AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.116
Data decisione, Autorità: 30.08.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00116 Rinvio TF
Lugano 30 agosto 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa –inc. no. OA.96.00890 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3– promossa con petizione 19 dicembre 1996 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
(rappr. dallo studio legale avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 216'811.80 oltre interessi (azione di responsabilità degli amministratori e dei revisori della società anonima);
domanda avversata dai convenuti –tranne dalla convenuta __________ G, rimasta preclusa– che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 dicembre 1999 ha integralmente accolto;
appellanti i convenuti dott. __________ e __________, con atti di appello del 21 rispettivamente 20 gennaio 2000, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in quanto proposta nei loro confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 29 febbraio 2000 postula la reiezione di entrambi i gravami con protesta di spese e ripetibili;
richiamate le decisioni 22 maggio 2001 con cui la I Corte Civile del Tribunale federale ha parzialmente annullato la sentenza 25 agosto 2000 di questa Camera, nella misura in cui concerneva la RKT–Trust AG;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 aprile 1995 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento della società immobiliare __________, già in __________, ora in __________.
Al termine della procedura di fallimento a favore dei creditori ammessi in graduatoria sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr. 216'811.80, di cui fr. 192'909.– vantati dal dott. __________.
B. Con la petizione in rassegna quest'ultimo, cessionario ex art. 260 LEF dei crediti della massa, ha convenuto in causa ai sensi degli art. 754 e segg. v.CO e CO il dott. __________, – e il dott. __________, già membri del consiglio d'amministrazione della fallita, come pure __________ __________, già revisori della stessa, per ottenere la loro condanna in solido alla rifusione del danno di fr. 216'811.80 patito dalla fallita.
Egli rimprovera in particolare la tenuta in modo irregolare e incompleto della contabilità della società; eccepisce gravi irregolarità nella designazione degli organi di revisione; evidenzia come da anni la società fosse insolvente e che già dal 1987 il suo bilancio avrebbe dovuto essere depositato; osserva inoltre come la società, nonostante la sua precaria situazione, abbia provveduto nel 1988 ad acquisire una nuova proprietà, facendo per altro capo esclusivamente a capitale di terzi, ciò che ne ha ulteriormente aumentato l'esposizione passiva, ma non solo: essa avrebbe pure concesso ai propri azionisti dei mutui senza alcun corrispettivo, importi che sarebbero poi stati rimborsati mediante la consegna di un titolo ipotecario in realtà privo di valore.
C. I convenuti, ad eccezione di __________–ora fallita– rimasta preclusa, si sono opposti alla petizione, contestando ogni addebito mosso nei loro confronti. Essi evidenziano in particolare di non aver violato alcuna disposizione legale o statutaria a tutela dei creditori e di non aver comunque provocato alcun danno risarcibile in questa procedura, fermo restando che l'attore non aveva assolutamente provato né l'ammontare del suo pregiudizio, né l'esistenza del necessario nesso causale, né una loro eventuale colpa.
D. Il Pretore ha integralmente accolto la petizione dell'attore.
Il giudice di prime cure, dopo aver premesso che per i fatti successivi al 1° luglio 1992 si doveva far capo al nuovo diritto (art. 754 e segg. CO) e per quelli precedenti a quella data al diritto previgente (art. 754 e segg. v.CO), ha confermato l'esistenza di due fattispecie tali da innescare la responsabilità dei convenuti: innanzitutto non era stato possibile accertare la sorte del titolo ipotecario di fr. 150'000.– consegnato dagli azionisti, posizione registrata nel bilancio 1994 ma non più presente negli attivi della società al momento del fallimento, per cui si doveva concludere che gli organi della società, non in grado di fornire le necessarie spiegazioni, erano responsabili della scomparsa di quell'attivo; d'altro canto era innegabile che già dal 1988 la situazione debitoria della società, che continuava a concludere in passivo ogni esercizio annuale, avrebbe imposto di agire secondo quanto stabilito all'art. 725 CO, segnatamente dando seguito al deposito dei bilanci, per cui gli organi della stessa, sia gli amministratori che i revisori, che non avevano tempestivamente provveduto ad agire in tal senso, erano senz'altro responsabili dell'aggravamento della situazione della società che ne era derivato, ciò che ha infine portato alla completa scomparsa del capitale sociale.
E. Il dott. __________ e __________ hanno impugnato la sentenza pretorile, chiedendo la sua riforma nel senso di respingere la petizione in quanto proposta nei loro confronti. Per quanto qui interessa, la __________, organo di revisione subentrato il 23 novembre 1993 alla __________, eccepisce innanzitutto la carente motivazione della sentenza; ritiene inoltre che l'attore non abbia sostanziato sufficientemente le sue pretese rispettivamente che le premesse per la sua responsabilità non fossero date, atteso che essa nulla aveva a che fare con la scomparsa del titolo ipotecario, mentre la società non aveva accresciuto i suoi passivi successivamente al suo intervento; il primo giudice non aveva infine tenuto conto che l'art. 759 CO prevedeva una solidarietà differenziata per gli organi di revisione.
L'attore, con le sue osservazioni, si è opposto ai 2 gravami.
F. Respingendo il 22 maggio 2001 un ricorso per riforma presentato dal dott. __________ , la I Corte Civile del Tribunale federale ha confermato il giudizio 25 agosto 2000 con cui questa Camera lo aveva condannato al pagamento in solido, accanto ad altri convenuti, di fr. 69'119.40 oltre interessi ed accessori. Accogliendo in quella stessa data un ricorso di diritto pubblico inoltrato da __________, l'Alto Tribunale ha tuttavia provveduto ad annullare la sentenza cantonale (dispositivi I, II e III) nella misura in cui aveva per oggetto quest'ultima parte, ciò che impone l'emanazione di un nuovo giudizio da parte dell'autorità cantonale.
considerando
in diritto: 1. Le parti ed il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa debba essere esaminata alla luce degli art. 754 e segg. v.CO nella misura in cui i fatti addebitati ai convenuti sono precedenti al 1° luglio 1992 ed in base agli art. 754 e segg. CO per gli addebiti successivi a quella data (IICCA 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V., 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z.).
Secondo l’art. 755 v.CO, norma sostanzialmente ripresa negli art. 754 e 757 cpv. 1 CO, deve essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987 p. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto; nel caso di fallimento della società –in concreto verificatosi– l’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO, 757 cpv. 1 CO), la quale ha in concreto ceduto il proprio diritto all’attore (art. 756 cpv. 2 v.CO, 757 cpv. 2 CO), che è perciò in ogni caso legittimato a procedere a tal titolo. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le violazioni riconducibili all'attività dell'ufficio di revisione (art. 755 e 757 CO).
Premesse per l’azione di responsabilità di cui sopra sono l’esistenza di un danno, la violazione di un dovere, l'intenzionalità o la negligenza, e il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell’amministratore o del revisore e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984 p. 364; sentenze IICCA citate; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.).
quo all'appello del dott. __________
quo all'appello di
Giusta l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC–TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, Vol. II, n. 1.3 e segg. ad art. 66 OG; IICCA 25 luglio 2001 in re B./B.).
Le censure d'ordine procedurale sollevate dall'appellante nel gravame, quella concernente l'ossequio o meno da parte dell'attore dell'onere di allegazione e quella che rimproverava al Pretore una carente motivazione della sentenza sono state respinte da questa Camera con la sentenza 25 agosto 2000. Tale pronunzia, puntualmente vagliata dal Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, non è stata sanzionata come arbitraria, per cui le censure vanno considerate evase a tutti gli effetti.
Nel merito l'appellante, che è subentrata al precedente ufficio di revisione il 23 novembre 1993 (doc. B) –la dichiarazione di accettazione da parte sua risale al 19 ottobre 1993 (cfr. classificatore __________, richiamato dall'UF, doc. I°)– e in sostanza si è unicamente occupata di verificare i risultati dell'esercizio 1993 (doc. S), contesta la sua responsabilità nei due episodi ritenuti decisivi dal Pretore.
5.1 Effettivamente nulla permette di intravedere un coinvolgimento dell'appellante nell'episodio relativo alla scomparsa del titolo ipotecario di fr. 150'000.–, posizione attiva ancora presente nel bilancio 1994, ma non più riscontrata al momento del fallimento, questione semmai imputabile agli amministratori della società; l'attore in questa sede non ha del resto insistito nel rimproverare all'ufficio di revisione che tale posizione fosse stata inserita o mantenuta nel bilancio ancorché si trattasse in realtà di un valore fittizio rispettivamente nell'asserire che essa nell'occasione avesse allestito un rapporto di compiacenza.
5.2 L'appellante contesta inoltre di aver violato i disposti di cui agli art. 725 cpv. 2 CO e 729b cpv. 2 CO, norma quest'ultima in base alla quale in caso di manifesta eccedenza dei debiti l'ufficio di revisione è tenuto a darne avviso al giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo, e con ciò di dover risarcire l'attore ai sensi degli art. 755 e segg. CO (Wüstiner, Basler Kommentar, N. 42 ad art. 725 CO e N. 5 ad art. 729b CO).
5.2.1 Ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO vi è insolvenza quando le pretese dei creditori non risultano più coperte né secondo i valori d'esercizio né secondo quelli di alienazione, in altre parole se il capitale dei terzi supera gli attivi della società (Wüstiner, op. cit., N. 29 ad art. 725 CO; SAG 1987 p. 76).
Nella presente fattispecie, disponendo unicamente dei valori di esercizio e non di quelli di alienazione ed essendo stata omessa la prova peritale, è estremamente difficile stabilire se e quando la società fosse effettivamente insolvente.
L'istruttoria ha tuttavia dimostrato che il valore degli immobili della società era sicuramente superiore agli importi allibrati a bilancio per fr. 3'828'999.50, tanto è vero che lo stesso attore nel 1992 nell'ambito di una proposta di acquisto li aveva valutati in fr. 4'010'000.– (doc. 8), mentre gli stessi sono stati poi venduti nel 1994 ai pubblici incanti per un importo complessivo di fr. 4'150'000.– (cfr. classificatore verde __________e __________, richiamati dall'UF, doc. I°), per cui si può senz'altro ritenere l'esistenza di una riserva tacita nel bilancio di circa fr. 320'000.–, dato quest'ultimo non contestato dall'appellante in sede di ricorso di diritto pubblico: ciò premesso, è solo a far tempo dal 1992, con una perdita a bilancio di fr. 488'880.60 (cfr. doc. I, a fronte di un capitale sociale di fr. 100'000.– e di riserve legali di fr. 1'200.– ), che si è per la prima volta concretizzato uno stato d'insolvenza della società, mentre in precedenza essa, pur presentando a bilancio perdite nominali anche importanti, non era ancora insolvente, potendo in effetti contare sulle riserve di cui si è detto. Analogamente a quello del 1992, anche il bilancio 1993, oggetto dell'esame dell'appellante, manifestava uno stato di insolvenza della società, oramai confrontata con una perdita che aveva raggiunto fr. 566'131.80. Negli atti di causa non vi è traccia del rapporto allestito quell'anno dall'ufficio di revisione. Dal verbale dell'assemblea generale della società, che ha avuto luogo il 4 giugno 1994 (cfr. doc. S), si evince tuttavia che l'ufficio di revisione si era limitato a rendere edotta la società circa l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 725 cpv. 1 CO –e non del cpv. 2 della medesima norma– ma che l'assemblea aveva rinunciato ad informare il giudice in considerazione dell'esistenza –come già l'anno precedente– di non meglio precisate trattative circa un'eventuale vendita del pacchetto azionario a terzi, trattative di cui oltretutto i convenuti non hanno saputo provare a quel momento la concreta esistenza rispettivamente l'effettiva serietà.
Non avendo riconosciuto la manifesta gravità della situazione in cui versava la società ed avendo omesso di dar seguito all'obbligo di notifica al giudice non avendovi provveduto gli amministratori, l'appellante ha pertanto violato gli art. 725 cpv. 2 e 729b cpv. 2 CO (Forstmoser, op. cit., n. 868, 892 e segg.).
5.2.2 La violazione di cui sopra, avvenuta da parte dell'organo preposto proprio a verificare l'eventuale esistenza di una tale situazione, configura ovviamente una grave negligenza.
5.2.3 Per costante giurisprudenza, il danno dovuto in modo adeguatamente causale all'agire dell'amministratore o dell'ufficio di revisione che viola l'art. 725 cpv. 2 CO rispettivamente l'art. 729b cpv. 2 CO corrisponde alla perdita che è aumentata alla società in conseguenza del mancato avviso al giudice (Forstmoser, op. cit., n. 177 con rif., note 498 e 706a; DTF 86 II 182).
Con la sentenza 25 agosto 2000 la scrivente Camera aveva ritenuto che il danno che era derivato alla società a seguito di tale violazione corrispondeva in concreto alla maggior perdita che le era occorsa per il fatto che il bilancio non era stato depositato già a quel momento, in sostanza quindi alla differenza almeno tra il bilancio 1994 (perdita di fr. 975'542.30) e quello del 1993 (perdita di fr. 566'131.80), ovvero a fr. 409'410.50. Tale cifra, sulla base delle indicazioni fornite dal Tribunale federale nel giudizio di rinvio, deve tuttavia essere rettificata in considerazione del fatto che il bilancio 1993 –diversamente da quello dell'anno successivo– conteneva una riserva tacita di fr. 320'000.– sul valore degli immobili allibrati: dovendosi pertanto ritenere per il 1993 una perdita effettiva di 246'131.80 (fr. 566'131.80./.fr. 320'000.–), si ha che il danno causato dall'appellante è in realtà addirittura superiore a quello appurato con il precedente giudizio di questa Camera ed ammonta in definitiva a fr. 729'410.50 (fr. 975'542.30 ./. fr. 246'131.80).
Se il danno fatto valere in causa (fr. 216'811.80, corrispondente al totale degli attestati di carenza beni emessi per debiti ammessi in graduatoria) è inferiore a tale somma, ciò non significa –come preteso dall'appellante– che tra la violazione commessa dall'organo di revisione e il danno subito dalla fallita non vi sia il necessario nesso causale; ciò trova tuttavia una logica spiegazione, ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale, nel fatto che non tutti i creditori della società –ad es. buona parte di quelli che hanno ottenuto degli attestati di carenza di pegno a seguito della vendita ai pubblici incanti dei 2 immobili della società a __________ e __________ (cfr. classificatore verde __________ richiamati dall'UF)– hanno ritenuto di insinuare i propri crediti nella procedura fallimentare, fermo restando che in tal caso il danno ai creditori avrebbe potuto ammontare a circa fr. 600'000.– (cfr. verbale d'interrogatorio dell'amministratore __________ di cui al doc. G): ciò tuttavia non osta all'accoglimento integrale della petizione nei confronti dell'appellante, che s'impone avendo essa contribuito, ancorché solo in parte, alla creazione di quel danno (Forstmoser, op. cit., n. 270).
È però a ragione che l'appellante osserva di non poter essere resa responsabile della perdita occorsa prima del 4 giugno 1994, data in cui approssimativamente le sono stati sottoposti per esame i conti annuali 1993, ritenuto che anche nel caso in cui essa a quel momento avesse agito correttamente, come prescritto dagli art. 725 cpv. 2 e 729b cpv. 2 CO, parte della perdita poi riscontrata nei conti annuali 1994 si era ormai già prodotta (Forstmoser, op. cit., n. 381): utilizzando il criterio proporzionale –l'unico possibile, in mancanza di altri elementi– si può tuttavia ritenere che la perdita riscontrata tra il 4 giugno ed il 31 dicembre 1994 era sicuramente superiore alla somma di fr. 216'811.80, per cui in definitiva nulla osta all'integrale accoglimento della petizione anche nei confronti dell'appellante.
5.2.4 L'appellante rimprovera infine al primo giudice di aver violato l'art. 759 CO che prevede una solidarietà differenziata dei responsabili, a dipendenza della colpa attribuibile al singolo e delle circostanze particolari.
In realtà, non vi è motivo per ridurre la responsabilità dell'appellante: già si è detto che essa ha agito con negligenza, ancor più grave se si pensa che quest'ultima veniva remunerata per le prestazioni di verifica che effettuava, verifiche che a loro volta erano finalizzate a salvaguardare non solo la società bensì proprio i creditori; tanto più che il danno che essa ha contribuito a causare era di gran lunga superiore a quello oggetto della petizione. Per il resto, essa non ha evocato rispettivamente provato particolari circostanze tali da comportare un'eventuale riduzione della sua responsabilità, così che la censura deve essere disattesa.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 20 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I. consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3'450.–
b) spese fr. 50.–
T o t a l e fr. 3'500.–
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attore fr. 3'500.– per ripetibili d’appello.
III. L’appello 21 gennaio 2000 del dott. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
1.1 Di conseguenza i convenuti __________, __________, __________, e __________, sono condannati in solido a pagare all'attore __________, ora in __________, l'importo di fr. 216'811.80 oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 1996; il convenuto __________, risponde solidalmente accanto a loro limitatamente all'importo di fr. 69'119.40 più interessi.
IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo III. consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3'450.–
b) spese fr. 50.–
T o t a l e fr. 3'500.–
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico dell’attore, che gli rifonderà inoltre fr. 1'000.– per parti di ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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