AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.11
Data decisione, Autorità: 29.04.2021, CDP
Titolo: Autorizzazione al curatelato per effettuare una spesa straordinaria
Incarto n. 9.2021.11
Lugano 29 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda il diniego di consenso per effettuare una spesa straordinaria (per la completazione di un tatuaggio)
giudicando sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21/26 gennaio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1, nato il 1990 e domiciliato a __________, è a beneficio di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, misura istituita con decisione 30 marzo 2017 dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).
B. La curatrice attuale è la signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________, nominata in data 11 maggio 2020 in sostituzione del curatore precedente, signor __________.
C. Mediante istanza 30 giugno 2020 RE 1 ha chiesto la sostituzione della curatrice, siccome avrebbe “riscontrato con lei dei problemi”, sostenendo di necessitare di un curatore privato che lo possa seguire meglio. Quest’ultima domanda è stata respinta dall’Autorità di protezione con decisione 9 dicembre 2020, incontestata e cresciuta in giudicato.
D. Con scritto 20 novembre 2020 __________ ha segnalato all’Autorità di protezione dei nuovi fatti concernenti la situazione finanziaria del curatelato. La curatrice ha riferito di essere stata informata che presso l’Istituto prestiti su pegno il curatelato negli ultimi due anni aveva depositato degli acconti allo scopo di acquistare un collier d’oro di un valore di fr. 9'500.00 e che a quel momento erano già depositati fr. 8'500.00. La curatrice ha ritenuto necessario prelevare detto importo, non versarlo sul conto spillatico, bensì depositarlo in buona parte su un conto risparmio presso Banca __________, in quanto il sostentamento ordinario del curatelato era garantito. La curatrice ha inoltre riferito di intendere organizzare un budget extra annuale di fr. 500.00 con il quale l’interessato possa poi gestire le richieste supplementari allo spillatico settimanale.
E. Con missiva 21 novembre 2020 il curatelato ha chiesto all’Autorità di protezione un importo di fr. 4'000.00 per “l’acquisto di una giacca invernale (scontata del 40%, da 3'080.– a 1'848.–), vestiti invernali, anello, tatuaggio, abbonamento palestra”, precisando di poter beneficiare dello sconto per la giacca solo fino al 29 novembre 2020.
F. Con lettera 29 novembre 2020 il curatelato si è rivolto direttamente al presidente dell’Autorità di protezione, esprimendo la sua delusione per non poter disporre dei soldi risparmiati per acquistare la giacca da lui tanto desiderata al prezzo di fr. 1'880.00, sottolineando il significato che la giacca aveva per lui.
G. In data 3 dicembre 2020 il presidente dell’Autorità di protezione ha deciso di accogliere la domanda del curatelato, dandogli già comunicazione telefonica dell’avviso favorevole ed informando anche la curatrice tramite email dello stesso giorno.
H. Con email 7 dicembre 2020 la curatrice ha informato l’Autorità di protezione dell’incontro di rete avvenuto in data 3 dicembre 2020 presso il Servizio psico-sociale (SPS) di __________ con RE 1. L’incontro era destinato alla definizione della futura gestione sia dello spillatico sia del capitale di fr. 8'500.00 risparmiato dall’interessato (e dei pagamenti delle spese supplementari), così come, in generale, alla valutazione dei prossimi progetti del curatelato. La curatrice ha manifestato il suo disaccordo in merito all’acquisto della giacca in questione, rilevando che sarebbe importante “dare all’utente dei messaggi di senso di coerenza per quanto concerne l’investimento dei soldi” e che “seguendo i desideri di RE 1 circa l’investimento dei soldi, in breve tempo le sue risorse finanziarie sarebbero molto precarie”. Dalla contabilizzazione dell’importo di fr. 8'500.00 la situazione finanziaria dell’interessato sarebbe migliorata, mentre senza tale versamento le uscite avrebbero superato le entrate. La curatrice ha infine chiesto all’Autorità di protezione di voler rivalutare la decisione relativa all’acquisto della giacca.
I. Mediante decisione 14 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha formalmente accolto l’istanza di RE 1 per l’acquisto della giacca invernale di cuoio al prezzo di fr. 1'848.00, autorizzando ed incaricando la curatrice ad organizzare l’acquisto ed il pagamento al venditore. L’Autorità di protezione ha confermato i dubbi espressi dalla curatrice sull’acquisto straordinario concesso, rilevando tuttavia, che l’interessato aveva “dato prova di forte determinazione a privarsi del necessario per potersi comprare un gioiello che non è riuscito a finalizzare e inoltre ha dimostrato fiducia nella misura della curatela, portando a conoscenza della curatrice il risparmio di fr. 8'500.00 ponendolo poi sotto la gestione della stessa”, ragione per la quale l’Autorità di protezione ha ritenuto “preferibile mantenere la fiducia dell’interessato nella misura, nella curatrice generale e nell’autorità di protezione, pur dovendolo avvisare che non vi saranno più autorizzazioni straordinarie all’acquisto di beni voluttuari del valore sproporzionato alle sue capacità economiche e patrimoniali”.
J. In data 28 dicembre 2020 il curatelato ha avvisato l’Autorità di protezione che la giacca non era più disponibile nella filiale del negozio, chiedendo di poter disporre della medesima somma pattuita per farsi “fare un tatuaggio” al prezzo di fr. 2'000.00.
K. Con email 5 gennaio 2021 la curatrice ha aggiornato l’Autorità di protezione sulla situazione economica del curatelato, in particolar modo sulla gestione della somma risparmiata di fr. 8'500.00. Sul conto base verrebbero mantenuti “fr. 3'400.00, quali investimenti economici definiti e condivisi con l’ARP”, ovvero: fr. 1'900.00 (somma arrotondata) destinati alla giacca; fr. 1'400.00 destinati alla palestra; fr. 100.00 (soldi rimanenti dei fr. 500.00 destinati ai supplementi fino a giugno 2021). Sul conto risparmio verrebbero invece inviati fr. 5'100.00.
L. Con decisione 21/26 gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del curatelato tendente ad ottenere un importo di fr. 2'000.00 destinati all’esecuzione di un tatuaggio. Come motivazione l’Autorità di protezione ha addotto che le spese straordinarie devono riferirsi ad esigenze specifiche e giustificate, mentre nel caso concreto, la richiesta dell’interessato sarebbe priva di qualsiasi utilità.
M. Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1 con reclamo 1° febbraio 2021. Il reclamante ha rilevato di non comprendere il motivo del diniego della sua richiesta, precisando che i soldi richiesti servirebbero “a completare un tatuaggio già iniziato e che dovrebbe essere ultimato”. Il reclamante ha indicato di essere “disposto a richiedere meno soldi per il completamento del tatuaggio”.
N. Con osservazioni 5 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha ribadito che la richiesta del curatelato tendente alla spesa straordinaria non ossequierebbe il principio di utilità e di oculata amministrazione e non costituirebbe un investimento sostitutivo. Secondo l’Autorità di protezione, la richiesta “apparirebbe sproporzionata rispetto alla situazione finanziaria e patrimoniale del curatelato, e in quanto priva di qualsiasi utilità, rischierebbe di compromettere il vero e proprio scopo della misura di protezione, ossia il sostengo amministrativo del curatelato, trovandosi lo stesso in una situazione economica estremamente più difficile se si volesse aderire a questa spesa, senza rimanere somma adeguata quale riserva di soccorso per far fronte al pagamento di eventuali imprevisti”.
O. Mediante scritto 7 febbraio 2021 l’interessato ha ribadito la sua richiesta di poter spendere fr. 2'000.00 per completare il tatuaggio, precisando di aver messo da parte fr. 8'500.00 e rilevando di non comprendere perché egli non possa spendere i soldi per il tatuaggio invece che per la giacca, visto che l’acquisto di quest’ultima gli era già stato autorizzato ad un prezzo di fr. 1'860.00.
P. Con osservazioni 19 febbraio 2021 la curatrice ha espresso il suo preavviso negativo alla richiesta del curatelato di poter ricevere fr. 2'000.00 per terminare il tatuaggio già iniziato. La curatrice ha evidenziato che un simile investimento non permetterebbe al curatelato di avere nel tempo sufficiente liquidità con cui realizzare un progetto definito e condiviso con la rete e con l’interessato stesso, progetto che si riferisce al far cimentare l’utente stesso nella gestione di soldi supplementari. L’interessato mostrerebbe peraltro una frustrazione nel “non poter avere tutto e subito”, sentimento di insoddisfazione molto poco gestibile e accettato da parte sua.
Q. Il reclamante non ha presentato una replica.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
In virtù dell’art. 406 CC il curatore adempie i suoi compiti nell’interesse dell’assistito, tiene per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee (cpv. 1). Il curatore si adopera per istaurare una relazione di fiducia con l’interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento (cpv. 2).
Ad ogni persona va permesso di curare il suo proprio stile di vita e di essere ciò che è, fintanto che ciò non comprenda nulla di illegale. Questo accostarsi alla personalità si pone tuttavia in conflitto con la protezione del patrimonio. Il curatore è tenuto ad amministrare i beni dell’interessato con diligenza (art. 408 CC), mentre è proprio in considerazione delle particolari tendenze e necessità individuali dell’interessato che il curatore è tenuto ed incaricato di utilizzare adeguatamente il patrimonio ai fini dello sviluppo della personalità del curatelato. Quest’ultima competenza autorizza il curatore in particolare ad un’organizzazione ragionevole e responsabile del consumo patrimoniale. I limiti di tale consumo si riflettono per altro nei motivi della curatela, nei mandati concreti conferiti dall’Autorità di protezione al curatore e negli interessi della persona curatelata (BSK Erw.Schutz – Affolter, n. 18 ad art. 406 CC).
Giusta l’art. 417 CC, per motivi gravi l’autorità di protezione può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.
L’atto o negozio compiuto senza il necessario consenso dell’autorità di protezione ha per l’interessato soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale (art. 418 CC).
In virtù dell’art. 446 CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) ed applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
In concreto, mediante la decisione 14 dicembre 2020 (cresciuta in giudicato incontestata) emanata precedentemente a quella impugnata con il reclamo qui in esame, l’Autorità di protezione aveva accolto la domanda del curatelato tendente ad ottenere un importo di fr. 1'848.00 per l’acquisto di una giacca invernale in cuoio, facendo capo ai soldi da lui risparmiati sullo spillatico nelle circostanze descritte al considerando D. Quale motivazione per autorizzare tale acquisto, l’Autorità di protezione aveva addotto il fatto che l’interessato aveva “dato prova di forte determinazione a privarsi del necessario (…)” e che avrebbe “dimostrato fiducia nella misura della curatela, portando a conoscenza della curatrice il risparmio di fr. 8'500.00 ponendolo poi sotto la gestione della stessa”. Inoltre, l’Autorità di protezione ha rilevato che era “preferibile mantenere la fiducia dell’interessato nella misura, nella curatrice generale e nell’autorità di protezione, pur dovendolo avvisare che non vi saranno più autorizzazioni straordinarie all’acquisto di beni voluttuari del valore sproporzionato alle sue capacità economiche e patrimoniali”.
Per contro, mediante la decisione qui impugnata del 21/26 gennaio 2021, l’Autorità di protezione ha invece disconosciuto la domanda del curatelato di poter disporre dell’importo – visto che la giacca non era più disponibile per l’acquisto – per farsi un tatuaggio, qualificando l’ARP detta richiesta come “priva di qualsiasi utilità” e rilevando come “le spese straordinarie devono riferirsi ad esigenze specifiche e giustificate”.
5.1. Ci si può chiedere preliminarmente se per accedere agli importi di denaro risparmiati dal curatelato facendo delle rinunce all’utilizzo dello spillatico – poi presi in consegna dalla curatrice con l’accordo del curatelato – sia necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di protezione a norma dell’art. 416 cpv. 1 cifra 5 CC. La questione può restare aperta, ritenuto che comunque l’istanza del curatelato oggetto della presente procedura non costituisce una richiesta aggiuntiva, né tende all’ottenimento di una somma di denaro supplementare rispetto a quanto già autorizzato con la decisione 14 dicembre 2020, cresciuta in giudicato incontestata. Con l’istanza in questione, precisata in sede di reclamo, l’interessato ha infatti semplicemente chiesto di poter utilizzare il medesimo importo – già autorizzato – per una spesa alternativa, ossia per la completazione di un tatuaggio (invece che per l’acquisto della giacca di cuoio).
5.2. Per motivare il diniego di autorizzazione alla spesa qui in esame l’Autorità di protezione disquisisce sull’”utilità” del tatuaggio, che non si riferirebbe “ad esigenze specifiche e giustificate”. Per avallare l’acquisto della giacca l’Autorità di prima sede non aveva speso parola alcuna a tale riguardo, sostenendo invece tutt’altre ragioni, ossia soffermandosi su un’elogiante approccio dell’interessato al risparmio effettuato, così come sul bisogno di mantenere la fiducia dell’interessato nella curatela. Le motivazioni a sostengo delle conclusioni opposte apportate dall’Autorità di protezione per l’una e poi per l’altra spesa richiesta dall’interessato non sono coerenti. Ritenuto che entrambe le spese esulano evidentemente dall’ordine di necessità, ma costituiscono comunque oggetti di natura legale e sembrano rappresentare articoli di importanza personale per l’interessato ai fini della sua propria identificazione (cfr. dottrina di cui al punto 2 sopra; dagli atti si evince un forte interesse dell’interessato verso determinati oggetti di moda, per l’acquisto dei quali era disposto ed è riuscito a risparmiare una cifra importante del suo spillatico), appare inopportuno che l’Autorità di protezione abbia intrapreso, sebbene indirettamente, un simile apprezzamento rispetto alle scelte di carattere personale ed individuale dell’interessato. Il cambiamento di apprezzamento da parte dell’Autorità di protezione è ancora meno comprensibile alla luce del fatto che l’importo in oggetto è praticamente equivalente a quello già autorizzato (fr. 1'848.00 autorizzati per la giacca versus fr. 2'000.00 richiesti per il tatuaggio, con disponibilità dell’interessato “a richiedere meno soldi per il completamento del tatuaggio” v. sopra, consid. M), oltre al fatto che la curatrice aveva già contabilizzato una spesa straordinaria di fr. 1'900.00, inizialmente destinati alla giacca, (cfr. comunicazione 5 gennaio 2021 della curatrice e osservazioni 5 febbraio 2021 dell’Autorità di protezione). Una mera sostituzione della destinazione della spesa non muterebbe quindi in nessun modo la situazione finanziaria dell’interessato. Di conseguenza, trattandosi, come detto, unicamente di un utilizzo alternativo di una spesa straordinaria già concessa, a mente di questo giudice, la reiezione della più recente istanza del curatelato stride chiaramente con quanto prescritto dall’art. 406 CC, così come con la concreta necessità particolare dell’interessato a mantenere la fiducia nella misura di protezione e nei confronti della curatrice e l’Autorità di protezione stessa (a maggior ragione allo stato attuale in cui il curatelato è confrontato con due risoluzioni contrastanti).
5.3. Nelle osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione ha per finire criticato il modo in cui il curatelato aveva attuato il risparmio di fr. 8'500.00 (“di nascosto”, v. osservazioni punto B) con il deposito presso l’Istituto prestiti su pegno all’insaputa della curatrice. È vero che quest’evenienza non è una prova di buona collaborazione, ma denota tuttavia una volontà del curatelato di cercare una propria autonomia nelle sue scelte personali. A ben guardare, RE 1 avrebbe potuto utilizzare il suo spillatico per comperare cioccolatini, sigarette o altre cose di questo genere e nessuno, tantomeno la rete, avrebbe potuto intromettersi nelle scelte lecite da lui fatte per soddisfare i suoi sfizi. Invece ha pensato di fare delle rinunce per mettere da parte qualche cosa in più per soddisfare qualche desiderio da lui ritenuto più importante per la propria identificazione. Comunque sia, i fatti evocati dall’Autorità di prime cure – risalenti e comunicati all’Autorità già in data 20 novembre 2020 e quindi ben prima dell’emanazione della decisione del 14 dicembre 2020 – non sono stati considerati né a sostegno dell’autorizzazione all’acquisto della giacca, né per altro, nella decisione impugnata stessa. Questa (tardiva) sottolineatura non contribuisce certo a rafforzare il rapporto di fiducia dell’interessato con coloro che si stanno occupando di lui. Non stupisce, d’altronde, che in questo contesto in cui il rapporto di fiducia sembra essersi un po’ inclinato – e va al più presto recuperato – il curatelato abbia per finire utilizzato il budget per i “supplementi extra”. Ma non gli si può neppure ora “rimproverare” che non abbia investito tale budget nella “realizzazione in parte o totale del tatuaggio richiesto” (v. osservazioni curatrice 19.02.2021 pag. 2), perché lui, in autonomia, aveva progettato di fare capo ai soldi frutto di sue precedenti rinunce.
Alla luce di quanto precede, la scrivente Camera deve di conseguenza accogliere il reclamo e riformare la decisione impugnata nel senso di autorizzare il curatelato ad effettuare/completare il tatuaggio per il costo massimo di fr. 1'848.00, rispettando le stesse modalità di pagamento tramite la curatrice come stabilito nella decisione dell’Autorità di protezione del 14 dicembre 2020.
Conformemente a quanto sottolineato dall’Autorità di protezione nella decisione 14 dicembre 2020, anche nella presente sede va evidenziato che si tratta di un permesso eccezionale e che di fronte ad una situazione finanziaria divenuta nel frattempo meno stabile (e fintantoché non subentri un miglioramento importante della medesima), non potranno più esserci autorizzazioni straordinarie all’acquisto di beni voluttuari di un valore non proporzionato alle attuali capacità economiche e patrimoniali dell’interessato. Una gestione diligente degli averi dell’interessato è una delle mansioni principali della curatrice generale, la quale ha comunque dato prova di saper affrontare adeguatamente la misura a favore del signor RE 1 e coinvolgerlo nell’organizzazione e nella gestione delle proprie finanze (cfr. incontro di rete in data 3 dicembre 2020).
Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.1. Di conseguenza, la decisione 26 gennaio 2021 (ris. n. 18/2021) dell'Autorità regionale di protezione __________è così riformata:
1.1. RE 1 è autorizzato a disporre di un importo massimo di fr. 1'848.00 per la realizzazione/completazione di un tatuaggio.
1.2. La curatrice generale __________ è autorizzata a prelevare tale importo dal conto base o dal conto risparmio del curatelato e viene incaricata di organizzare ed effettuare i relativi pagamenti direttamente a favore del rispettivo tatuatore.
Invariato.
Invariato.
Invariato.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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