AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.203
Data decisione, Autorità: 28.06.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esigibilità. Pagamento "entro e non oltre 90 giorni"
Incarto n. 14.2020.203
Lugano 28 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa inc. n. 155 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 13 novembre 2019 dalla
RE 1
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 18 dicembre 2020 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 15 dicembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Balerna;
ritenuto
in fatto: A. Il 5 ottobre 2019 l’RE 1 ha acquistato da CO 1 un furgone VW T5 per fr. 9'000.– convenendo la riparazione dei danni di carrozzeria a carico del venditore.
B. Con atto di cessione di credito del 7 ottobre 2019 CO 1 ha dichiarato di cedere il proprio credito di fr. 4'521.16 nei confronti dell’A__________ Assicurazioni all’RE 1 L’atto di cessione menzionava che “con la firma della presente il cliente [CO 1] conferma la sua completa soddisfazione in merito alla riparazione da noi effettuata e si impegna personalmente a liqui-dare l’importo sopra indicato [di fr. 4'521.16] entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della fattura, qualora la presente cessione di credito si rendesse per qualsiasi motivo in parte od in tutto inoperante”.
C. Con lettera raccomandata del 14 ottobre 2019 l’RE 1 ha comunicato a CO 1 di essere al corrente che la cessione di credito non era più valida a motivo che quest’ultimo avrebbe chiesto alla propria assicurazione di “chiudere i sinistri”. Essa ha quindi informato CO 1 che avrebbe provveduto alla riparazione del veicolo e che la fattura sarebbe stata a suo carico. Il 24 ottobre 2019 l’RE 1 gli ha fatto pervenire una fattura di fr. 4'521.16 insieme a una lettera d’accompagnamento con cui ne intimava il pagamento “entro e non oltre sette giorni”.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'721.16 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019, indicando quale causa del credito la “Riparazione carrozzeria VWT5 matricola no. __________”.
E. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre 2019 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, il convenuto si .opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 gennaio 2020. Con replica del 20 gennaio 2020 l’RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista. Il giudice di pace ha quindi indetto un’udienza di discussione, tenutasi il 15 maggio 2020.
F. Statuendo con decisione del 18 maggio 2020 il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza e ha rigetto l’opposizione del convenuto limitatamente a fr. 4'521.16 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 e a fr. 73.30 per spese esecutive e di notifica, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante. Contro tale sentenza CO 1 è insorto alla scrivente Camera con un reclamo del 29 maggio 2020, che l’ha accolto con decisione del 20 ottobre 2020 (inc. 14.2020.70), annullando la decisione e rinviando la causa al primo giudice perché emettesse un nuovo giudizio motivato dopo esame degli argomenti fatti valere dalle parti.
G. Statuendo con nuova decisione del 15 dicembre 2020 (inc. 155), il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 300.– a favore del convenuto.
H. Contro la nuova sentenza è insorta questa volta l’RE 1 con un reclamo del 18 dicembre 2020 per “chiedere giustizia”, ossia, implicitamente, per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 26 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 28 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato il 18 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che dall’atto di cessione risulta che CO 1 si è impegnato personalmente a saldare la pretesa di fr. 4'521.16 dell’RE 1 solo qualora la cessione di credito si fosse rilevata inoperante per qualsiasi motivo, ad esempio nel caso di un rifiuto da parte della sua assicurazione di assumere le conseguenze del sinistro. Non avendo l’RE 1, secondo il primo giudice, comprovato l’adempimento di tale condizione, egli ha respinto l’istanza.
Nel reclamo l’RE 1 afferma invece di aver apportato tale prova. Essa produce nuovamente l’e-mail ricevuta dall’assicurazione il 14 ottobre 2019, con un laconico “Perizia ritirata da A__________”, a dimostrazione che a seguito della loro richiesta di risarcimento la stessa aveva rifiutato il pagamento delle riparazioni eseguite. La reclamante evidenzia che tutta la documentazione acclusa a tale e-mail è stata prodotta sin dall’inizio e la prova risiederebbe anche nella sua replica di prima sede in cui chiariva la dinamica del rifiuto del pagamento ricevuto: “[…] l’affermazione che il cliente non ha chiuso i sinistri è falsa. Il perito E__________ B__________ ci informò che non poteva dar seguito al pagamento del danno perché il cliente aveva annullato la richiesta. L’email che è allegata agli atti prova che il debitore ha annullato i sinistri presso l’A__________. Basterebbe inoltre contattare l’assicurazione in causa per appurare la verità”. L’RE 1 allega che proprio su questo punto durante l’udienza di discussione ha avuto luogo un dibattito, in cui CO 1 ha confermato di aver “bloccato” l’assicurazione, venendo meno agli impegni presi per non pagare le franchigie richieste dalla stessa.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con-dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Quando il contratto è sottoposto a una condizione sospensiva, spetta all’escutente dimostrare con documenti che la stessa si è verificata prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 e 4.2; GILLIÉRON, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 40 ad art. 82 LEF).
5.1 Nel caso di specie, già con l’istanza di rigetto l’RE 1 ha affermato che CO 1, in accordo con il suo assicuratore, aveva “annullato” il sinistro così come la perizia già effettuata, allegando l’e-mail del 14 ottobre 2019. Dal canto suo, CO 1 ha sostenuto nelle osservazioni all’istanza che la controparte non aveva comprovato che il credito non era più esigibile nei confronti dell’assicurazione, salvo poi allegare ch’era stato il socio RE 1, contattato dall’assicurazione, ad aver rifiutato che questa si attivasse per la riparazione, tesi smentita con la replica dall’RE 1 Nel verbale d’udienza non figura invero quanto viene asserito dalla reclamante. L’atto menziona infatti semplicemente che “le parti dopo discussioni non giungono a nessun accordo”. Importa invero poco di sapere se è stato CO 1 o l’RE 1 a impedirne l’intervento. In effetti, la cessione di credito prevede che l’escusso sarebbe stato personalmente debitore qualora la stessa si fosse rilevata inoperante “per qualsiasi motivo”. Comunque sia, per la ragione che segue non occorre dilungarsi oltre sulla questione.
5.2 Secondo la giurisprudenza incombe infatti all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5). La pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. Determinante è il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 84 II 651 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.61 del 9 agosto 2019, consid. 5.3, sentenze della CEF.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7 con rinvii).
5.2.1 L’esigibilità del credito è definita anzitutto da quanto convenuto dalle parti (sentenze della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021, consid. 5.4.1 e 14.2019.189 del 27 febbraio 2020 consid. 5.1 con rinvii).
5.2.2 Nel caso in esame, anche ammettendo che l’RE 1 possa vantare una pretesa nei confronti di CO 1 personalmente, essa avrebbe dovuto essere esigibile prima della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 9 novembre 2019. Orbene, secondo l’atto di cessione il credito sarebbe diventato esigibile novanta giorni dopo la data della fattura, la quale risale al 24 ottobre 2019. È quindi manifesto, come sostenuto dall’escusso in prima sede, che il credito non era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo.
5.2.3 Non è poi rilevante che nella lettera che accompagnava la fattura l’RE 1 abbia richiesto il pagamento della stessa “entro e non oltre sette giorni”: a prevalere è infatti il momento dell’esigibilità convenuto dalle parti nella cessione di credito (novanta giorni dopo la data della fattura) e non quella fissata unilateralmente dall’istante.
5.2.4 In definitiva, seppur per altri motivi di quelli esposti dal primo giudice, la decisione impugnata merita conferma nel suo risultato, sicché il reclamo va respinto.
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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