AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.86
Data decisione, Autorità: 28.06.2021, CEF
Ricorso: TF 5A_612/2021
Titolo: Autofallimento. Stralcio della causa in seguito al ritiro della domanda. Irricevibilità del successivo reclamo contro il decreto di stralcio
RE 1
Incarto n. 14.2021.86
Lugano 28 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.388 (autofallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 maggio 2021 da
RE 1
giudicando sul reclamo 16 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione di stralcio emessa il 14 giugno 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che all’udienza del 14 giugno 2021, RE 1, udito le spiegazioni del Pretore aggiunto sui presupposti per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento, ha ritirato la domanda, motivo per cui il giudice ha stralciato la causa dal ruolo, rinunciando a prelevare spese;
che con il reclamo in esame RE 1 è insorto contro la decisione con cui il Pretore aggiunto ha “negato verbalmente il [suo] ottenimento al fallimento personale”; chiedendo la concessione dell’effetto sospensivo per quanto attiene al pignoramento delle prestazioni della sua cassa pensione;
che tuttavia il reclamante perde di vista che in realtà il Pretore aggiunto non ha respinto la sua domanda di autofallimento, ma l’ha stralciata dal ruolo in virtù dell’art. 241 CPC dopo che l’istante l’aveva ritirata in occasione dell’udienza del 14 giugno 2021;
che contro il decreto di stralcio per desistenza non è aperta la via del reclamo (tranne sulla questione delle spese processuali), bensì soltanto quella della revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2-1.3);
che il reclamo in esame è pertanto irricevibile, come pure la domanda di effetto sospensivo;
che le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster