AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.93
Data decisione, Autorità: 23.06.2021, TRAM
Titolo: Ricorso per denegata giustizia
Incarto n. 52.2021.93
Lugano 23 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2021 per denegata giustizia di
RI 1 patrocinato da PA 1
contro
l'operato del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, che non ha ancora evaso la sua domanda di naturalizzazione presentata il 19 agosto 2015;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 19 agosto 2015 il cittadino tedesco RI 1 (1970), titolare di un permesso di domicilio e residente a __________ dal 1° novembre 2006 al 30 novembre 2010 e ininterrottamente dal 9 settembre 2011, ha depositato presso la locale cancelleria comunale una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, per sé e in favore dei figli __________ __________ (__________ 2006) e __________ (__________ 2009), allegando la documentazione richiesta.
RI 1 è professore ordinario presso la Facoltà di scienze economiche e direttore del Master __________ dell'Università della Svizzera italiana (USI).
La moglie connazionale __________ (1977), con la quale ha avuto __________ e __________, risiede in Germania.
b. Il 25 ottobre 2016 l'Ufficio controllo abitanti (UCA) di __________ ha convocato RI 1 allo scopo di regolare la residenza dei figli in quanto questi ultimi non vivevano a quel momento nel Comune, ritenendo pertanto che non potessero essere compresi nella domanda di cittadinanza. Con scritto del 4 novembre 2016 RI 1 ha tuttavia ribadito che la sua procedura di naturalizzazione doveva includere anche i figli, con i quali viveva dal 2012/2013 e sui quali aveva l'autorità parentale, poiché il centro dei loro interessi si trovava sempre nel nostro Cantone, sebbene dal settembre 2015 soggiornassero temporaneamente in Germania presso la madre per motivi medici e scolastici.
c. Il 14 febbraio 2017 l'Ufficio della migrazione ha comunicato all'UCA che __________ e __________ risultavano partiti per l'estero a decorrere dal 30 settembre 2015.
Il giorno successivo, l'UCA ha quindi informato RI 1 di avere registrato la partenza dei figli dal Comune, di modo che non potevano essere inclusi nella domanda di cittadinanza.
d. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità dell'istante, il 21 marzo 2017 il Municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 2384 proponendo la concessione dell'attinenza a RI 1, successivamente demandato per esame alla Commissione delle petizioni, che il 4 aprile 2017 ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.
Nel frattempo, il 23 marzo 2017, il Municipio ha comunicato a RI 1 che la sua pratica di attinenza comunale proseguiva il suo corso e che sarebbe stata decisa dal Legislativo già in occasione della seduta prevista nel corso del mese di aprile 2017.
e. Il 24 aprile 2017, alla presenza di 27 membri su 30, il Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il messaggio municipale n. 2384 relativo all'attinenza comunale di RI 1. La risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale il 26 aprile 2017.
Il 19 giugno 2017 il Municipio di CO 1 ha comunicato a RI 1 che il 24 aprile 2017 il Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale con 27 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.
f. L'11 agosto 2017 l'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni, ha quindi proposto all'Autorità federale, rappresentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il rilascio dell'autorizzazione a divenire cittadino svizzero a RI 1, che è stata concessa l'11 luglio 2018 ed è valida fino all'11 luglio 2021.
B. a. Con sentenza del 24 maggio 2019 (n. 52.2018.13) il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso presentato da RI 1 e trasmesso gli atti alle Autorità del Comune di __________, affinché si pronunciassero senza indugio sulla domanda volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri introdotta da RI 1 il 19 agosto 2015 in favore dei figli.
b. Il 24 luglio 2019 il Municipio di __________ ha quindi licenziato i messaggi nn. __________ e __________, proponendo di non concedere l'attinenza comunale a __________ e a __________. Il 24 luglio 2020 la Commissione delle petizioni ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.
Il 14 settembre 2020, alla presenza di 26 membri su 30, il Consiglio comunale di __________ ha approvato con 23 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti, i messaggi municipali nn. __________ e __________. La risoluzione, pubblicata all'albo comunale il 17 settembre 2020, è stata impugnata dinnanzi al Consiglio. La causa è tuttora pendente.
c. Il 5 ottobre 2020, il Municipio di __________ ha iscritto __________ e __________ nel ruolo della popolazione di quel Comune con effetto retroattivo a partire dal 23 ottobre 2019, data corrispondente a quella riportata sul loro permesso di domicilio. Anche tale decisione è stata impugnata dinnanzi al Consiglio, dove la vertenza è ancora pendente.
C. Il 6 novembre 2020 il patrocinatore di RI 1 ha sollecitato il Gran Consiglio ad evadere la propria domanda di naturalizzazione depositata il 19 agosto 2015.
Il 3 febbraio 2021 l'Ufficio dello stato civile Servizio naturalizzazioni, al quale il Legislativo cantonale aveva girato la richiesta, gli ha comunicato quanto segue:
Egregio Avv. PA 1,
facciamo riferimento al suo scritto 6 novembre 2020 (vs. inc. __________) relativo al naturalizzando citato a margine.
Rileviamo che è attualmente pendente un ricorso presso il Consiglio di Stato avverso la decisione 14 settembre 2020 del Consiglio comunale di __________, con la quale è stata rifiutata la concessione dell'attinenza comunale ai figli del signor RI 1. Tenuto conto di quanto precede non risulta quindi possibile, come da lei richiesto, far proseguire singolarmente la domanda di naturalizzazione del signor RI 1 fintanto che non vi sarà una decisione cresciuta in giudicato concernente la situazione dei figli per rapporto alla procedura inoltrata dal suo patrocinato. Teniamo inoltre ad informarla che l'autorizzazione federale per la procedura in corso è già stata rilasciata. La stessa verrà a scadere l'11 luglio 2021.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale complemento d'informazione e cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.
D. Preso atto del contenuto di tale scritto, RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di accertare l'esistenza di un diniego di giustizia formale e materiale nella gestione dell'incarto relativo alla sua domanda di naturalizzazione presentata il 19 agosto 2015 e di fare ordine al Gran Consiglio di evaderla.
Ritiene che il principio di celerità nell'evasione della sua domanda, attualmente pendente presso il Servizio naturalizzazioni, sia stato violato in quanto la richiesta può essere decisa autonomamente da quella dei figli, tenuto pure conto del fatto che per legge il Gran Consiglio deve evaderla entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione federale, quest'ultima perdendo di validità alla scadenza di tale termine.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Gran Consiglio, allegando la presa di posizione del Servizio naturalizzazioni.
Il Legislativo cantonale segnala di non poter pronunciarsi sulla domanda, non essendogli stato ancora trasmesso il preavviso dell'Autorità cantonale e non disponendo del potere coercitivo necessario per sollecitare o imporre al Servizio naturalizzazioni di procedere con i propri incombenti.
Rileva comunque che nell'ambito delle procedure di naturalizzazione la legislazione federale e cantonale non stabilisce esplicitamente termini specifici per l'evasione delle stesse e che comunque l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità federale può essere prorogata alla sua scadenza.
Considerato, in diritto
Preliminarmente, occorre comunque verificare la competenza della Corte a chinarsi sul ricorso per denegata giustizia introdotto da RI 1.
L'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).
2.2. Ritenuto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito di una decisione del Gran Consiglio in materia di cittadinanza cantonale è retta dall'art. 41a cpv. 3 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100), la medesima dovrebbe essere quindi data anche nella presente fattispecie, visto che riguarda la questione di sapere se il Gran Consiglio ha commesso un diniego di giustizia nella gestione dell'incarto dipendente dalla domanda di cittadinanza cantonale di RI 1.
Sennonché, bisogna considerare quanto segue.
2.3.
2.3.1. L'art. 18 cpv. 1 LCCit - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 44 LCCit - dispone che una volta concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale (l'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni: cfr. art. 15 del regolamento del 13 dicembre 2017 della LCCit [RLCCit; RL 141.110]) trasmette la domanda all'autorità federale con il suo preavviso. Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, l'art. 19 cpv. 1 LCCit sancisce che il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.
Tale iter procedurale è ulteriormente precisato dall'art. 16 cpv. 1 RLCCit secondo cui, una volta concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale.
2.3.2. Come accennato in narrativa, il 19 agosto 2015 RI 1 ha depositato presso la cancelleria comunale di __________ una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri. Il 24 aprile 2017 il Consiglio comunale gli ha concesso l'attinenza comunale e l'11 agosto 2017 il Servizio naturalizzazioni ha trasmesso gli atti alla SEM, che gli ha rilasciato l'autorizzazione federale l'11 luglio 2018, valida fino all'11 luglio 2021.
Preso atto che il 6 novembre 2020 RI 1 aveva sollecitato l'evasione della propria domanda di naturalizzazione, il 3 febbraio 2021 il Servizio naturalizzazioni gli ha comunicato che la stessa non poteva essere fatta proseguire fintanto che non vi sarebbe stata una decisione cresciuta in giudicato concernente quella dei suoi figli, essendo stata impugnata al Consiglio di Stato dove era ancora pendente. Da qui il suo ricorso per denegata giustizia inoltrato il 1° marzo 2021 da RI 1 a questo Tribunale. Sennonché, alla luce dei fatti appena illustrati, si deve ritenere che il Gran Consiglio non è ancora stato investito della procedura di naturalizzazione concernente il ricorrente. Infatti, sebbene la SEM abbia rilasciato la relativa autorizzazione già l'11 luglio 2018, la procedura continua ad essere ferma presso il Servizio naturalizzazioni ed è ben lungi dall'essere terminata. Lo dimostra il fatto che attualmente non è stato ancora allestito un messaggio governativo all'indirizzo del Parlamento cantonale, il quale non si trova dunque attualmente in grado di adottare una qualsiasi decisione sul tema. Il Legislativo cantonale non dispone d'altra parte del potere coercitivo necessario per imporre ad un ufficio dell'amministrazione cantonale di procedere con i propri incombenti.
2.3.3. È quindi a torto che l'insorgente insorge ora contro l'operato del Gran Consiglio per non avere portato avanti ed evaso la richiesta di conferimento della cittadinanza cantonale.
Il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto rivolgersi direttamente al Servizio naturalizzazioni dell'Ufficio dello stato civile ponendogli un ultimo termine per fare avanzare la procedura e, in caso di insuccesso, all'Autorità gerarchicamente superiore rappresentata dal Consiglio di Stato conformemente all'art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001 (RL 172.210).
Certo, il Servizio naturalizzazioni era stato messo al corrente dello scritto di sollecito del 6 novembre 2020 di RI 1, giratogli dal Gran Consiglio cui era stato indirizzato, e si era già espresso in merito il 3 febbraio 2021. D'altra parte, l'interessato non ha mai diffidato alcuna Autorità cantonale ad evadere la sua domanda entro un congruo termine, ciò che ha fatto soltanto con il ricorso per denegata giustizia al Tribunale.
2.3.4. Per economia di giudizio, il Tribunale trasmette pertanto gli atti di causa direttamente al Consiglio di Stato, affinché intervenga presso l'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni, per indurlo a procedere nei propri incombenti, ritenuto che la domanda di naturalizzazione di RI 1 può essere senz'altro trattata autonomamente da quella dei figli e questo indipendentemente dall'esito del ricorso che li concerne. In effetti, l'art. 33 della legge federale sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (vLCit) nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 - applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 (RS 141.0) - dispone soltanto che i figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione.
Va comunque osservato, per completezza, che la scadenza dell'autorizzazione federale fissata all'11 luglio 2021 non compromette la procedura di naturalizzazione pendente, la durata dell'autorizzazione concessa dall'Autorità federale, della durata di tre anni, potendo essere prorogata come prevede l'art. 13 cpv. 3 vLCit.
3.2. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 800.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
con annesso il ricorso.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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