AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.22
Data decisione, Autorità: 15.04.2021, IICCA
Titolo: Promessa di donazione - comportamento lesivo della buona fede - onere di allegazione
Incarto n. 12.2020.22
Lugano 15 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicececancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20 febbraio 2019 da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1
con cui l’attrice ha chiesto di condannare AO 1 al pagamento a suo favore di fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 14 gennaio 2020 ha respinto, caricando le spese processuali di fr. 200.- all’attrice e per essa allo Stato, prescindendo dall’assegnare ripetibili;
appellante l’attrice, che con atto di appello 12 febbraio 2020 ha postulato, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione 20 febbraio 2020 e, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e ritornare l’incarto al Pretore affinché completi l’istruttoria ed emani una nuova sentenza, il tutto con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza;
rilevato che, con risposta all’appello del 16 ottobre 2020, AO 1 ne ha chiesto, seppure solo in maniera implicita, la reiezione integrale con conseguente conferma della decisione pretorile e che, con lo stesso scritto, ha parallelamente introdotto quello che ha definito “appello incidentale art. 313 CPC” chiedendo i) la cancellazione del Precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Locarno emesso nei suoi confronti per l’importo di fr. 80'000.- oltre interessi di mora, in quanto ingiustificato “considerato che la proprietà fondiaria 2938 RFD di __________ non è ancora stata venduta”, ii) l’annullamento della promessa di donazione di fr. 80'000.- “in quanto ottenuta con la pressione per posizione dominante”, iii) l’applicazione di “fr. 25'000.- con la quota parte di 1/8 come da rinuncia dell’attrice della comunione ereditaria fu S__________ C__________ del testamento olografo e da pagare alla vendita della proprietà immobiliare 2938 RFD di __________ con il pagamento subordinato allo stralcio della causa civile e a chiusura di ogni richiesta”;
richiamata la replica spontanea 4 novembre 2020 dell’appellante con la quale, ribadendo le proprie tesi, ha rilevato che nella risposta la controparte non si è espressa sui petita formulati con l’appello di modo che questo deve essere accolto per ciò solo, che le pretese avanzate dalla controparte sono inammissibili, che AO 1 ha ammesso l’esistenza della promessa di donazione di cui ora chiede l’annullamento e che si è riconosciuta debitrice di almeno fr. 25'000.-, rispettivamente che ha ammesso che l’immobile in questione è pronto per essere venduto da tempo, per cui la mancata vendita deve essere esclusivamente imputata a sue colpe;
vista la duplica spontanea 16 novembre 2020 dell’appellata e appellante incidentale, con cui ha riproposto - in maniera disordinata come fatto in tutti i suoi allegati precedenti - le proprie pretese, aggiungendovi un formale petitum con cui ha in primo luogo postulato, in via principale e subordinata (sic!) l’accoglimento dell’appello incidentale e la conferma della decisione di prime cure, per poi chiedere che l’appello di AP 1 venga respinto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. S__________ C__________, marito di AO 1 e nonno di AP 1, deceduto il 16 dicembre 2006, ha disposto con testamento olografo 15 maggio1991 (pubblicato il 17 gennaio 2007 dal notaio __________ P__________ di fronte al Pretore di Locarno-Campagna) che avrebbero dovuto essere suoi eredi la moglie (per 5/8) e i due figli B__________ e M__________ (per i restanti 3/8), madre di AP 1. Quali ulteriori disposizioni egli ha pure stabilito di attribuire alla moglie, ai sensi dell’art. 612a CC, la casa coniugale e le suppellettili nonché di concederle un diritto di usufrutto sulla porzione d’eredità dei due figli ai sensi dell’art. 473 CC.
B__________ e M__________ hanno rinunciato alla successione con dichiarazioni del 22 gennaio 2007, rispettivamente 14 febbraio 2007. Al momento della rinuncia della madre, AP 1 (nata il 5 novembre 1992) era ancora minorenne, ma nessuno degli interessati si è premurato di verificare la sua posizione, con il risultato che essa è subentrata alla madre nella successione di S__________ C__________.
Sul certificato ereditario rilasciato il 3 giugno 2016 a seguito della relativa istanza 30 maggio 2016 è stato così indicato che eredi di S__________ C__________ erano la vedova AO 1 e l’abiatica AP 1, in sostituzione della madre.
B. In seguito, dopo intense discussioni tra le parti, anche AP 1, ormai maggiorenne, ha rinunciato alla successione con dichiarazione del 21 luglio 2016.
In data 26 luglio 2016 il certificato ereditario è così stato poi adeguato alla nuova situazione, con l’indicazione che unica erede del defunto S__________ C__________ era AO 1.
La rinuncia è stata immediatamente seguita dalla redazione e firma da parte di AO 1 dell’atto datato 5 agosto 2016 con il quale si è impegnata a corrispondere alla nipote fr. 80'000.- non appena in possesso della liquidità ottenuta con la vendita della sua casa d’abitazione (doc. A dell’inc. CM.2018.131), del seguente tenore:
“Promessa di donazione
La sottoscritta AO 1, __________ dichiara che non appena disporrà della necessaria liquidità, e meglio a seguito dell’auspicata vendita della part. 2938 RFD __________ verserà all’abiatica AP 1, __________ (D), l’importo di fr. 80'000.- come aiuto per la sua prossima formazione”.
C. Non avendo ricevuto nulla, in data 18 luglio 2018, AP 1 ha fatto spiccare dall’UE di Locarno nei confronti di AO 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ per fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2016. In seguito, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 20 febbraio 2019, ella ha convenuto in giudizio la nonna di fronte alla Pretura di Locarno-Campagna, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 e postulando il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto esecutivo.
In tale allegato, dopo avere sostenuto di essere stata estromessa dalla comunione ereditaria mediante l’adescamento con la promessa di donazione (pag. 5), ha chiesto l’applicazione dell’art. 156 CO, precisando che la condizione si ha per verificata se il suo adempimento è stato impedito in urto con la buona fede.
Con la risposta 18 marzo 2019, AO 1, nemmeno in quella sede assistita da un patrocinatore legale per sua scelta, ha fondamentalmente chiesto la reiezione della petizione, sostenendo di aver firmato la dichiarazione sotto pressione dell’attrice e asserendo di non aver ancora venduto la casa perché “(…) dopo aver visitato diversi appartamenti a __________ e __________ molto più piccoli della casa io ho deciso di attendere ancora per la vendita in quanto sono legata e ho molti ricordi” (pag. 3).
Con replica 3 maggio 2019 l’attrice ha contestato le allegazioni di controparte. Esperita l’istruttoria di causa, limitata al richiamo di alcuni documenti – in particolare la modifica datata 26 luglio 2016 del certificato ereditario e l’istanza dell’agosto 2016 di iscrizione di una cartella ipotecaria documentale per fr. 100'000.- sulla part. 2938 RFD di __________ - le parti, con i rispettivi allegati conclusivi, si sono riconfermate nelle proprie pretese.
Con sentenza 14 gennaio 2020 il Pretore ha respinto la petizione accertando che l’attrice non aveva allegato in cosa consistesse il comportamento lesivo della buona fede della convenuta, rendendo per quest’ultima impossibile argomentare la propria risposta e ostacolando l’emanazione di un giudizio sull’eventuale violazione del principio della buona fede da parte della convenuta stessa.
D. Con l’appello in disamina, AP 1 ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione 20 febbraio 2020 e, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e ritornare l’incarto al Pretore affinché completi l’istruttoria ed emani una nuova sentenza, il tutto, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza
L’appellata, con risposta 16 ottobre 2020 ha chiesto, come detto in maniera implicita ma non formalmente, la reiezione integrale dell’appello e ha proposto un appello incidentale formulando le tre rivendicazioni riportate nella parte introduttiva della presente decisione.
In seguito entrambe le parti hanno prodotto un ulteriore allegato spontaneo, i cui contenuti già sono stati esposti.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 12 febbraio 2020 contro la decisione 14 gennaio 2020 del Pretore è tempestivo, ritenuto che la stessa è stata notificata all’interessata il 15 gennaio 2020, così come è tempestiva la risposta 16 ottobre 2020, spedita il 22 ottobre 2020, ritenuto che il relativo termine di 30 giorni è stato fissato all’appellata con scritto 18 settembre 2020, ritirato per non meglio chiariti problemi solo il 1. ottobre 2020.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
In entrata va subito chiarito che le pretese avanzate dall’appellata con quello che ha denominato appello incidentale sono completamente nuove e dunque del tutto irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC.
Di conseguenza l’appello incidentale deve essere dichiarato irricevibile senza necessità di particolari approfondimenti, con le relative conseguenze a livello di oneri processuali.
Va aggiunto che la prova documentale allegata alla risposta d’appello è già presente agli atti quale doc. B dell’incarto di conciliazione e non necessita di essere acquisita come richiesto dall’appellata.
In effetti, a suo avviso, contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, ella avrebbe rettamente allegato e dimostrato i fatti alla base della finzione giuridica della menzionata norma, ossia che la mancata vendita della proprietà immobiliare sarebbe il frutto di un comportamento della controparte contrario alla buona fede.
In particolare AP 1 sostiene di aver allegato e dimostrato che: i) la promessa di donazione e la contestuale rinuncia ereditaria era stata da lei accettata nell’estate 2016 unicamente per consentire alla nonna di far emettere la cartella ipotecaria asseritamente necessaria per realizzare quelle opere che avrebbero permesso di mettere in vendita l’immobile e quindi adempiere la promessa di donazione (petizione, cons. 5 e prove ivi indicate, in particolare doc. M); ii) che nonostante tale cartella ipotecaria sia stata effettivamente costituita, la resistente ha, da un lato, interrotto ogni trattativa per portare a buon fine l’auspicata vendita della casa e, dall’altro, nemmeno ha saldato la promessa di donazione con il denaro ottenuto grazie a essa dalla banca; iii) che al consid. 6 della petizione e con il doc. P l’appellante ha espresso lo sconcerto per aver ricevuto notizia che la resistente non era più intenzionata a vendere la casa per motivi affettivi, sicuramente non insorti solo dopo la firma della promessa di donazione (cfr. risposta, pag. 3 terzo paragrafo in fine); iv) che ai consid. n 8 e n. 9 della petizione ella ha espressamente indicato di essere stata adescata con la promessa di donazione per essere indotta a rinunciare alla successione del nonno ed esserne così definitivamente estromessa, richiesta peraltro formulata dalla controparte con insistenza in un momento di sua particolare fragilità a ridosso del prematuro decesso della madre, ritenuto che con il termine “adescare” deve essere inteso ogni comportamento volto ad attrarre qualcuno a sé con promesse illusorie, in chiara violazione del principio della buona fede.
Pertanto a suo avviso e contrariamente a quello del primo giudice, la malafede sarebbe stata esposta e comprovata in maniera conforme alle prescrizioni di legge.
Inoltre il Pretore non avrebbe considerato in alcun modo che la convenuta, a differenza dell’attrice, non ha prodotto il minimo elemento probatorio a sostegno delle proprie tesi, tutte specificamente contestate dall’attrice e corredate da validi mezzi di contro-prova con la replica del 3 maggio 2019, sicché essi sarebbero rimasti al livello di mere allegazioni di parte.
In base ai fatti addotti e dimostrati, risulterebbe quindi evidente che il mancato adempimento della condizione contrattuale da parte della resistente sarebbe riconducibile a degli atti e/o omissioni contrarie alla buona fede. Se la convenuta avesse agito correttamente, la proprietà fondiaria sarebbe già stata venduta o, se ciò non fosse avvenuto per motivi indipendenti dalla sua volontà, non avrebbe avuto difficoltà a dimostrare d’aver fatto tutto il possibile per alienarla, rispettivamente avrebbe cercato in altro modo di adempiere gli impegni presi con la promessa di donazione. In realtà non vi è - e forse non vi è mai stata - la volontà da parte di AO 1 di vendere la casa e onorare la promessa di donazione.
A fronte di un simile castello fattuale, il Pretore ha quindi erroneamente escluso l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della finzione giuridica di cui all’art. 156 CO e di conseguenza negato l’esigibilità del credito di fr. 80'000.-.
L’appellante lamenta infine il fatto che il Pretore abbia, sbagliando, respinto delle prove da lei proposte - in particolare l’interrogatorio delle parti - che avrebbero potuto risultare decisive.
Dove trova spazio la massima dispositiva di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC, è compito delle parti addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di contestazione).
Di principio i fatti devono essere allegati nella petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), rispettivamente nella risposta (art. 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo in occasione del secondo scambio di scritti (in replica e in duplica) oppure, se questo non è ordinato, nel corso dell’udienza istruttoria (art. 226 cpv. 2 CPC) o all’apertura dei dibattimenti principali, prima delle prime arringhe (DTF 144 III 67 consid. 2). Le parti hanno quindi diritto di esprimersi due volte senza limiti (ibidem).
I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché la controparte sia messa nella condizione di poter indicare quali riconosce e quali contesta e, sull’altro fronte, per permettere al giudice stabilire quali di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1).
Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro prove; in seconda battuta, se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è tenuto a esporre in maniera più dettagliata il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1).
Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande (art. 56 CPC).
Posto che non sia in questa sede in discussione l’esistenza di un credito di AP 1 nei confronti di AO 1 per fr. 80'000.- fondato sulla promessa di donazione del 5 agosto 2016, indiscutibilmente valida e non inficiata dalle generiche e inconsistenti obiezioni sollevate dalla promittente, oggetto della vertenza risulta essere unicamente la sua esigibilità, e meglio se sia possibile a questo stadio già poterne ottenere il pagamento oppure se sia necessario attendere la vendita dell’immobile.
Avendo richiamato nella petizione l’art. 156 CO è dunque da valutare se in base alle allegazioni e alle prove proposte dall’attrice sia possibile considerare la condizione della preventiva alienazione della part. __________ RFD del Comune di __________ ugualmente realizzata anche in mancanza della stessa, per il fatto che la convenuta ne ha impedito la realizzazione in urto con il principio della buona fede.
Un attento e approfondito esame degli atti di causa impone di confermare la conclusione cui è giunto il Pretore e meglio che nella fattispecie non sussiste spazio alcuno per l’applicazione di tale norma e, di conseguenza, per l’accoglimento della petizione, poiché AP 1 non ha allegato in cosa sia consistito il comportamento contrario alla buona fede imputabile a AO 1.
Come illustrato nei considerandi iniziali della presente decisione, con la petizione, l’attrice si è infatti limitata a sostenere d’avere rinunciato alla successione del nonno a seguito delle pressioni fattele dalla controparte e dallo zio, ma a condizione di ricevere l’importo di fr. 80'000.- al momento della vendita della casa di __________, come promessole dalla convenuta con la dichiarazione scritta del 5 agosto 2016, che sarebbe servita per adescarla (consid. 8, pag. 5), per poi affermare d’aver appreso “il fulmine a ciel sereno” che la nonna e lo zio non erano più intenzionati ad alienarla (consid. 6 pag. 4). Sotto il capitolo “in diritto” (consid. n. 12) l’attrice ha poi richiamato le norme applicabili, ossia gli art. 242, 243, 245 e l’art. 156 CO, riportandone il testo senza nulla aggiungere.
Oltre questo, nel suo allegato, AP 1 non si è tuttavia spinta; in particolare, non ha fatto nessun accenno a quelli che sarebbero a suo avviso stati i comportamenti contrari alla buona fede imputabili alla convenuta che avrebbero imposto il ricorso alla finzione giuridica invocata.
Con la replica AP 1 non ha aggiunto nulla a quanto precede, essendosi dilungata in argomentazioni che esulavano dal nocciolo della questione, con affermazioni che talvolta paiono essere state più una presa di posizione personale del suo legale che la sua. Solo nei considerandi finali ha genericamente sostenuto che “dopo le pressioni e minacce ricevute successivamente alla morte della madre (…) e gli insulti dello zio, l’attrice è giunta al limite della pazienza e delle forze, sentendosi presa in giro per il non adempimento della promessa di donazione” (replica, pag. 6), sottolineando nuovamente che non sarebbe mai uscita dalla comunione ereditaria per un importo inferiore a fr. 80'000.-.
In base a questi elementi, a malapena sufficienti per comprendere vagamente cosa sia avvenuto, non si può desumere che l’attrice abbia debitamente allegato in conformità ai suoi doveri, per quale motivo e su quali basi fattuali dovrebbe trovare applicazione l’art. 156 CO.
Non essendo compito del giudice leggere tra le righe delle affermazioni delle parti per cercare di desumerne i fatti, ritenuto anche il grosso rischio di scivolare nell’arbitrio che questo comporterebbe, in base agli atti a disposizione non è quindi possibile individuare in cosa consista il comportamento contrario alla buona fede rimproverato dalla procedente alla controparte, che dovrebbe imporre di considerare come adempita la condizione della vendita della casa sita sulla part. n. __________ RFD del Comune di __________ nonostante questa non sia ancora avvenuta. Non indicando la promessa di vendita alcun limite temporale entro il quale procedere all’alienazione dell’immobile, l’attrice avrebbe dovuto quanto meno spiegare perché il fatto che al momento dell’inoltro della petizione AO 1 ne era ancora proprietaria sarebbe stato contrario a quanto stipulato dalle parti con la promessa di donazione e perché le giustificazioni addotte da quest’ultima non sarebbero valide, rispettivamente sarebbero contrarie alle regole della buona fede.
Mancando queste essenziali argomentazioni, ancor prima che le relative prove, la petizione ha il destino segnato e il credito di fr. 80'000.- che AP 1 vanta nei confronti di AO 1 in base al contratto del 5 agosto 2016 - come detto valido e vincolante per l’intero ammontare - non può essere, in base agli atti di questa procedura, ritenuto esigibile.
Ciò posto, l’appello deve quindi essere respinto e la sentenza 14 gennaio 2020 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna confermata.
L’appello incidentale di AO 1 è irricevibile.
L’esito della presente procedura rende inutile l’assunzione di ulteriori prove.
Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 80'000.- per la procedura d’appello, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quindi accollate allo Stato, stante la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (art. 118 CPC) decretata dalla scrivente Camera con decisione del 1. luglio 2020 (inc. 12.2020.73).
Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
Secondo lo stesso principio, le spese processuali dell’appello incidentale sono accollate all’appellante incidentale. Nemmeno in questo caso si riconoscono ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 12 febbraio 2020 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4'500.-, sono poste a carico di AP 1 e per essa, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, allo Stato. Non si assegnano indennità.
L’appello incidentale di AO 1 è irricevibile.
Le spese processuali della procedura d’appello incidentale, pari a fr. 300.-, sono a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili per l’appello incidentale.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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