AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.651
Data decisione, Autorità: 19.01.2021, TRAM
Titolo: Dipendente cantonale. Ammonimento per violazione dei doveri di servizio
Incarto n. 52.2019.651
Lugano 19 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 20 novembre 2019 (n. 5758) del Consiglio di Stato che gli ha inflitto un ammonimento quale sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 lavora alle dipendenze dello Stato dal 1995. Dapprima assunto come ausiliario, dal 1° novembre 1997 il medesimo è stato nominato segretario a tempo parziale presso l'allora Ufficio dell'insegnamento medio superiore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS). Attualmente ricopre la funzione di Segretario I presso la Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS con un onere lavorativo del 60 %.
B. Con messaggio di posta elettronica del 5 aprile 2019, RI 1 ha segnalato a un funzionario dell'Ufficio della migrazione del Dipartimento delle istituzioni, con copia alla Polizia cantonale, la presenza in Ticino di S__________, persona nota alla stampa per truffe in Italia e in Svizzera. RI 1, che si stima vittima di un raggiro da parte di S__________, ha quindi invitato il funzionario a vigilare sull'operato dello stesso e a prendere le necessarie misure in caso di riscontrate irregolarità.
C. Il 29 maggio 2019 RI 1 ha nuovamente contattato per posta elettronica l'Ufficio della migrazione, questa volta nella persona del giurista __________ D__________, con una comunicazione del seguente tenore.
Oggetto: Falso in documenti o tolleranza di un truffatore seriale da parte dell'Ufficio migrazioni?
Egregio signor D__________,
le invio la notizia letta oggi su Tio nella quale il pluricondannato (di recente!) sig. __________ C__________ osserva di avere un permesso B e che le Autorità cantonali lo avrebbero ancora di recente controllato e che "hanno trovato tutto a posto". Non posso sapere, ma mi auguro che sia l'ennesima menzogna del sig. C__________: altrimenti sarò io a non più credere nella serietà delle Autorità.
Cordiali saluti.
RI 1
Il dipendente ha allegato l'articolo citato nell'e-mail, di seguito trascritto.
Denuncia penale per l'"ex cuoco di __________"
Varie le accuse che gli vengono mosse da un cittadino del __________. Ma il 48enne, che oggi si occupa di serramenti, si difende con forza. "Quel tizio non ci voleva pagare"
PM __________ - Scatta una denuncia penale al Ministero pubblico per ______ C__________, "ex cuoco di ", che oggi si occupa di una ditta di serramenti in Ticino. A inoltrarla, un cittadino del __________ evidentemente non soddisfatto del suo operato. Diverse le accuse che vengono mosse con-tro l'imprenditore 48enne. Truffa, violazione di domicilio e falsità in documenti, unitamente a eventuali. Una questione personale - C, che ha un permesso B provvisorio e che risulta regolarmente registrato con la sua impresa, non si è sottratto neanche stavolta alle domande di Tio/20 minuti. "Adesso basta. Noi avevamo già denunciato a metà maggio questo nostro cliente. La sua, adesso è una contro denuncia. Lui ci ha fatto iniziare i lavori, a un certo punto non era contento e si è impuntato: non vuole pagarci, neanche il materiale".
In Svizzera per ripartire - C__________ che in __________ è stato protagonista di diverse vicende giudiziarie, sostiene di essere arrivato in Svizzera per voltare pagina. E per ricostruirsi una vita. "Non è possibile che certa gente si attacchi a quello che trova su Google per giudicarmi. Io qui mi sto facendo in quattro. Lavoro bene. E la maggior parte della clientela è contenta. Solo quest'uomo mi sta dando grattacapi. Usa le informazioni che trova sul mio conto in internet, per fare leva sulle autorità. È scorretto. Mi ha fatto anche mandare i controlli presso la mia ditta perché sosteneva che non fosse in regola. Mi spiace deluderlo. Hanno trovato tutto a posto".
RI 1 ha inviato il messaggio in copia al gran consigliere ______ e a una terza persona.
D. Con risoluzione del 3 luglio 2019 il Consiglio di Stato, ipotizzando un abuso della libertà di opinione e di espressione e una violazione dell'obbligo di fedeltà nei confronti dello Stato, ha aperto un'inchiesta disciplinare nei confronti di RI 1 per aver trasmesso, durante il tempo di lavoro, il predetto messaggio di posta elettronica a un collaboratore dell'Ufficio della migrazione con copia a un parlamentare del Gran Consiglio e presumibilmente a un giornalista, criticando l'operato dell'ufficio medesimo e gettando dubbi sulla buonafede dei funzionari. L'autorità di nomina ha affidato l'inchiesta a __________, capo della Sezione dell'insegnamento medio superiore e a __________, allora giurista della Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
E. RI 1 è stato interrogato dai responsabili dell'inchiesta e ha presentato osservazioni scritte in merito all'accaduto.
F. Con decisione del 20 novembre 2019 il Consiglio di Stato ha inflitto a RI 1 un ammonimento quale sanzione disciplinare. L'autorità di nomina ha ritenuto il comportamento del dipendente contrario ai doveri di servizio, innanzitutto per aver inviato un'e-mail privata durante il tempo di lavoro, senza che vi fosse alcuna urgenza. Secondariamente ha considerato il contenuto della stessa poco rispettoso nei confronti dei collaboratori dell'Ufficio della migrazione.
G. Contro la predetta decisione, RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Il medesimo ha innanzitutto riassunto i fatti, ricordando che la sua prima segnalazione ha dato origine a un'interrogazione parlamentare di tre deputati, tra cui , i quali hanno chiesto al Governo spiegazioni in merito alla presenza in Svizzera di ______ C. Esso ha quindi spiegato che, alla lettura dell'articolo apparso sui portali online, in cui sembrava che tale persona si vantasse di avere un permesso di soggiorno, ha ritenuto di dover informare immediatamente l'Ufficio della migrazione. Ufficio che sul caso si stava muovendo con tempistiche per lui incomprensibili, vista l'ampiezza di informazioni a suo riguardo liberamente accessibili in rete. Da qui lo scritto, ironico e provocatorio, all'indirizzo di __________ D__________. Il testo non sarebbe in alcun modo offensivo. La sua segnalazione era volta a smascherare una falsificazione di documenti da parte di un truffatore e necessitava di essere inoltrata con urgenza. Questa andava pertanto ammessa anche in tempo di lavoro. Il provvedimento disciplinare sarebbe chiaro sintomo di accanimento contro la sua persona da parte del caposezione __________. Delle difficoltà relazionali con quest'ultimo, RI 1 aveva in effetti già riferito nelle more della procedura di inchiesta, definendosi vittima di una forma particolare di mobbing. Data questa circostanza, il caposezione si sarebbe dovuto ricusare dal suo ruolo all'interno della commissione d'inchiesta: già per questa ragione, la misura disciplinare andrebbe annullata. Dal profilo formale, il ricorrente censura pure la violazione del diritto di essere sentito, siccome con la decisione impugnata il Consiglio di Stato non si sarebbe espresso su diverse argomentazioni da lui dettagliate con le proprie prese di posizione, in particolare sugli aspetti linguistici e sintattici in relazione al suo scritto e all'interesse pubblico della propria iniziativa. L'ammonimento sarebbe infine contrario alla proporzionalità, alla buona fede e alla libertà d'espressione.
H. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato. Esso ha confermato il buon fondamento del provvedimento, considerata la modalità di comunicazione con cui è arrivato a misconoscere, seppure in termini ipotetici, la serietà di autorità e istituzioni cantonali. Il fatto che il messaggio sia stato inoltrato anche a persone estranee all'Amministrazione dimostrerebbe che l'intento non era solo quello di informare un collega affinché si attivasse per verificare la notizia, bensì quello di amplificare l'effetto della stessa. L'autorità di nomina ha infine evidenziato la contraddittorietà delle odierne affermazioni del ricorrente in merito all'imparzialità del caposezione, la cui designazione quale commissario di inchiesta il medesimo aveva espressamente rinunciato a contestare in prima battuta, con le osservazioni formulate durante la procedura di prima istanza.
I. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, affinandole con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dall'autorità di nomina e gli ulteriori documenti prodotti dall'insorgente permettono al Tribunale di statuire con cognizione di causa. I fatti decisivi per esaminare la fondatezza e la proporzionalità del provvedimento impugnato emergono in maniera circostanziata; non occorre richiamare altra documentazione né sentire testimoni.
2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Dal canto suo, l'art. 36 cpv. 3 LORD esige che le sanzioni disciplinari devono essere comunicate al dipendente per scritto e motivate. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 143 III 65 consid. 5.2). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5). La motivazione delle sanzioni disciplinari deve essere adeguatamente circostanziata. Essa deve in particolare specificare concretamente gli estremi materiali dell'infrazione rimproverata al dipendente e prendere posizione sulle eventuali giustificazioni addotte. La motivazione del provvedimento consente al dipendente punito di prendere compiutamente coscienza dello sbaglio commesso, di correggersi e semmai di contestare il provvedimento davanti all'autorità di ricorso (STA 52.2004.374 consid. 2.2).
2.2. Con la decisione impugnata, l'autorità di nomina ha specificato chiaramente quale comportamento ha ritenuto costitutivo di una violazione dei doveri di servizio. Si è inoltre confrontata sulla giustificazione dell'insorgente circa il tono provocatorio e ironico dello scritto indirizzato al funzionario dell'Ufficio della migrazione, ritenendola semplicistica e poco rispettosa. Ha pure considerato che non vi fosse alcuna urgenza di inviare l'e-mail durante il tempo di lavoro. La motivazione permette all'insorgente di comprendere le ragioni del rimprovero e prende posizione in maniera sufficiente sulle giustificazioni addotte dal medesimo. Ciò che gli ha consentito di impugnarla con argomentazioni dettagliate. La censura va quindi respinta.
3.1. L'art. 50 LPAmm prevede che le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi in determinate circostanze, ad esempio se hanno un interesse personale nella causa (lett. a) o se possono avere una prevenzione nella stessa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore (lett. e).
Secondo l'art. 52 LPAmm la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità superiore o all'autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione (art. 54 cpv. 1 LPAmm). Le misure probatorie non ripetibili possono nondimeno essere prese in considerazione dall'autorità a cui compete la decisione (art. 54 cpv. 2 LPAmm). Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, soggiunge la norma (cpv. 3), si applicano le disposizioni sulla revisione.
3.2. Come rettamente eccepito dall'autorità di nomina, la censura di violazione delle norme sulla ricusa è tardiva, oltre che contraria alle regole dalla buona fede. Il ricorrente avrebbe infatti dovuto farla valere non appena saputo che l'inchiesta disciplinare era stata affidata, tra gli altri, al caposezione. Ossia appena preso atto della decisione del 3 luglio 2019, sulla quale il dipendente, con presa di posizione dell'8 luglio 2019, si è invece espresso così:
Essendo sempre stato in buone relazioni con il dir. __________, ritengo che sia stato forse inopportuno inserire nella commissione d'inchiesta il mio collaboratore superiore, così come lo credo per tutti i funzionari contro cui è aperta un'inchiesta amministrativa per evidenti ragioni. Tuttavia, vista la fiducia che ho nel mio superiore e vista la consapevolezza di non aver violato alcun dovere d'ufficio, non intendo contestare questa scelta già fatta dal Consiglio di Stato.
Nemmeno con lo scritto del 29 agosto 2019 - in cui per la prima volta riferisce di episodi di mobbing discontinuo e scatti collerici del caposezione, nonché di accanimento nei suoi confronti - il dipendente ha domandato la ricusa di __________. Indipendentemente dalla (dubbia) fondatezza della domanda di ricusa, l'agire dell'insorgente, che ha atteso l'esito per lui negativo della procedura d'inchiesta per manifestare il proprio disappunto, non merita tutela.
4.2. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LORD, le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la multa sino fr. 3'000.-;
c) la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo;
d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi.
Nella commisurazione della sanzione disciplinare l'autorità deve tener conto della colpa, dei motivi dell'infrazione, della condotta precedente e del grado di responsabilità del dipendente, come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi (art. 33 LORD; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea/Francoforte sul Meno, 1990, Erg. Bd, n. 54 B V). La sanzione irrogata deve in ogni caso rispettare il principio di proporzionalità. Deve dunque essere adeguata ed idonea a conseguire il risultato auspicato, evitando nel contempo di incidere senza ragionevole necessità sulla situazione personale ed occupazionale del dipendente.
4.3. In caso di provvedimento disciplinare, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). Se giudica ingiustificata una misura disciplinare diversa dal licenziamento, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave (art. 91 cpv. 3 LPAmm).
5.2. Occorre dare atto al ricorrente che con l'invio dell'e-mail, di poche righe, all'Ufficio della migrazione, il medesimo ha sottratto ben poco tempo alla propria attività lavorativa. Non essendo stato riscontrato un comportamento abituale, o perlomeno ripetuto, il rimprovero potrebbe apparire eccessivo. Siccome il provvedimento si giustifica comunque per i motivi di seguito esposti, non occorre soffermarsi sulla questione e nemmeno sul fatto, non rilevato dall'autorità di nomina, che il dipendente abbia utilizzato il proprio account di posta elettronica (hotmail) dalla rete dell'Amministrazione cantonale (cfr. verbale del 9 luglio 2019, pag. 2 e e-mail del 19 maggio 2019 [doc. F]).
Per quanto attiene invece al contenuto stesso dell'e-mail, non si può negare che il tono utilizzato, irrispettoso e inutilmente polemico, non è consono alla comunicazione tra un dipendente cantonale e un collaboratore di un altro Ufficio. Checché ne dica il ricorrente, non avendo escluso di dar credito alle dichiarazioni di __________ C__________ apparse sul portale online, lo stesso ha concretamente messo in dubbio la serietà e la competenza dell'autorità. La notizia ha evidentemente scatenato nell'insorgente una reazione sproporzionata, dettata dal proprio rancore nei confronti di __________ C__________. Non si trattava per contro di portare a conoscenza dell'autorità un fatto grave o urgente: essa era già stata resa edotta della problematica dal ricorrente medesimo, in modi sicuramente più appropriati. La notizia, che come detto riportava una presa di posizione (di parte) di C__________, non apportava alcun elemento di rilievo. In ogni caso, i modi usati vanno senz'altro oltre il diritto di critica invocato dall'insorgente. Inoltre, nel fatto di aver trasmesso il messaggio di posta elettronica in copia ad altre persone - benché sia stato accertato che tra queste non vi era alcun giornalista - non si può che intravedere l'intento di amplificare la polemica, screditando l'azione dell'autorità dinanzi a terzi. Con il suo agire, il ricorrente, che è tenuto a mantenere un contegno corretto sia sul lavoro sia nella vita privata, è venuto meno al suo dovere di usare tatto e cortesia con colleghi e superiori (23 cpv. 2 LORD). Per questo motivo, l'adozione di una misura disciplinare appare pienamente giustificata. L'ammonimento, ossia la sanzione più lieve tra quelle previste dalla LORD, è senz'altro proporzionato alla gravità della violazione dei doveri di servizio e alla colpa dell'insorgente.
Visto quanto precede, il ricorso va respinto senza che si renda necessario entrare nel merito delle considerazioni dell'insorgente relative alle dinamiche interne al suo ufficio, in particolare legate al rapporto con il suo superiore __________. Questi fatti non sono direttamente attinenti alla presente fattispecie e non possono in alcun caso giustificare la sua condotta.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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