AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.6
Data decisione, Autorità: 21.06.2021, ICCA
Ricorso: TF 5A_543/2021
Titolo: Divorzio su azione di un coniuge: appello con generiche contestazioni del convenuto
Incarto n. 11.2021.6
Lugano, 21 giugno 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2019.4 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 5 febbraio 2019 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'“obiezione” del 20 gennaio 2020 (recte: 2021) presentata da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 dicembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 6 ottobre 2007 da AP 1 (1980) e AO 1 (1979), ha omologato parzialmente una convenzione sugli effetti del divorzio raggiunta dai coniugi a un'udienza del 13 settembre 2019, ha “sospeso” i diritti di visita paterni ai figli M__________ (nato il 29 giugno 2008), P__________ (nato il 30 settembre 2010) e R__________ (nato il 22 febbraio 2013) e ha disciplinato d'autorità altre conseguenze della vita separata. Le spese processuali di fr. 1400.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non sono state assegnate ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è stata respinta.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 ha inoltrato al Pretore una Einsprache del 23 dicembre 2020 (quattro righe in tedesco), che il Pretore ha trasmesso a questa Camera per
competenza. Il presidente della Camera ha scritto all'interessato il 31 dicembre 2020, avvertendolo che la sentenza di divorzio poteva essere impugnata soltanto con un appello (o eventualmente un reclamo) motivato in italiano nei modi e nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile, sicché la Einsprache non poteva essere trattata oltre. In seguito, il 20 gennaio 2021, AP 1 ha fatto seguire a questa Camera una lettera in italiano nella quale dichiara: “Sollevo la mia obiezione a questa decisione del 22 dicembre 2020”. La lettera non è stata intimata a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, l'interessato contestando anche la sospensione dei suoi diritti di visita ai figli, controversia che non dipende da questioni di valore. Quanto alla tempestività del ricorso (art. 311 cpv. 1 CPC), essa non fa dubbio se appena si considera che nel caso specifico il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere soltanto il 3 gennaio 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Consegnata alla posta il 21 gennaio 2021, l'“obiezione” risulta presentata così in tempo utile.
Sollevo la mia obiezione a questa decisione del 22 dicembre 2020
– Motivo obiezione: compenso per M__________, P__________, R__________ e AP 1, l'importo vedi fattura del 9 dicembre 2020.
– Abrogazione del divieto di visita del 18 marzo 2020, ho lavorato per i miei figli ogni minuto.
– Non mi interessa il divorzio.
– Diffamazione, tutte le decisioni, da parte della Pretura di Leventina.
I bambini (M__________, P__________ e R__________ ) erano stati per la prima volta a casa nell'. Anche se i bambini stavano andando molto bene a __________, la donna AO 1 si trasferì con i bambini in Ticino senza motivo. E quindi non sono d'accordo.
Altro:
(indagine per i bambini, udito)
Si prega di chiedere ai bambini dove vogliono vivere e vivere [sic].
Il “compenso per M__________, P__________, R__________ e AP 1, l'importo vedi fattura del 9 dicembre 2020” cui si riferisce l'interessato è una richiesta di risarcimento danni e di riparazione del torto morale che lo stesso AP 1 ha indirizzato alla Pretura. La prima Camera civile del Tribunale d'appello non ha tuttavia alcuna competenza in materia (art. 19 e 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici: RL 166.100). Su questo punto l'“obiezione” di AP 1 è manifestamente irricevibile.
Riguardo alla “sospensione” dei diritti di visita ai figli, il Pretore ha spiegato diffusamente per quali ragioni si giustifichi una conseguenza del divorzio tanto incisiva (sentenza impugnata, consid. 16.4). L'interessato obietta di avere “lavorato per i (…) figli ogni minuto”, ma alla motivazione del Pretore nemmeno allude. Per di più, il primo giudice ha rimproverato a AP 1 di non essere comparso il 27 agosto 2020 a un'udienza indetta proprio per il contraddittorio sui diritti di visita, invocando “motivi privati” mai sostanziati (sentenza impugnata, consid. 11 e 13.2). L'interessato non pretende il contrario. Anzi, sottace completamente la questione. Non motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la sua “obiezione” si dimostra pertanto, una volta ancora, inammissibile.
Sul fatto che a AP 1 il divorzio non interessi non soccorre attardarsi, lo stesso convenuto avendo dichiarato nel corso di un'udienza tenutasi in Pretura il 16 aprile 2019 di aderire allo scioglimento del matrimonio (sentenza impugnata, consid. 2). A parte ciò, mal si comprende quali conseguenze l'interessato intenderebbe trarre da un'asserita mancanza di interesse.
Che AP 1 si senta soggettivamente “diffamato” dal Pretore sarà anche possibile, ma toccava anzitutto a lui spiegare perché non sia vero quanto il primo giudice gli imputa. Ed egli non tenta neppure l'esercizio di motivare l'“obiezione”. Quanto alla circostanza che i figli siano affidati alla custodia della madre, domiciliata nel Ticino, l'interessato dimentica di avere egli stesso sottoscritto una convenzione in tal senso (sentenza impugnata, consid. 15.1). Riguardo infine all'audizione dei minori, il Pretore l'ha eseguita il 2 maggio 2019 e non si vede perché occorrerebbe ripeterla. Contrariamente a quel che crede l'interessato, non spetta ai ragazzi decidere “dove vogliono vivere”. La decisione compete al giudice, il quale deve valutare la situazione nel suo insieme ponderando oggettivamente il bene e l'interesse dei figli, questioni cui AP 1 non accenna nemmeno di scorcio.
Se ne conclude che, nella limitata misura in cui è ricevibile, l'“obiezione” in esame va respinta. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a formulare osservazioni in appello.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore, l'interessato contestando, tra l'altro, la “sospensione” dei suoi diritti di visita ai figli (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'“obiezione” è respinta nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AP 1.
Notificazione:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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