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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.115
Data decisione, Autorità: 09.08.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00115
Lugano 9 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione - inc. no. LA.2001.00040 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 - promossa con istanza 19 aprile 2001 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di disconoscimento del debito, che il Pretore, con decreto 30 luglio 2001, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio.
Appellanti gli istanti che, con atto di appello 3 agosto 2001, chiedono l’annullamento del decreto di stralcio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
ritenuto
in fatto:
che il 19 aprile 2001 __________ e __________ hanno presentato un’istanza intesa a far dichiarare l’inesistenza del debito di Fr. 32'040.- vantato da __________ e di cui ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano, l’opposizione ai quali era stata rigettata in via provvisoria con decisioni 27 novembre 2000;
che il 21 giugno 2001 il Pretore, richiamati gli art. 147 e segg. CPC e gli art. 11 e 12 LTG, ha assegnato agli istanti un termine scadente l'11 luglio 2001 per versare l’importo di Fr. 1'200.- a valere quale anticipo della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;
che il 30 luglio 2001 il Pretore, preso atto che l’anticipo era stato prestato unicamente il 25 luglio 2001 e quindi in ritardo rispetto al termine assegnato, ha stralciato l'istanza dai ruoli;
che gli istanti, con l'appello che qui ci occupa, chiedono l’annullamento di questo provvedimento ritenendolo arbitrario e contrario all'art. 414 CPC;
che, a loro dire, nella richiesta di anticipo era stato previsto un termine per il versamento inusualmente breve di soli 20 giorni, oltretutto contrario alla prassi che era di 30 giorni; visto il periodo estivo, l'assegnazione di un breve termine era inopportuna; non vi era un'esigenza di fissare il termine prima dell'inizio delle ferie giudiziarie; la comminatoria dello stralcio della causa non era sufficientemente evidenziata nell'ordinanza; lo spirito dell'art. 414 CPC, che prevede un giudizio sulle spese e sulle ripetibili secondo prudente criterio, era stato disatteso dalla richiesta di anticipo con la comminatoria di stralcio; infine la norma cantonale che prevedeva lo stralcio in tali circostanze doveva essere considerata arbitraria, siccome impediva di fatto agli istanti di rimettere in discussione i crediti posti in esecuzione dalla controparte;
considerando
in diritto:
che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese - ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG) - fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa si intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria (art. 2 LTG);
che in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo, se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che, ciò premesso, le censure sollevate dagli appellanti devono essere ampiamente disattese;
che innanzitutto il termine di 20 giorni assegnato agli istanti per il versamento dell'anticipo, quand'anche non corrispondesse alla prassi commerciale, delle autorità fiscali o degli uffici dei registri, è ossequioso delle disposizioni di legge in materia, che come detto prevedono un termine da 10 a 30 giorni (art. 11 cpv. 1 LTG), per cui non è affatto vero che il periodo di tempo assegnato in concreto fosse inusualmente breve, tanto più che giusta l'art. 412 cpv. 1 CPC in materia di locazione il termine per il compimento di ogni atto processuale è di soli 10 giorni;
che inoltre nessuna norma di legge impedisce di fissare termini scadenti prima dell'inizio delle ferie giudiziarie anche nei casi in cui non vi è particolare urgenza, a maggior ragione nelle cause a procedura speciale in materia di locazione, la cui trattazione nemmeno è interrotta dalle ferie stesse (art. 412 cpv. 2 CPC);
che gli appellanti non possono nemmeno affermare in buona fede di non aver saputo che il mancato o tardivo versamento dell’anticipo avrebbe comportato lo stralcio dell'istanza, la comminatoria di stralcio ”della causa” così come il richiamo agli art. 11 e 12 LTG essendo espressamente contenuti nella richiesta di anticipo del 21 giugno 2001 (IICCA 5 febbraio 1996 in re A./P., 27 maggio 1997 in re G./G.), pacificamente pervenuta al loro avvocato il giorno seguente;
che, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, la richiesta di anticipo con la comminatoria di stralcio non è in contraddizione con l'art. 414 CPC, che consente al giudice di statuire secondo il suo prudente criterio sulle spese e sulle ripetibili: infatti una cosa è l'anticipazione delle spese, che in base all'art. 9 cpv. 2 LTG incombe alla parte istante, attrice o appellante, mentre un'altra è la ripartizione delle stesse tra le parti, giudizio che è oggetto dell'art. 414 CPC;
che, infine, la norma cantonale che prevede lo stralcio della causa in tali circostanze (art. 12 LTG) non può nemmeno essere considerata arbitraria o contraria al diritto federale per il fatto che gli istanti, essendo ormai trascorso il termine di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF, non potrebbero più mettere in discussione i crediti per i quali è stata rigettata in via provvisoria l'esecuzione;
che lo stralcio della causa per il mancato pagamento delle spese giudiziarie è un istituto di natura processuale, che ha come sola conseguenza la fine della litispendenza e lascia intatto il diritto litigioso come tale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 147), per cui di principio non è tale da vanificare norme di diritto sostanziale: pur essendo vero che l'azione di disconoscimento del debito, prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, dev'essere promossa entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione e che il termine in questione è oramai trascorso, va rilevato che il pregiudizio sostanziale lamentato dagli appellanti non è in definitiva dovuto a un effetto perverso della norma processuale in questione, la parte, debitamente rappresentata da un legale, dovendo in effetti conoscere sia le caratteristiche dell'azione da essa promossa sia le regole processuali vigenti nel Cantone, che avrebbero permesso loro di continuare la stessa - effettuando il pagamento nel termine oppure chiedendo una proroga - evitando con ciò il suo stralcio: ciò equivale a dire che l'art. 12 LTG non è norma contraria al diritto federale e nemmeno ostacola la sua realizzazione, ma si limita di fatto a sanzionare il comportamento negligente della parte nel processo, indipendentemente dalla natura del diritto sostanziale su cui la lite si fonda (IICCA 6 aprile 2001 in re A./W . e C. SA, sia pure riferito alla perenzione processuale di cui all'art. 351 cpv. 2 CPC);
che quindi l’appello, del tutto infondato, deve essere senz’altro respinto nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla convenuta che non è stata invitata a presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 agosto 2001 di _________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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