AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.104
Data decisione, Autorità: 28.06.2021, CEF
Titolo: Precetti esecutivi. Ricorso unico di due coniugi contro due precetti esecutivi emessi nei loro confronti singolarmente. Termine per emendare il ricorso non rispettato. Irricevibilità
Incarto n. 15.2020.104
Lugano 28 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2020 di
RI 2, __________ RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 29 settembre 2020 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente, rispettivamente del ricorrente, dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RI 2 per l’incasso di spese giudiziarie del Tribunale federale di fr. 500.–, oltre a interessi e spese, e con un__________) di stessa data il marito RI 1 per altre spese giudiziarie di fr. 20'100.– (relative a 49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;
che la moglie ha interposto opposizione al precetto esecutivo, mentre il curatore del marito no;
che con unico ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 e RI 2 hanno chiesto alla Camera di annullare ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospensione procedurale fin all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e federali”, di addossare le spese al Cantone, d’infliggere multe disciplinari ai curatori del marito, al suo patrocinatore nella procedura d’istituzione della curatela e al presidente dell’autorità di protezione, e di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’inconvenienza e rimborso di spese redazionali;
che con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;
che avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_895/2020);
che con sentenza del 28 aprile 2021, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile;
che non avendo RI 2 dato seguito all’invito contenuto nell’ordinanza del 13 ottobre 2020 né entro il termine impartito (non sospeso dal ricorso al Tribunale federale, cui non è stato concesso effetto sospensivo), né entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza del 28 aprile 2021, il ricorso va dichiarato irricevibile secondo l’avvertenza figurante al dispositivo n. 2 dell’ordinanza cantonale;
che il ricorso di RI 1 è pure irricevibile, siccome non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.
Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione a:
– avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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