AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.121
Data decisione, Autorità: 27.11.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00121
Lugano 27 novembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.01648 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 11 dicembre 1995 da
tutte rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui le attrici hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 13’750.- oltre interessi a titolo di risarcimento per il minor valore, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera, come pure il versamento di altri fr. 1’119.25 per spese di patrocinio preprocessuale e peritali, di fr. 1’518.10 quale restituzione di contributi di miglioria e per lo svincolo di 26 mq. dal fondo base nonché di fr. 500.- per torto morale;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 giugno 2001 ha accolto limitatamente a fr. 13'187.-;
appellanti i convenuti con atto di appello 23 agosto 2001 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, il convenuto __________ avendo altresì postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale;
mentre le attrici con osservazioni 25 settembre 2001 hanno chiesto di respingere il gravame, compresa la richiesta di assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. In data 30 settembre 1988 __________ e __________ hanno venduto a __________ il foglio di PPP N. __________, costituito da una quota di comproprietà di 55/1000 della particella N. RFD di __________ con diritto esclusivo sull’appartamento n. 11 al quarto piano dell’immobile denominato “ ”. Atteso che lo stabile non era ancora ultimato, a quel momento i venditori si sono impegnati a portare a termine i lavori.
B. Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________, __________ e __________, eredi di __________, deceduto il __________, evidenziando in particolare la presenza di difetti alle facciate del condominio, hanno chiesto la condanna in solido di __________ e __________ al pagamento di fr. 13'750.- oltre interessi a titolo di risarcimento per il minor valore, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera, chiedendo nel contempo il versamento di ulteriori importi per spese di patrocinio preprocessuale e peritali (fr. 1'119.25), per torto morale (fr. 500.-) e quale restituzione di contributi di miglioria, a loro dire, dovuti dai venditori nonché per l'avvenuto svincolo dal fondo base di una superficie di 26 mq (fr. 1'518.10).
C. Il Pretore, con il giudizio qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 13'187.- oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che il contratto concluso tra le parti era di natura mista, fermo restando che per quanto riguardava la garanzia dei difetti andavano applicate le norme relative al contratto di appalto. Ciò posto, ritenuto che l'acquirente rispettivamente le attrici avevano notificato tempestivamente solo i difetti alle facciate e preso atto che il costo per rimediare a questi ultimi ammontava a complessivi fr. 227'000.-, egli, sulla base dei millesimi di proprietà delle attrici, ha quantificato in fr. 12'485.- il minor valore da riconoscere a loro favore; a tale somma andavano aggiunti altri fr. 352.- quale risarcimento per l'allestimento di una perizia privata e fr. 350.- per parte delle spese legali preprocessuali.
D. Con l'appello che qui ci occupa, cui le attrici si sono opposte, i convenuti chiedono nuovamente di respingere la petizione, sollevando tutta una serie di censure: a loro dire, innanzitutto, nel caso concreto risultavano applicabili le disposizioni relative al contratto di compravendita; i difetti alle facciate non erano inoltre stati notificati tempestivamente; le pretese attoree erano comunque prescritte; l'accertamento peritale in merito ai costi di riparazione delle facciate era inutilizzabile, il perito avendo conteggiato anche il rincaro nel frattempo intervenuto; nemmeno era stato preso in considerazione il coinvolgimento della ditta __________ da parte dei condomini; infondato era infine il giudizio che ammetteva il risarcimento a favore delle attrici delle spese da loro anticipate per l'allestimento di una perizia privata e degli onorari del patrocinio preprocessuale, come infondato era il riconoscimento di una responsabilità solidale tra i due convenuti.
E. Pedissequamente all'appello, il convenuto __________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, richiesta avversata dalla controparte.
considerando
in diritto:
Ad ogni buon conto l'esito della lite non sarebbe stato diverso nemmeno se fossero state applicabili le norme relative alla compravendita, atteso che il diritto al risarcimento del minor valore e i termini di prescrizione sono del tutto analoghi - ne sono del resto coscienti anche gli appellanti (appello p. 4) - in entrambi i contratti.
Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell'opera (DTF 64 II 257 e segg. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi. L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 107 II 176; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 e segg.), committente che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174).
Nel caso di specie i convenuti non possono assolutamente rimproverare a __________ rispettivamente alle attrici un ritardo nella notifica dei difetti.
Nel rogito di compravendita (doc. DDDDD), sottoscritto il 30 settembre 1988, le parti hanno infatti convenuto di far capo delle norme SIA per quanto riguardava la garanzia per difetti (clausola 4 del rogito "per il resto valgono le norme SIA (garanzia di 2 anni rispettivamente di 5 anni per i difetti occulti)"), così che in definitiva l'acquirente, in deroga alle disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO), durante il periodo di garanzia poteva far valere in ogni momento il diritto derivante dall'accertamento di difetti di qualsiasi natura (art. 173 cpv. 1 SIA 118): avendo notificato i difetti alle facciate già il 17 novembre 1988 (doc. C), la relativa notifica è ampiamente tempestiva. Ma vi è di più. Già si è detto che al momento della sottoscrizione del rogito la costruzione non era ancora ultimata e che proprio per questo motivo i convenuti a quel momento si erano assunti l'obbligo di terminarla (clausola 3 del rogito "obbligandosi i venditori a terminare la costruzione"). Ora, a fronte di tale impegno dei convenuti, l'acquirente poteva senz'altro ritenere che questi ultimi si sarebbero attivati per terminare la costruzione, ritenuto che in tale concetto rientravano non solo l'ultimazione vera e propria degli interventi edificatori ma anche l'effettuazione delle necessarie riparazioni, senza le quali l'opera non poteva ragionevolmente essere considerata terminata: se ne deve in definitiva concludere che, nelle particolari circostanze, una notifica dei difetti alle facciate da parte di __________ rispettivamente delle attrici nemmeno era necessaria, tanto più che i convenuti erano perfettamente coscienti del difetto in questione, del tutto palese, ritenuto oltretutto che tra il maggio ed il luglio di quell'anno tra i vari artigiani intervenuti nel cantiere vi era già stato in proposito un nutrito scambio di corrispondenza (doc. N; cfr. conclusioni di parte convenuta p. 3 e appello p. 5). Per il resto i convenuti non possono vantare alcun diritto dal fatto che l'acquirente rispettivamente le attrici fossero eventualmente a conoscenza del difetto alle facciate già al momento della sottoscrizione del rogito, l'art. 200 cpv. 1 CO non essendo applicabile per analogia (Gauch, op. cit., n. 2320; Keller/Siehr, op. cit., ibidem; DTF 117 II 263).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è innanzitutto vero che l'eccezione di prescrizione sia stata sollevata dai convenuti in maniera proceduralmente irrita. Se anche si volesse ammettere con il primo giudice che la frase utilizzata dai convenuti al punto 7 della risposta secondo cui "tardive sono poi tutte le iniziative della controparte finalizzate ad interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione rispettivamente di perenzione" fosse eccessivamente vaga e generica, con ciò non sufficiente per ritenere validamente sollevata l'eccezione di prescrizione, non può in effetti essere sottaciuto che solo poche righe prima la parte convenuta, specificando che "tutte le pretese fatte valere dalla controparte sono poi irrimediabilmente prescritte rispettivamente perente", aveva chiaramente eccepito l'avvenuta prescrizione.
Ammessa con ciò l'ammissibilità in ordine dell'eccezione, si tratta ora di esaminare se la circostanza che nei precetti esecutivi, tra i condomini creditori, risultasse anche la CE fu __________, sia pure con l'aggiunta c/o __________, senza che tuttavia fossero indicate per nome tutte le persone che ne facevano parte - ovvero le qui attrici - abbia o meno effetto interruttivo della prescrizione. La risposta al quesito non può che essere negativa: la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire la nullità dal punto di vista del diritto esecutivo di un precetto esecutivo inoltrato da una comunione ereditaria, nella misura in cui non erano specificate le persone che la formavano (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, N. 19 ad art. 67 LEF; Favre, Droit des poursuites, 2. ed., Friborgo 1966, p. 128; Brügger, SchKG - Schweizerische Gerichtspraxis Nachträge 1984-1991, Zurigo 1984, N. 4 ad art. 67 LEF; DTF 53 II 202 consid. 4, 71 II 147 consid. 7a; Rep. 1982 p. 198), fermo restando che la nullità dell'esecuzione escludeva l'applicazione dell'art. 135 cifra 2 CO (Vonder Mühll, Verjährungs-unterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, in BlSchKG 1991 p. 4 con rif.; Gauch/Aepli/Casanova, OR - Allgemeiner Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4. ed., Zurigo 1996, p. 294; DTF citate).
Non essendovi stato alcun valido atto interruttivo della prescrizione da parte delle attrici, le loro pretese derivanti dalla difettosità delle facciate sono inesorabilmente prescritte.
Stante l'avvenuta prescrizione delle pretese delle attrici per i difetti alle facciate, esse nemmeno possono pretendere la rifusione delle spese relative alla perizia privata e parte delle spese legali preprocessuali da loro avute, le stesse non essendosi in definitiva rivelate necessarie, utili e appropriate ai sensi della giurisprudenza (per quanto riguarda la perizia di parte: IICCA 29 dicembre 1994 in re W./G., 26 febbraio 1996 in re A. SA/B., 14 maggio 1997 in re G. & Co/C.; per quanto riguarda le spese legali preprocessuali: DTF 97 II 261; Rep. 1989 p. 492 e 512; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C., 29 settembre 1998 in re M./F. SA).
Ne discende l'accoglimento del gravame, nel senso che la petizione delle attrici deve essere integralmente respinta.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 23 agosto 2001 di __________ e __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 giugno 2001 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
La petizione 11 dicembre 1995 è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese, da anticipare dalle attrici, restano a loro carico con l'obbligo di rifondere a ciascuno dei convenuti fr. 867.- a titolo di ripetibili.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 500.–
già anticipati dagli appellanti, sono poste a carico delle appellate in solido, le quali rifonderanno pure in solido alla controparte fr. 500.- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione a: – __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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