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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2021.76
Data decisione, Autorità: 28.06.2021, CEF
Titolo: Minimo di esistenza. Contestazione di una decisione di trattenuta sulla rendita AVS della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Revisione del pignoramento
Incarto n. 15.2021.76
Lugano 28 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 21 giugno 2021 da
RI 1 per indirizzo a
contro
la decisione di trattenuta di parte della rendita AVS emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in risposta allo scritto 12 aprile 2021 dell’assicurato RI 1, il 19 aprile 2021 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha confermato la trattenuta (di fr. 1'000.– mensili fino ad estinzione totale dello scoperto di fr. 30'590.45, v. scritto 8 giugno 2021 della stessa Cassa, acclusa al ricorso quale doc. E) sulla sua rendita AVS (di fr. 2'350.– mensili), ritenendo passata in giudicato la decisione 11 gennaio 2021 di compensazione dei crediti della Cassa con rendite e assegni per grandi invalidi giusta l’art. 20 cpv. 2 LAVS e ricordando che tale compensazione è possibile a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione non sia intaccato;
che con un “ricorso” del 21 giugno 2021 indirizzato a questa Camera per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 si aggrava contro la “decisione” emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG chiedendo ch’essa sia tenuta a restituirgli le quattro trattenute per i mesi da aprile a luglio 2021 di fr. 1'000.– ciascuna;
che il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è dato contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione, di un ufficio dei fallimenti o di un altro organo di esecuzione e fallimento quali l’assemblea dei creditori nel fallimento e nel concordato, l’amministrazione speciale del fallimento, il commissario o il liquidatore nel concordato (art. 1 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG non è un organo di esecuzione e fallimenti ai sensi delle norme appena ricordate, sicché le sue decisioni non sono impugnabili mediante un ricorso a questa Camera giusta l’art. 17 LEF, bensì con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca, RL 178.100]);
che il ricorso in esame è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che lo scritto del 12 aprile 2021 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG non è una decisione bensì la conferma di una precedente decisione (dell’11 gennaio 2021) presumibilmente passata in giudicato;
che, ciò posto, l’UE di Lugano interpellerà la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per determinare a quanto ammonta la trattenuta (la decisione dell’11 gennaio 2021 non è agli atti e non risulta essere stata comunicata all’UE) e da quando è in vigore e procederà se del caso alla revisione del calcolo del minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) nell’esecuzione n. __________, computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente gli viene versato;
che in caso di revisione l’UE verificherà inoltre se RI 1 è davvero domiciliato a __________, dato che secondo una dichiarazione dell’Ufficio della migrazione del 18 gennaio 2021 egli risulta essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre 2020, sicché il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
L’Ufficio d’esecuzione di Lugano è invitato a procedere agli accertamenti indicati nei considerandi.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione ad .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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