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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.29
Data decisione, Autorità: 12.07.2021, ICCA
Titolo: Stralcio dal ruolo di un appello per desistenza
Incarti n. 11.2021.29 11.2021.30
Lugano, 12 luglio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa SO.2020.906 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 22 ottobre 2020 da
AP 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello dell'8 marzo 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 25 febbraio 2021 (inc. 11.2021.29)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.30);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 22 ottobre 2020 da AP 1 (1979) contro AO 1 (1969), l'istante ha chiesto quello stesso giorno al Pretore della giurisdizione di Locarno Città che il marito fosse condannato a versarle in via cautelare un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili. Con decreto cautelare del 25 febbraio 2021, emesso previo contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AO 1 a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° marzo 2021. Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, cui l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 400.– per ripetibili ridotte.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 marzo 2021 per ottenere che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il decreto in questione fosse annullato e gli atti rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. In subordine essa ha chiesto che il decreto impugnato fosse riformato nel senso di accogliere la sua istanza cautelare, portando il contributo di mantenimento a fr. 3800.– mensili. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni. Il 6 luglio 2021 AO 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, avendo raggiunto un accordo giudiziale con il marito che prevede, tra l'altro, la compensazione delle ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a rece-dere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante andrebbe tenuta così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello, ma viste le condizioni economiche difficili in cui essa versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone di problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.
Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. La domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribu-nale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello essa non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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