e __________ il foglio di PPP N. __________, costituito da una quota di comproprietà di 98/1000 della particella N. RFD di __________ con diritto esclusivo sull’appartamento n. 3 al primo piano dell’immobile denominato “ ”. Atteso che lo stabile non era ancora ultimato, a quel momento i venditori si sono impegnati a portare a termine i lavori.
B. Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________ e __________, evidenziando in particolare la presenza di difetti alle facciate del condominio, hanno chiesto la condanna in solido di __________ e __________ al pagamento di fr. 24'500.- oltre interessi a titolo di risarcimento per il minor valore, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera, chiedendo nel contempo il versamento di ulteriori importi per spese di patrocinio preprocessuale e peritali (fr. 1'994.30), per torto morale (fr. 500.-) e quale restituzione di contributi di miglioria, a loro dire, dovuti dai venditori nonché per l'avvenuto svincolo dal fondo base di una superficie di 26 mq (fr. 2'705.05).
C. Il Pretore, con il giudizio qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 23'473.- oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che il contratto concluso tra le parti era di natura mista, fermo restando che per quanto riguardava la garanzia dei difetti andavano applicate le norme relative al contratto di appalto. Ciò posto, ritenuto che gli attori avevano notificato tempestivamente solo i difetti alle facciate e preso atto che il costo per rimediare a questi ultimi ammontava a complessivi fr. 227'000.-, egli, sulla base dei millesimi di proprietà degli attori, ha quantificato in fr. 22'246.- il minor valore da riconoscere a loro favore; a tale somma andavano aggiunti altri fr. 627.- quale risarcimento per l'allestimento di una perizia privata e fr. 600.- per parte delle spese legali preprocessuali.
D. Con l'appello che qui ci occupa, cui gli attori si sono opposti, i convenuti chiedono nuovamente di respingere la petizione, sollevando tutta una serie di censure: a loro dire, innanzitutto, nel caso concreto risultavano applicabili le disposizioni relative al contratto di compravendita; le pretese attoree erano comunque prescritte; l'accertamento peritale in merito ai costi di riparazione delle facciate era inoltre inutilizzabile, il perito avendo conteggiato anche il rincaro nel frattempo intervenuto; nemmeno era stato preso in considerazione il coinvolgimento della ditta __________ da parte dei condomini; infondato era infine il giudizio che ammetteva il risarcimento a favore degli attori delle spese da loro anticipate per l'allestimento di una perizia privata e degli onorari del patrocinio preprocessuale, come infondato era il riconoscimento di una responsabilità solidale tra i due convenuti.
E. Pedissequamente all'appello, il convenuto __________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, richiesta avversata dalla controparte.
considerando
in diritto:
Ad ogni buon conto l'esito della lite non sarebbe stato diverso nemmeno se fossero state applicabili le norme relative alla compravendita, atteso che il diritto al risarcimento del minor valore e i termini di prescrizione sono del tutto analoghi - ne sono del resto coscienti anche gli appellanti (appello p. 4) - in entrambi i contratti.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è innanzitutto vero che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata dai convenuti in maniera proceduralmente irrita. Se anche si volesse ammettere con il primo giudice che la frase utilizzata dai convenuti al punto 7 della risposta secondo cui "tardive sono poi tutte le iniziative della controparte finalizzate ad interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione rispettivamente di perenzione" fosse eccessivamente vaga e generica, con ciò non sufficiente per ritenere validamente sollevata l'eccezione di prescrizione, non può in effetti essere sottaciuto che solo poche righe prima la parte convenuta, specificando che "tutte le pretese fatte valere dalla controparte sono poi irrimediabilmente prescritte rispettivamente perente", aveva chiaramente eccepito l'avvenuta prescrizione.
Ammessa con ciò l'ammissibilità in ordine dell'eccezione, si tratta ora di esaminare se il fatto che i condomini, tra cui gli attori, abbiano fatto spiccare un unico precetto esecutivo contro ciascun convenuto, pur non trattandosi in concreto di un credito comune o solidale, abbia o meno effetto interruttivo della prescrizione. Pur essendo indubbio che dal punto di vista del diritto esecutivo il modo di procedere adottato dai condomini, che in realtà facevano valere pretese individuali, non era corretto (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, N. 19 ad art. 67 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 25 ad art. 67 LEF; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 9 N. 46; DTF 71 III 164, 76 III 90), il Tribunale federale, dopo aver lasciato inizialmente indecisa la questione (DTF 71 III 164, in particolare 167), l'ha risolta per l'affermativa, rilevando che con ciò l'escusso era venuto a conoscenza della procedura esecutiva nei suoi confronti, per quale importo e per quale motivo (DTF 74 II 193 consid. 1; Gauch/Aepli/Casanova, OR - Allgemeiner Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4. ed., Zurigo 1996, p. 294).
Nemmeno il fatto che nei precetti esecutivi, tra i condomini creditori, risultasse anche una comunione ereditaria (CE fu __________), senza che fossero tuttavia indicate per nome tutte le persone che ne facevano parte, osta al riconoscimento dell'effetto interruttivo della prescrizione per le pretese vantate dagli attori, l'eventuale nullità del precetto per quel motivo concernendo semmai quell'unica parte, ma non invece le altre parti creditrici (art. 20 cpv. 2 CO).
Il fatto che le spese per il ripristino a regola d'arte delle facciate, indicate a p. 10 della perizia giudiziaria, siano più elevate rispetto ai costi della realizzazione dell'opera nel 1988, esposti a p. 3 del complemento peritale, non è dovuto al rincaro nel frattempo intervenuto, bensì semplicemente al fatto che gli interventi per rimediare ai difetti comprendevano ovviamente anche le spese per la rimozione rispettivamente demolizione della soluzione difettosa: il perito ha in particolare evidenziato (perizia p. 9) che il maggior costo per la posizione "basamento facciate" era dovuto alla necessità di eseguire uno scavo nella zona di contatto con il terreno, con l'asportazione dell'intonaco poroso e la sostituzione con una fascia di intonaco impermeabile nonché nuova tinteggiatura; il maggior importo per la posizione "condensazione" era invece dovuto all'applicazione in corrispondenza delle finestre di una lastra isolante dello spessore di 1 cm e al ripristino con una pittura ad elevata elasticità; per ovviare al difetto del "vano scale" la soluzione di ripristino proposta dal perito, leggermente più onerosa rispetto alla realizzazione originaria, consisteva, oltre nel rettificare e sigillare con silicone le fessure verticali interne, a lato del finestrone, anche nell'asportare l'intonaco in corrispondenza delle solette al 2° e 3° piano, con la successiva posa di una leggera rete di armatura, il rifacimento dell'intonaco a filo e nuova tinteggiatura; per i "pavimenti e piastrelle", in particolare per lo stacco dei battiscopa e di varie piastrelle come pure di altre piccole imperfezioni, si trattava invece di far intervenire gli artigiani per l'eliminazione dei vari difetti riscontrati; infine il "pianerottolo esterno" in marmo andava rimosso e rifatto, previa correzione del difetto di pendenza. In ogni caso, è senz'altro a ragione che il Pretore ha rilevato come in pratica tra il 1988 e il 1999 l'indice dei prezzi di costruzione in varie città svizzere fosse rimasto pressoché invariato, escludendo con ciò che la differenza tra gli importi indicati nella perizia e nel complemento peritale potesse lasciarsi ricondurre al rincaro.
L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di stabilire che l'impresa di pittura __________, il cui intervento tuttavia non riuscì ad eliminare gli inconvenienti alle facciate, non venne interpellata dai condomini bensì proprio dai convenuti (teste __________ p. 2; cfr. doc. DD e 12) o comunque dalla __________ (doc. 5, perizia p. 18). Ne discende, già per questo motivo, che eventuali carenze imputabili all'impresa di pittura, devono essere poste a carico della parte convenuta, di cui quella ditta era semplice ausiliaria (art. 101 CO).
La dottrina e la giurisprudenza riconoscono il principio secondo il quale le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale - e analoghe considerazioni valgono anche per le eventuali perizie di parte (IICCA 29 dicembre 1994 in re W./G., 26 febbraio 1996 in re A. SA/B., 14 maggio 1997 in re G. & Co/C.) - costituiscono un elemento di danno. Occorre tuttavia che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 97 II 261; Rep. 1989 p. 492 e 512; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C., 29 settembre 1998 in re M./F. SA).
Nel caso di specie sia l'allestimento di una perizia di parte sia l'intervento del legale, almeno nella misura riconosciuta dal Pretore, si sono dimostrati necessari, utili ed appropriati. L'allestimento di una perizia di parte (doc. SS), che oltretutto non ha comportato una spesa eccessiva, ritenuta congrua dal perito giudiziario (perizia p. 12), è stato innanzitutto necessario per accertare il costo degli interventi di ripristino e con ciò per poter inoltrare con cognizione di causa una procedura giudiziaria contro i convenuti (cfr. doc. PP): la stessa si è rivelata del tutto utile, tanto è vero che è stata sostanzialmente confermata dal perito giudiziario (perizia p. 12; audizione perito p. 3). L'intervento del legale si è reso a sua volta necessario per la decisa opposizione da parte dei convenuti a dar seguito alle richieste di riparazione: l'esito di questa causa ha chiaramente provato come tale intervento fosse utile e idoneo allo scopo.
È vero che il solo fatto di sottoscrivere congiuntamente un contratto in cui viene assunta un’obbligazione divisibile non permette ancora di presumere l’esistenza di un vincolo di solidarietà (Rep. 1988 p. 354), che deve piuttosto risultare dall’insieme delle circostanze ed in particolare dalla volontà comune dei debitori di obbligarsi in solido (Rep. 1984 p. 353 e segg.; IICCA 23 agosto 1989 in re R./B., Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. II, p. 300); è però altrettanto vero che l’esistenza di un pregresso rapporto societario o comunitario tra chi stipula per una parte consente di concludere con certezza per la solidarietà fra quelle parti: ciò è già stato ammesso a più riprese da questa Camera per il caso della società semplice in applicazione dell’art. 544 cpv. 3 CO (IICCA 1° febbraio 1995 in re F./V. e G.; 17 giugno 1993 in re J. e llcc./B. e llcc.; Von Thur/Escher, op. cit., p. 294),
Nel caso concreto è pacifico che i convenuti erano comproprietari in ragione di metà ciascuno dei beni oggetto della compravendita, ciò che del resto risulta dal rogito, e che tale circostanza non è di per sé sufficiente per ammettere una loro responsabilità solidale (DTF 116 II 712).
Non può tuttavia essere sottaciuto che essi erano nel contempo anche membri della società semplice "__________ - __________ ", che si occupava pacificamente della realizzazione e della commercializzazione di vari progetti immobiliari (interrogatorio formale __________ e __________ ad 4), tra cui proprio il "__________" (cfr. doc. E, G, H): è evidentemente in quest'ultima veste, e non certo nella loro qualità di semplici comproprietari, che essi sono entrati in contatto con gli attori e hanno proposto loro la vendita - , in sede di interrogatorio formale, ad 4, ha esplicitamente dichiarato che era lui ad occuparsi dell'acquisizione della clientela nell'ambito delle promozioni immobiliari - così che il contratto di compravendita venuto in essere appariva la conseguenza delle trattative poste in atto con quella società, ciò che nelle particolari circostanze innescava la responsabilità solidale dei due soci (art. 544 cpv. 3 CO). Emblematico, in tal senso, è pure il fatto che in occasione della vendita di altri appartamenti del "" (inc. OA.95.01645, OA.95.01647 e OA.95.01648 dichiarati congiunti per l'istruttoria) i convenuti si siano impegnati a "rendersi solidalmente responsabili" del rispetto delle garanzie sui lavori emesse dagli artigiani e cedute all'acquirente (doc. LLLL, VVVV e DDDDD).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 23 agosto 2001 di __________ e __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 780.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 800.–
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere in solido agli appellati fr. 800.- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione a: – __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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