AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.198
Data decisione, Autorità: 24.06.2021, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura per la fornitura di energia elettrica. Contestazione della ricezione. Prova della notifica
Incarto n. 14.2020.198
Lugano 24 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 ottobre 2020 dalla
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la RE 1 (in seguito: “RE 1”) – società anonima dal 2014 interamente in mano pubblica e attiva nel settore della fornitura di energia elettrica – ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 14'515.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2019 (indicando quale causa del credito: “residuo fattura del 15.05.2019 per fornitura di energia elettrica, stabile Ristorante e Negozio PTP, ”), fr. 213.70 (per “interessi conteggiati sino al 30.09.2019”), fr. 300.– (per “indennità art. 104 CO”) e fr. 27.30 (per “spesa UE R”).
B. Il 16 ottobre 2019 CO 1 ha interposto “opposizione totale” al precetto esecutivo aggiungendo di proprio pugno la formula “non ritorno a miglior fortuna”. Con decisione del 18 febbraio 2020 (inc. __________) il Pretore del Distretto di Bellinzona non ha ammesso l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna, mantenendo per contro quella totale interposta contro i crediti indicati nel precetto esecutivo. Con istanza del 9 ottobre 2020 la RE 1 ne ha quindi chiesto il rigetto definitivo alla medesima Pretura. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11 novembre 2020.
C. Statuendo con decisione del 26 novembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di complessivi fr. 140.– e un’indennità di fr. 20.– a favore del convenuto.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Invitato a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 30 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata il Pretore ha osservato come la sentenza del 18 febbraio 2020 prodotta dall’istante, con cui non è stata ammessa l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna, non costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione, pur adempiendo formalmente i presupposti sanciti dall’art. 80 cpv. 1 LEF, dal momento che non condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro. A mente sua, nemmeno gli altri documenti prodotti dalla RE 1 – considerati sia nel loro insieme sia singolarmente – assurgono a un valido riconoscimento di debito, dato che nessuno di essi riporta la firma del convenuto. Essendo poi il fallimento dell’escusso stato sospeso per mancanza di attivo il 21 giugno 2019, il Pretore ha osservato che la procedente non può nemmeno far valere la propria pretesa sulla scorta di un attestato di carenza di beni (art. 265 cpv. 1 LEF). Onde la reiezione dell’istanza.
Nel reclamo la RE 1 si duole che il Pretore non si è avveduto che il titolo di rigetto da essa invocato non è la sua decisione del 18 febbraio 2020, bensì la fattura del 15 maggio 2019 – peraltro indicata espressamente sul precetto esecutivo – relativa alla fornitura di energia elettrica e passata in giudicato, come si evince dal certificato rilasciato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. A suo dire il primo giudice è pertanto incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e di conseguenza in un’applicazione errata del diritto, tali da rendere arbitraria la conclusione cui è giunto.
Vero è che il Pretore ha fondato la propria motivazione sul presupposto che “l’istante chiede[va] il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della sopracitata decisione 18.02.2020 di questa Pretura, che versa agli atti” (v. sentenza impugnata, pag. 2), quando in realtà il titolo di credito invocato dalla creditrice nel precetto esecutivo – e ribadito nell’istanza – è la fattura del 15 maggio 2019 relativa alla fornitura di energia elettrica. A quest’ultima egli ha fatto però solo un breve accenno conclusivo per decretare che nessuno dei documenti prodotti poteva costituire un valido riconoscimento di debito in assenza della firma del convenuto.
Ora, l’omissione di determinarsi sulla (vera) motivazione contenuta nell’istanza costituisce una violazione del diritto di essere sentita dell’istante, che giustificherebbe di principio l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione degli atti al primo giudice per nuova decisione previo esame del titolo invocato dalla RE 1. Nel caso specifico il rinvio non si rende però necessario, siccome la reclamante ha postulato in via principale l’accoglimento dell’istanza e solo in via subordinata la retrocessione degli atti al Pretore. La causa è d’altronde matura per il giudizio e pone solo la questione dell’esame di una parte della documentazione già agli atti e delle eccezioni sollevate dal convenuto in prima sede – peraltro interamente centrate sulla fattura vantata dalla creditrice – sicché nulla osta a statuire senza indugio sul reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
6.1 Nella fattispecie, l’istante sostiene che la “fattura” n. __________ di fr. 20'786.95 da essa emessa il 15 maggio 2019 nei confronti di CO 1 per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2019 (doc. D accluso all’istanza) costituisce una decisione amministrativa ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, poiché trattandosi della prestazione di un servizio di utilità pubblica, il rapporto tra l’utente e il prestatore è retto dal diritto pubblico anche se il servizio è stato dato in concessione a un ente di diritto privato. Richiama al riguardo l’art. 40 della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP, RL 181.200), secondo il quale le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
6.1.1 L’istante non ha invero provato di essere un’azienda concessionaria nel senso della LMSP. La questione può comunque essere lasciata aperta, visto che la “fattura” non risulta essere stata notificata al convenuto (sotto consid. 6.2 segg.).
6.1.2 A futura memoria, occorre rilevare che la LMSP è stata nel frattempo abrogata, il 1° luglio 2019, e che il nuovo quadro giuridico di cui è stato dotato il settore dell’approvvigionamento di base in elettricità non è del tutto chiaro sulle relazioni giuridiche tra i diversi attori, in particolare per quanto attiene ai costi delle forniture di elettricità (v. Martin Föhse, Grundversorgung mit Strom – ein Überblick zu Rechtsverhältnissen und Zuständigkeiten PJA 2018, 1242 ad III/C). Il Tribunale cantonale vallesano ha per esempio statuito che un’entità giuridica di diritto privato detenuta da un comune, che le ha concesso la gestione della sua rete di distribuzione, in assenza di una base legale federale, cantonale o comunale non è autorizzata a emanare decisioni amministrative per l’incasso delle sue fatture, a prescindere dal fatto che la relazione giuridica tra gestore e utente è retta dal diritto pubblico. Ha quindi negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alla “decisione” emessa dal gestore privato sulla scorta delle proprie condizioni generali (RVJ 2019, 286 segg.). Il Tribunale amministrativo bernese, da parte sua, ha giudicato che i gestori privati devono far valere i loro crediti pecuniari verso utenti mediante azione alla prefettura giusta l’art. 88 lett. e LPJA (JAB 2018, 259 segg.). La Camera non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sulla nuova situazione nel Cantone Ticino.
6.2 Il problema è che nelle proprie osservazioni all’istanza il convenuto ha sostenuto di non aver mai ricevuto la fattura menzionata nel precetto esecutivo, bensì un’altra – avente lo stesso numero di riferimento – che indica un saldo di fr. 14'515.95 a favore della creditrice e si riferisce alla fornitura di energia elettrica per il pe-riodo da novembre 2016 a marzo 2019, rilevata da un terzo contatore di cui egli dice di non aver saputo dell’esistenza. CO 1 ha allegato di aver interposto reclamo contro la seconda fattura entro il termine di trenta giorni senza tuttavia ottenere una decisione da parte dell’istante, che a suo dire gli avrebbe invece proposto, con uno scritto del 17 luglio 2019, di “liquidare la pendenza” versando la metà dell’importo. A sostegno delle proprie affermazioni l’escusso ha prodotto sia il reclamo del 18 giugno 2019 presentato alla RE 1 avverso la seconda fattura di fr. 14'515.95 (doc. 1) sia la risposta del 5 agosto 2019 con la quale ha rifiutato lo sconto offerto dalla società creditrice. Allega altresì di non aver mai ricevuto, prima del mese di maggio 2019, alcun conteggio né qualsivoglia richiamo o diffida. Non avendo potuto contestare una fattura mai pervenutagli, il convenuto è del parere che quella indicata sul precetto esecutivo non può costituire un valido titolo di rigetto dell’opposizione.
6.3 Orbene, non emerge dai documenti agli atti la prova della notifica della fattura sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. E poiché il destinatario ne ha espressamente contestato la ricezione, incombeva alla RE 1, nella sua qualità di autorità notificatrice, dimostrare di averla validamente trasmessa all’interessato. Sennonché essa non ha provato che la fattura – inviata apparentemente per lettera semplice – sia pervenuta all’escusso. Nel reclamo non vi è d’altronde alcun accenno alle allegazioni della controparte, alle quali peraltro l’istante nemmeno ha reagito in prima sede mediante replica spontanea. Nulla muta al proposito l’attestazione rilasciata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (doc. E accluso all’istanza), secondo cui non è stato interposto alcun reclamo contro la stessa (v. le già citate DTF 141 I 103 consid. 7.1 e CEF 14.2017.166, consid. 5.3/a), giacché non risulta che il servizio dei ricorsi abbia verificato che la fattura sia effettivamente pervenuta a CO 1.
6.4 Non potendosi dunque escludere – in assenza di ulteriori elementi oltre a quanto dichiarato dall’escusso – che la fattura non sia mai pervenuta a quest’ultimo, la stessa non può reputarsi esecutiva e non può così costituire un valido titolo di rigetto definitivo per la riscossione del credito ivi incorporato né dei relativi interessi. Ancorché per altri motivi, la decisione impugnata merita conferma e il reclamo va pertanto respinto.
6.5 L’opposizione non poteva essere rigettata nemmeno per la pretesa di fr. 300.– fatta valere a titolo di “indennità art. 104 CO” né per quella di fr. 27.30 relativa alla “spesa UE __________”, atteso che l’istante non ha prodotto alcun titolo di rigetto, provvisorio o definitivo, al riguardo, ciò che costituisce un presupposto tassativo per la concessione del rigetto ricordato il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 15'056.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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