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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.47
Data decisione, Autorità: 28.06.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Accertamento giudiziario dell’inesistenza del credito dell’istante dopo la pronuncia
Incarto n. 14.2021.47
Lugano 28 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.104 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 gennaio 2021 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 1° aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 12 gennaio 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 779'708.– oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 10 marzo 2021, l’istante ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta vi si è opposta sulla scorta di un’istanza di differimento del fallimento prodotta se-duta stante. In replica, l’istante ha contestato tale istanza, che la convenuta ha confermato in duplica.
C. Statuendo con decisione del 22 marzo 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–, ripetibili di fr. 750.– a favore dell’istante e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento e il rinvio della causa al primo giudice perché differisca il fallimento nel senso dei considerandi. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
E. Il 26 aprile 2021, la reclamante ha chiesto “in via (super-)cautelare” l’acquisizione agli atti della decisione emessa il 22 aprile 2021 dalla Cour d’appel d’Aix en Provence e la riforma dell’ordinanza del 9 aprile nel senso della concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, e in via principale l’annullamento della decisione impugnata con revoca del fallimento, protestate tasse, spese e ripetibili in ambedue le sedi. Entro il termine impartitole, la CO 1 non ha presentato osservazioni né al reclamo né all’istanza del 26 aprile.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 23 marzo 2021, il termine d’impugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 28 marzo all’11 aprile: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 14 aprile. Presentato il 1° aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
A sostegno della sua domanda di acquisizione agli atti della decisione emessa il 22 aprile 2021 dalla Cour d’appel d’Aix en Provence e – in via principale – di annullamento della decisione impugnata con revoca del fallimento (sopra ad E) la reclamante si limita a sostenere che in seguito all’estinzione del credito alla base della decisione di fallimento il giudice “non può che pronunciare la revoca del fallimento”. Non si determina tuttavia sugli aspetti processuali della questione, in particolare sul divieto delle nuove conclusioni, dell’allegazione di fatti nuovi e della produzione di nuovi mezzi di prova in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). L’art. 174 cpv. 2 LEF prevede sì un’eccezione a tale divieto (ammessa ai sensi dell’art. 326 cpv. 2 CPC), ma a parte il fatto che le ipotesi contemplate dalla norma non comprendono il caso dell’accertamento dell’inesistenza del credito vantato dall’istante, ad ogni modo l’allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova è possibile solo fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), ovvero, nella fattispecie, fino al 14 aprile 2021 (sopra consid. 1). Tardiva, la richiesta del 26 aprile 2021 va pertanto respinta.
Anche la domanda di annullamento del fallimento contenuta nella richiesta del 26 aprile 2021 va respinta, siccome fondata esclusivamente su un fatto che questa Camera non può prendere in considerazione. A rigore di diritto, essa sarebbe anche inammissibile, in quanto formulata dopo la scadenza del termine di reclamo.
3.1 Tale formalismo potrebbe apparire eccessivo, ma risulta conforme alle scelte del legislatore. Nel diritto esecutivo svizzero, infatti, è possibile e ammesso che una persona fisica o giuridica possa fallire sulla scorta di un credito accertato in una decisione esecutiva oggetto di un ricorso sprovvisto di effetto sospensivo (art. 80 cpv. 1 LEF e 325 cpv. 1 CPC) prima dell’emanazione della decisione sul ricorso. Incombe semmai all’autorità di ricorso, non al giudice del fallimento, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata. Nel caso in esame, il presidente della Cour d’appel d’Aix en Provence ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria della sentenza appellata con decisione del 28 novembre 2018 (doc. C accluso all’istanza di differimento del fallimento). Nella sua qualità di giudice del fallimento, il Pretore non poteva far altro che tenerne conto. Spettava piuttosto alla RE 1 presentare in Francia una nuova istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria facendo presente alla Cour d’appel il rischio di un suo fallimento in Svizzera.
3.2 D’altronde, in caso di estinzione della pretesa dell’istante dopo la pronuncia del fallimento, per annullamento della decisione di merito che l’accerta, pagamento, prescrizione o altro il sistema giuridico svizzero non permette al debitore di ottenere la revoca del fallimento ove non siano dati i presupposti dell’art. 174 LEF. Il legislatore ha anche escluso che fatti e mezzi di prova sorti dopo il passaggio in giudicato della decisione ne possano giustificare la revisione (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC a contrario). L’unica possibilità di revoca del fallimento è quella prevista dall’art. 195 LEF dopo la scadenza del termine d’insinuazione dei crediti.
Con la richiesta del 26 aprile 2021 la reclamante ha rinunciato alla domanda, contenuta nel reclamo, volta a rinviare la causa al primo giudice perché differisca il fallimento in virtù dell’art. 725a CO. Del resto, tale via non è destinata a permettere alla società che ha comunicato un’eccedenza di debiti di aspettare l’esito di un’azione pecuniaria, ma di attuare misure di risanamento. Il differimento è infatti subordinato in particolare all’esistenza di uno stato di effettiva eccedenza di debiti e a concrete prospettive di risanamento, ovvero di eliminazione del sovraindebitamento sulla scorta di un piano di risanamento credibile (sentenza della CEF 14.2020.2 del 16 marzo 2020 consid. 2.1). Nel caso in esame, la stessa reclamante sostiene di non essere eccessivamente indebitata, siccome a parer suo il credito vantato dall’istante non esiste, ed esclude la necessità di misure di risanamento. Anche se la reclamante non vi avesse rinunciato, la domanda contenuta nel reclamo sarebbe dovuta essere respinta.
Con il giudizio odierno, la domanda di annullamento dell’ordinanza del 9 aprile 2021 e di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo diventa senza oggetto.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 500.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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