AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.155
Data decisione, Autorità: 25.06.2021, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione promossa al foro del sequestro. Annullamento del sequestro. Competenza territoriale del giudice del rigetto
Incarto n. 14.2020.155
Lugano 25 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.1615 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 aprile 2020 dalla
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 __________)
giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2020 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 febbraio 2020 l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare nei confronti di CO 1 il sequestro della quota di comproprietà B di ¼ della particella n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza di due suoi crediti verso il debitore, il primo di fr. 5'000.– oltre agli interessi dell’1% dal 30 settembre 2019 (fondato sul contratto di mutuo del 17 settembre 2019) e il secondo di fr. 105'029.– oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (per onorari e spese relativi al mandato conferito all’amministratore della successione fu __________, così come da fattura del 14 settembre 2019, dedotti gli acconti). Quale causa di sequestro l’RE 1 ha indicato l’irreperibilità del debitore, probabilmente residente in Giappone, e le trattative per la vendita del fondo sequestrato. Lo stesso giorno il Pretore ha decretato il sequestro nei termini richiesti.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 105'029.05 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 (indicando quale motivo del credito: “convalida del sequestro n. __________ onorari e spese relativi al mandato conferito dall’amministratore della successione fu __________ così come da fattura del 14 settembre 2019, dedotti gli acconti”) e fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019 (per “Contratto di prestito”).
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 aprile 2020 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’8 giugno 2020. Mediante decisione del 17 settembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 900.– a favore del convenuto.
D. Statuendo con decisione dello stesso 17 settembre 2020 nella causa SO.2020.1210, il Pretore ha accolto l’opposizione interposta da CO 1 al sequestro del 20 febbraio 2020 e l’ha annullato.
E. Contro la sentenza appena citata, l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con decisione del 5 marzo 2021 la scrivente Camera ha respinto il reclamo (inc. 14.2020.156). La decisione è passata in giudicato.
F. Avverso la sentenza di reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione (sopra ad C) l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento parziale dell’istanza fino a concorrenza di fr. 5'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 30 settembre 2019, protestate spese e ripetibili. Il 28 ottobre 2020 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione e assegnato alla reclamante dieci giorni per ver-sare sul conto del Tribunale fr. 900.– in garanzia delle ripetibili poste a suo carico in prima sede.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 21 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il foro esecutivo del sequestro giusta l’art. 52 LEF era venuto meno con la revoca, lo stesso giorno, del sequestro e che siccome il convenuto aveva dimora abituale a ___________ la competenza ratione loci della Pretura non era comunque data, sicché ha dichiarato irricevibile l’istanza di rigetto dell’opposizione. Per abbondanza, il primo giudice ha rilevato che l’istanza sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso, sia per quanto attiene all’importo di fr. 105'029.05 basato sul contratto di divisione ereditaria e su due fatture, sia per quanto concerne la somma di fr. 5'000.– derivante dal contratto di prestito, in difetto di una prova della consegna della somma mutuata al convenuto, il quale ne contestava la ricezione.
Per quanto attiene alla competenza ratione loci, nel reclamo l’RE 1 rileva di aver tempestivamente impugnato la decisione con cui il Pretore aveva accolto l’opposizione al sequestro annullandolo, sicché ritiene che il foro dell’art. 52 LEF non sia decaduto finché la decisione d’annullamento del sequestro non è passata in giudicato, onde la ricevibilità dell’istanza di rigetto dell’opposizione, a torto negata dal primo giudice. Nel merito, la reclamante contesta la motivazione addizionale del Pretore limitatamente alla reiezione dell’istanza di rigetto per il rimborso del prestito di fr. 5'000.–.
Non si disconosce, invero, che il foro del sequestro si perpetua finché la misura non è stata definitivamente annullata (sentenza della CEF 14.2020.72 del 21 settembre 2020 pagg. 3-4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 85 ad art. 278 LEF). Nel caso in esame, tuttavia, la decisione di revoca del sequestro è nel frattempo passata in giudicato (sopra ad D) di modo che il foro dell’art. 52 LEF è decaduto (Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 52 LEF). La reclamante non ha d’altronde contestato l’accertamento del Pretore secondo cui CO 1 aveva dimora abituale a _________, sicché la competenza ratione loci della Pretura non era comunque data. Ad ogni modo il precetto esecutivo non risulta essere stato emesso al domicilio dell’escusso in Ticino, siccome su quell’atto egli risulta “senza indirizzo (Giappone)” (doc. A accluso all’istanza). E un eventuale successivo cambio di domicilio dopo l’emissione del precetto esecutivo è senza rilievo per la questione della competenza territoriale del giudice del rigetto ove il foro iniziale sia un foro speciale (come quello del sequestro), l’art. 53 LEF essendo applicabile unicamente al foro del domicilio giusta l’art. 46 LEF (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 10 ad art. 84 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 52 e n. 9-10 ad art. 53). La decisione impugnata va quindi confermata, ancorché per altri motivi.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Stante la conferma della decisione impugnata, la somma di fr. 900.– depositata dalla reclamante sul conto del Tribunale va versata alla controparte in pagamento delle ripetibili di prima sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
La somma di fr. 900.– depositata sul conto del Tribunale è versata a CO 1 in pagamento delle ripetibili di prima sede.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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