AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.66
Data decisione, Autorità: 21.06.2021, ICCA
Titolo: Ricorso per denegata o ritardata giustizia nei confronti dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni
Incarto n. 11.2021.66
Lugano 21 giugno 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire sul ricorso “per ritardata e denegata giustizia” presentato il 12 maggio 2021 da
RI 1
nei confronti della
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Muralto;
Ritenuto
in fatto: che il 10 aprile 2021 RI 1 si è rivolta alla Vigilanza sulle fondazioni LPP della Svizzera orientale affinché procedesse ad accertamenti sulla presenza di magistrati in consigli di fondazioni;
che il 13 aprile 2021 la Vigilanza sulle fondazioni LPP della Svizzera orientale ha comunicato alla richiedente di procedere annualmente alla verifica delle fondazioni e di non intravvedere la necessità di adottare provvedimenti di vigilanza;
che il 12 maggio 2021 RI 1 ha presentato un memoriale a questa Camera, chiedendo di trattarlo come “ricorso per ritardata e denegata giustizia” nei confronti della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale;
che il memoriale non è stato comunicato alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale per osservazioni;
e considerando
in diritto: che la domanda di astensione del presidente di questa Camera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura, oltre a essere inammissibile poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione è priva d'oggetto, il magistrato in questione non essendo chiamato ad intervenire nel presente procedimento;
che se le decisioni emesse dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale sono impugnabili a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG, art. 5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza e sulle fondazioni), analoga via ricorsuale non sussiste nei confronti di decisioni dell'autorità di vigilanza sull'esercizio della professione di fiduciario;
che, quindi, le censure dalla ricorrente relative all'agire di quest'ultima autorità esulano dal potere cognitivo di questa Camera;
che secondo l'art. 67 LPAmm, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 98 cpv. 1 LPAmm, può essere interposto ricorso nei confronti dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) ove questa neghi o ritardi indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;
che tale ricorso tuttavia è dato soltanto a chi è parte in causa nell'ambito di un procedimento aperto davanti all'autorità di vigilanza e vede dilazionare indebitamente i tempi della decisione che lo riguarda;
che il ricorso non è esperibile invece da parte di un semplice denunciante, il quale rimproveri all'autorità di vigilanza di trascurare il pubblico interesse omettendo di statuire o indugiando a statuire su una sua segnalazione;
che in effetti, come ha già avuto occasione di ricordare questa Camera (sentenza inc. 11.2019.32 del 16 febbraio 2019 nota alla reclamante), un denunciante non può pretendere che l'autorità di vigilanza dia seguito a una sua segnalazione, nemmeno se le irregolarità amministrative di cui si duole lo toccano in qualche modo;
che in concreto davanti alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale la ricorrente è e rimane una denunciante, di modo che non è legittimata a ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità superiore;
che il ricorso in esame si dimostra così, già di primo acchito, improponibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);
che la richiesta di RI 1 di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 118 cpv. lett. b CPC);
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della reclamante (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che riguardo ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF), sicché spetterà alla ricorrente rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii);
decide: 1. Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico di RI 1.
Notificazione a:
– ; – Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Muralto.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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