AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2020.88
Data decisione, Autorità: 08.02.2021, TCA
Titolo: Discussa la questione di sapere se dei disturbi oculari costituivano ancora una conseguenza dell'infortunio assicurato (caduta dalla mountain bike con contusione del volto). Rinvio degli atti per esecuzione di una perizia esterna, a fronte della presenza di pareri spec. contraddittori
Incarto n. 35.2020.88
mm
Lugano 8 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° settembre 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 agosto 2018, RI 1, dipendente dell’__________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto durante una discesa in mountain bike e ha battuto il volto contro il terreno (cfr. doc. 13).
Il 30 agosto 2018, l’assicurato si è rivolto ai sanitari del Pronto soccorso del Servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, i quali hanno diagnosticato la rottura della retina dell’occhio sinistro e fornito le necessarie cure (doc. 9).
Dal 25 settembre 2018 egli ha ripreso il proprio lavoro.
L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità (doc. 19) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di giugno 2019, su indicazione dell’oftalmologo curante, RI 1 ha consultato gli specialisti della Clinica di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________ per valutare il trattamento di una fibroplasia epiretinica all’occhio sinistro (doc. 20). In data 4 dicembre 2019, egli è quindi stato sottoposto a intervento chirurgico (doc. 23).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° aprile 2020, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2019 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio dell’agosto 2018, ritenuto che, da quella data, i disturbi interessanti l’occhio sinistro non avrebbero più costituito una conseguenza naturale di quell’evento (doc. 31).
A seguito dell’opposizione interposta dall’__________ per conto dell’assicurato (doc. 43), in data 1° settembre 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 47).
1.4. Con tempestivo ricorso del 1° ottobre 2020, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che venga accertata l’eziologia infortunistica della patologia interessante l’occhio sinistro, oggetto dell’operazione del 4 dicembre 2019, e che l’CO 1 venga condannato a corrispondere le relative prestazioni, in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta che al parere del medico fiduciario dell’assicuratore possa essere attribuito pieno valore probatorio e ritiene che il giudizio di questa Corte dovrebbe invece fondarsi sulle certificazioni agli atti del suo medico curante specialista (doc. I, p. 9 s.: “L’insorgente non può poi che censurare i referti medici sui quali l’assicurazione fonda la propria contestata posizione. Come emerge dal dossier agli atti, su precisa richiesta dell’assicurazione, a sapere se l’intervento del 4 dicembre 2019 dovuto al morbus pucker fosse in relazione causale con l’infortunio del 4 agosto 2018 il medico interno ha risposto di no, motivando con il fatto che il morbus pucker (epiretinale Fibroplasie) è una malattia e non una conseguenza di un incidente (rapporto 9 marzo 2019). (…). Se non che il suddetto parere medico è stato facilmente smentito dall’assicurato, il quale nell’opposizione alla decisione ha elencato una lista di articoli scientifici che smentivano categoricamente la tesi del medico fiduciario, precisando nei medesimi che il morbus pucker poteva insorgere non solamente in maniera spontanea (malattia), bensì anche a seguito di microlesioni dovute ad esempio a contusioni, rottura della retina o trattamenti laser. Pareri sostenuti anche dal Dr. med. __________, il quale ha stabilito un nesso di causalità tra l’infortunio patito dal ricorrente e l’insorgere del morbus pucker (certificato del 5 maggio 2020). A seguito di quanto sopra il medico fiduciario, e quindi l’assicuratore, ha quindi cambiato versione, ammettendo addirittura che sarebbe “conosciuto che il Morbus pucker si può sviluppare a seguito di microlesioni” ma che ancora non sarebbe comprovato il principio della verosimiglianza preponderante, il principio post hoc, ergo propter hoc non essendo sufficiente a questo fine. Su questo aspetto si rinvia ai considerandi precedenti, qui limitando a ribadire che nel caso concreto era onere dell’assicuratore dimostrare l’estinzione del carattere causale dell’infortunio, causalità che in ogni caso è in tutta evidenza data. Ma non solo. Nel suo parere il medico fiduciario della spettabile CO 1, pur riconoscendo (ora) che il morbus pucker può essere causato da microlesioni, giunge a contestare “… che l’assicurato abbia presentato una contusione (…) bulbare in occasione dell’infortunio …” (decisione su opposizione, consid. 3). Se non che lo stesso medico fiduciario nel referto 29 marzo 2019 asseriva che effettivamente in data 4 agosto 2018 l’assicurato aveva patito una contusione bulbare che gli aveva causato la rottura della retina e la rottura del capillare. (…). In ragione di tutto quanto sopra, a mente dell’assicurato, vi sono sufficienti elementi per ritenere che, contrariamente a quanto asserito dalla spettabile CO 1, l’insorgere del morbus pucker sia causale con l’infortunio patito il 4 agosto 2018.”).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 27 ottobre e 17 novembre 2020, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, riconfermandosi in sostanza nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V e doc. IX + allegati).
L’amministrazione si è espressa in proposito il 9 (doc. VII + allegato), rispettivamente il 30 novembre 2020 (doc. XI + allegato).
Il 4 dicembre 2020, l’avv. RA 1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni (doc. XIII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oculari oggetto dell’intervento operatorio del 4 dicembre 2019, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi all’occhio sinistro, oggetto dell’intervento chirurgico del mese di dicembre 2019, facendo capo al parere del suo oftalmologo di fiducia (cfr. doc. 47, p. 4 s.).
In effetti, con apprezzamento del 9 marzo 2020, la dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e chirurgia oftalmologica, preso atto del contenuto dei referti della Clinica di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________ (nosocomio dove l’assicurato è stato operato nel dicembre 2019), ha sostenuto che la diagnosticata fibroplasia epiretinica è di natura morbosa e non infortunistica (doc. 26).
Da notare che la stessa dott.ssa __________, nel marzo 2019, aveva consigliato all’amministrazione di assumere i costi delle cure iniziali (laser-retinopessia) “kulanterweise”, ammettendo che la foratura della retina e l’emorragia siano effettivamente insorti in occasione dell’infortunio, ma refertati soltanto più tardi (doc. 19).
Unitamente all’opposizione, è stato prodotto un rapporto del medico curante specialista dell’assicurato, dott. __________, spec. FMH in oftalmologia, il quale ha attestato che “tutti i controlli del paziente sopraccitato nel nostro Centro sono dovuti alla conseguenza dell’incidente con contusio bulbare all’occhio sinistro. È conosciuto che un morbus pucker si può sviluppare a seguito di microlesioni dopo una contusione bulbare. Il morbus pucker all’occhio sinistro si è sviluppato solo dopo l’incidente.” (doc. 43, p. 9).
Interpellata dall’amministrazione, con apprezzamento del 3 agosto 2020, la dott.ssa __________ ha sostenuto che non vi è alcun nesso di causalità tra la nota caduta e i disturbi oculari curati a far tempo dal 30 agosto 2018, sottolineando l’assenza di reperti clinici refertati immediatamente dopo il sinistro dimostranti una rilevante contusione oculare diretta. L’insorgenza del danno alla salute diagnosticato a margine del consulto del 30 agosto 2018, avrebbe presupposto l’intervento di un forte trauma bulbare, il quale avrebbe però comportato sintomi tali da costringere il paziente a consultare immediatamente uno specialista (doc. 46).
In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dott. __________, con il quale ha confermato di aver visto il paziente “… la prima volta il 18.09.2018 nella mia consultazione a seguito di una contusione bulbare all’occhio sinistro, successo il 04.08.2018 con la bicicletta. Dopo l’incidente il paziente era in cura all’Ospedale __________. A causa della lesione retinica si è effettuata una vitrectomia e una fotocoagulazione con laser. A seguito delle terapie necessarie si è sviluppata una membrana epiretinica all’OS. La membrana epiretinica è una conosciuta complicazione dopo fotocoagulazione, trauma o lesioni retiniche. C’è una chiara coincidenza tra membrana epiretinica e trauma oculare. A seguito dell’incidente sono indicati dei controlli oculistici regolari indeterminati, come pure per la fibroplasia epiretinica. Anche se un Pucker maculare può svilupparsi senza incidente, in questo caso lo stesso è strettamente da ricollegare alle conseguenze dell’incidente.” (doc. C).
Con apprezzamento datato 6 novembre 2020, la dott.ssa __________ ha dichiarato che la degenerazione della retina con progrediente foratura e fibroplasia epiretinica dell’occhio sinistro è, con verosimiglianza preponderante, conseguenza di una malattia e non di un infortunio. A suo avviso, la degenerazione della retina è preesistente al trauma ed è stata diagnosticata a margine della prima consultazione. Data questa patologia possono prodursi – anche senza trauma – dei fori nella retina e anche dopo trattamento chirurgico una fibroplasia epiretinica. Si tratta insomma di una progressione dell’affezione degenerativa della retina (doc. VII 1).
Nel mese di novembre 2020, RI 1 ha consultato il Prof. dott. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, Caposervizio di chirurgia vitreoretinica presso l’Ospedale cantonale di __________. Circa l’eziologia dei disturbi in discussione, egli ha ritenuto “… poco probabile una causa idiopatica visto le importanti lacerazioni retiniche e che l’esteso trattamento con laser possa essere considerato quale evento scatenante. Nonostante la miopia sia una causa frequente di lacerazioni retiniche ritengo che il contesto temporale nel quale si è verificato l’incidente poche settimane prima delle lacerazioni suggerisca con probabilità preponderante un legame causale tra l’incidente e la formazione delle lacerazioni.” (doc. doc. D, p. 2).
Con apprezzamento del 27 novembre 2020, l’oftalmologa di fiducia dell’CO 1 ha affermato di non poter condividere l’opinione del Prof. __________ e ha ribadito che, a suo avviso, le lacerazioni periferiche della retina sono insorte, con verosimiglianza preponderante, nel quadro di una malattia retinica. In questo contesto, ella ha in particolare sottolineato la circostanza che non sarebbe documentato un trauma adeguato a causare simili lacerazioni (doc. XI 1).
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Nel caso sub judice, il TCA non può confermare la decisione su opposizione impugnata che ha negato a decorrere dal 1° dicembre 2019 il diritto a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico dell’agosto 2018 e, in ultima analisi, l’assunzione dell’intervento chirurgico eseguito il 4 dicembre 2019.
In effetti, in merito alla questione riguardante l’eziologia della fibroplasia epiretinica, agli atti figurano referti contraddittori –, da una parte, gli apprezzamenti dell’oftalmologa dott.ssa __________, dall’altra, quelli elaborati dai dottori __________ e __________, specialisti privatamente consultati dall’insorgente - che non consentono a questa Corte di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.
Del resto, a proposito della valutazione enunciata dall’oftalmologa fiduciaria, questa Corte non può esimersi dal notare una certa contraddittorietà, nella misura in cui, con apprezzamento del 1° aprile 2019, non ha potuto escludere che a margine dell’infortunio in questione il ricorrente avesse effettivamente riportato una contusione oculare a sinistra con foratura della retina ed emorragia (poi diagnosticate soltanto più tardi), suggerendo quindi all’amministrazione di assumere i relativi costi di trattamento, mentre in un secondo tempo ella ha negato ab initio un qualsiasi ruolo causale allo stesso evento, ritenuto essere inadeguato a provocare le lesioni riscontrate.
In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.10. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul parere del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto ad accertare l’eziologia, morbosa oppure traumatica, dei disturbi interessanti l’occhio sinistro dell’assicurato, che sono stati oggetto dell’intervento chirurgico del 4 dicembre 2019. In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione definirà di nuovo il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2019.
2.11. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster