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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.15
Data decisione, Autorità: 09.07.2021, ICCA
Titolo: Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 11.2021.15
Lugano 9 luglio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2020.36 (proprietà per piani: contributi condominiali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 27 ottobre 2020 dalla
Comunione dei comproprietari del ‟Condominio AO 1ˮ, (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello dell'8 febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 gennaio 2021;
premesso che nell'ambito di un'azione promossa il 27 ottobre 2020 dalla comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” nei confronti di AP 1 per il mancato pagamento di spese condominiali, con sentenza emanata l'8 gennaio 2020 (recte: 2021) il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto la petizione per l'importo richiesto di fr. 20 754.70 con interessi al 5% su fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018, su fr. 7192.30 dal 1° gennaio 2019, su fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e su fr. 1755.– dal 1° gennaio 2020, e posto le spese processuali di fr. 1200.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2700.– per ripetibili;
preso atto che contro la sentenza appena citata IS 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2021 per ottenere che, previa concessione del gratuito patrocinio, la decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione;
ricordato che con decisione del 22 febbraio 2021 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.16) e il 21 aprile 2021 ha invitato l'appellante – al recapito (presso l'avv. __________ __________, __________) da lui indicato il 16 marzo 2021 a questo Tribunale – a depositare entro il 7 maggio 2021 la somma di fr. 1200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, all'appellante è stato impartito il 19 maggio 2021 (al medesimo recapito) un termine suppletorio improrogabile fino al 4 giugno successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
rilevato che, non essendo pervenuto versamento alcuno entro il termine suppletorio, questa Camera ha notificato – per scrupolo – la richiesta anche al domicilio dell'appellante impartendogli il 9 giugno 2021 un ultimo termine fino al 25 giugno seguente per corrispondere il noto anticipo con l'avvertenza dell'art. 101 cpv. 3 CPC;
stabilito che, non essendo giunto versamento alcuno nemmeno entro quest'ultimo termine, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale, senza contare che la riscossione si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario cantonale (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
posto che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni alla comunione dei comproprietari del ‟Condominio AO 1”;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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