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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.46
Data decisione, Autorità: 12.07.2021, ICCA
Titolo: Provvedimenti cautelari: pagamento di spese straordinarie per il figlio
Incarto n. 11.2021.46
Lugano 12 luglio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa CA.2021.29 (spese straordinarie per il figlio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 marzo 2021 da
AP 1 (2006), (rappresentato dalla madre RA 1 )
contro
AO 1 (Sondrio) (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 9 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 31 marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 febbraio 2006 RA 1 (1979), cittadina italiana, ha dato alla luce a __________ un figlio, AP 1che è stato riconosciuto da AO 1 (1967), cittadino italiano. In esito a un tentativo di conciliazione tenutosi il 16 maggio 2007 davanti al presidente del Tribunale ordinario di Sondrio, AO 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare per il figlio di € 1000.00 mensili, ridotti a € 800.00 mensili dal mese successivo all'inizio della scuola elementare. Con decisione del 25 novembre 2010 il Tribunale per i minorenni di Milano ha poi affidato in via esclusiva AP 1 alla madre e ha condannato AO 1 a versare per il figlio un contributo alimentare di € 1035.00 mensili, “somma comprensiva delle spese straordinarie fino al compimento della scuola primaria”; “dopo la conclusione della scuola primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa”.
B. Il 30 marzo 2021 AP 1, trasferitosi nel frattempo in Svizzera con la madre, si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AO 1 di versargli, già in via cautelare, un contributo di fr. 11 169.08 quale partecipazione alle spese straordinarie sostenute dalla madre. Con decisione dell'indomani il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, ponendo le spese processuali di fr. 80.– a carico dell'istante. La procedura di merito è attualmente allo stadio dello scambio degli allegati preliminari (inc. SO.2021.272).
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 aprile 2021 per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché istruisca l'istanza cautelare. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto immediatamente l'istanza cautelare senza sentire la controparte, in applicazione dell'art. 253 CPC, ritenendo la richiesta manifestamente inammissibile. Tale decreto è
finale e, di conseguenza, impugnabile (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Emesso con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), il decreto in questione era appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, davanti al Pretore l'istante avendo postulato il versamento di fr. 11 169.08.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante il 7 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 9 aprile successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che un provvedimento cautelare di condanna al pagamento di una somma in denaro è ammissibile solo nei casi determinati dalla legge, possibilità che, trattandosi di contributi alimentari, è data dall'art. 303 cpv. 1 CPC. A suo parere, nondimeno, quest'ultima disposizione (che corrisponde all'abrogato art. 281 cpv. 2 CC) “non pare aver esteso il campo di applicabilità rispetto alla vecchia [norma] contemplata nel Codice civile”, la quale “già solo per la sistematica si riferiva unicamente al contributo di mantenimento ordinario”. Onde l'inammissibilità della richiesta di condanna in via cautelare al pagamento di spese straordinarie.
L'appellante riassume la propria versione dei fatti e contesta
l'inammissibilità dell'istanza cautelare, sostenendo, sulla scorta di due opinioni dottrinali, che una richiesta di contributo speciale nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC può essere fatta valere, quanto meno per analogia, anche in via cautelare. Egli chiede così di annullare il decreto impugnato e di ritornare gli atti al primo giudice perché proceda alla trattazione dell'istanza.
a) L'art. 303 cpv. 1 CPC prevede che qualora un rapporto di filiazione sia accertato il convenuto può essere obbligato a pagare provvisoriamente adeguati contributi di mantenimento per il figlio. Come rileva il Pretore, tale norma corrisponde pressoché testualmente al vecchio art. 281 cpv. 2 CC (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6740). E stando all'opinione del Pretore, che cita Hegnauer (in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 9 ad art. 281–284 vCC), quest'ultima norma “già solo per la sistematica” si riferiva soltanto al contributo di mantenimento ordinario e non a quello straordinario dell'art. 286 cpv. 3 CC.
b) L'opinione del primo giudice si fonda sul testo di legge precedente l'introduzione dell'art. 286 cpv. 3 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, tant'è che la dottrina successiva ammetteva l'applicazione dell'art. 281 vCC anche ai bisogni speciali, quantunque con riserbo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad 281 vCC). Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, la medesima opinione è poi stata ripresa da Spycher (in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 18 ad art. 303) e da Schweighauser (in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 21 ad art. 303). La possibilità poi di adottare misure provvisionali in virtù dell'art. 303 CPC ove si tratti di una fattispecie retta dall'art. 286 cpv. 3 CC è ammessa altresì da Fountoulakis/Breitschmid (in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 7b ad art. 286) e da Aeschlimann (in: FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 19 e 26 ad art. 286 CC).
c) Certo, ci si può interrogare sull'utilità di una decisione cautelare nel quadro di una procedura autonoma volta a ottenere il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio, l'art. 302 cpv. 1 lett. b CPC prevedendo in tal caso l'applicazione della procedura sommaria, la quale esige per sua natura una decisione celere (Jametti in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 171 ad art. 302). A maggior ragione ove si pensi che l'adozione in forza dell'art. 303 cpv. 1 CPC di una misura provvisionale in caso di contributo speciale sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC si giustifica qualora la richiesta sia formulata nel quadro di un'azione disciplinata dalla procedura ordinaria o semplificata (Moret/ Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 302; Spycher, op. cit., n. 8 ad art. 302 CPC). Resta il fatto che, di per sé, nulla osta a che in caso di urgenza o qualora sussistano circostanze particolari un giudice adotti provvedimenti cautelari. Ne segue che a torto il Pretore ha dichiarato d'acchito irricevibile l'istanza cautelare per il motivo da lui addotto.
Non si disconosce che la situazione finanziaria di RA 1, madre dell'istante, può essere precaria. Dagli atti non si desume tuttavia, per lo meno a livello di verosimiglianza, che essa si trovi in uno stato di necessità tale da esigere il pagamento immediato del contributo straordinario. Salvo l'esecuzione promossa da AO 1 per l'incasso di spese processuali e ripetibili di un procedimento pregresso, non risulta che l'interessata sia a rischio di esecuzioni per spese sostenute in favore del figlio. In circostanze del genere non si intravedono ragioni perché l'appellante non possa ragionevolmente attendere l'esito del procedimento sommario. Ne segue che, in definitiva, l'istante non ha reso verosimile l'impellente necessità di ottenere un contributo straordinario. Nelle condizioni descritte appare vano indagare sulle possibilità di AO 1 di far fronte al versamento di un tale contributo.
Le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante si tiene conto, rinunciando – in via eccezionale – al prelievo di oneri. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, poi, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– dott. iur. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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