AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2020.49
Data decisione, Autorità: 17.06.2021, CCR
Titolo: Iscrizione definitiva di ipoteca legale chiesta dal subappaltatore
Incarto n. 16.2020.49
Lugano 17 giugno 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo del 19 novembre 2020 presentato dalla
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 2 novembre 2020 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2020.16 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) da lei promossa con petizione del 20 aprile 2020 nei confronti di
CO 1 , (già patrocinato dall'avv. ),
Ritenuto
in fatto: A. L'11 marzo 2016 G__________ A__________ e S__________ Mi__________ hanno venduto a CO 1 la proprietà per piani n. 20350 pari a 115/1000 del fondo base n. __________ RFD di . A seguito della notifica di difetti nel pavimento dell'appartamento in questione, nel giugno del 2019 la RE 1 ha proceduto alla rimozione e alla posa di nuove piastrelle. Terminati i lavori, il 29 luglio 2019 la ditta ha trasmesso all'impresa generale M SA due fatture di complessivi fr. 5724.25. Preso atto del mancato pagamento delle proprie prestazioni, il 30 ottobre 2019 la RE 1 ha fatto notificare alla M__________ SA il precetto esecutivo n. __________06 dell'Ufficio di esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 6262.754 oltre agli interessi del 5% dal 29 luglio 2019, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Adito il 7 novembre 2019 dalla RE 1, con sentenza del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato, a conferma di un decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 7 novembre 2019, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5724.25 più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per piani n. 20350 appartenente a CO 1. All'istante egli ha assegnato un termine fino al 30 aprile 2020 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a versare all'istante fr. 900.– di ripetibili (inc. SO.2016.3770).
C. Il 20 aprile 2020 la RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto, postulando l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5724.25 più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla citata proprietà per piani. Nella sua risposta del 10 giugno 2020 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 24 luglio 2020, l'attrice ha mantenuto la propria posizione. Il convenuto non ha duplicato. Alle prime arringhe del 30 ottobre 2020 le parti hanno notificato prove.
D. Statuendo con sentenza del 2 novembre 2020, il Pretore aggiunto, dopo avere rifiutato le prove offerte dalle parti, ha respinto la petizione e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno di cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori iscritta in via provvisoria il 12 febbraio 2020 per fr. 5724.25 più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per piani n. 20350 dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 novembre 2020 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere la petizione e di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 5724.25 più interessi al 5% dal 29 luglio 2019 sulla proprietà per piani n. 20350. In via subordinata essa chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio previa assunzione delle prove. Con decreto del 24 novembre 2020 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza interesse. Nelle sue osservazioni del 18 dicembre 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 4 novembre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 19 novembre 2020 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Alle proprie osservazioni al reclamo CO 1 acclude, da parte sua, un parere tecnico dell'arch. P__________ C__________ del 10 aprile 2020. Se non che in sede di reclamo nuovi mezzi di prova non sono di principio ammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale documento, non sottoposto al primo giudice, non può essere assunto agli atti.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er-rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Il Pretore aggiunto, dopo avere respinto le prove offerte dalle parti, irrilevanti ai fini del giudizio e richiamato le condizioni per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale per artigiani o imprenditore, ha accertato che per ammissione dell'attrice medesima, i lavori non erano stati commissionati dal proprietario ma dalla M__________ SA, contro la quale aveva per altro già promosso un'azione creditoria. Premesso ciò, il primo giudice ha così rimproverato all'attrice di non avere allegato, né dimostrato, “a quale titolo la M__________ SA le avrebbe commissionato i lavori”. Detto altrimenti, a suo parere, l'attrice non aveva mai sostenuto, né dimostrato, di avere agito come subappaltatrice, ciò che presupponeva un contratto di appalto tra il proprietario e la M__________ SA, né ha preteso che questa fosse conduttrice, affittuaria o beneficiaria di diritti reali sull'immobile. In definitiva, egli ha escluso che “chi l'ha incaricata [l'attrice] di eseguire quei lavori rientri nel novero ristretto delle figure menzionate dal legislatore all'art. 837 cpv. 1 n. 3 ultima frase CC” donde la reiezione della petizione. In via abbondanziale, il Pretore aggiunto ha negato il diritto dell'attrice all'iscrizione di un'ipoteca legale nell'ipotesi in cui i lavori si fossero svolti nell'ambito del contratto di compravendita della proprietà per piani.
La reclamante, ricordato che l'iscrizione dell'ipoteca legale era già stata ordinata in via provvisoria, sostiene che tra il convenuto e la M__________ SA era stato concluso un contratto di appalto e che quest'ultima ha le subappaltato i lavori. Ciò che per altro il convenuto aveva confermato alle prime arringhe senza però che le sue affermazioni fossero verbalizzate. Essa ribadisce di avere sempre indicato di essere stata incaricata dalla M__________ SA, sottolineando come già in sede d'iscrizione provvisoria anche per il Pretore aggiunto “ciò era chiaro”, tant'è che in quella procedura aveva anche accertato “che il convenuto non aveva mai contestato che la M__________ SA fosse l'impresa generale né l'entità dei lavori”. A suo parere, quindi, in quella procedura era stata dimostrata la conclusione di un contratto d'appalto tra l'impresa generale M__________ SA e il convenuto, con susseguente subappalto dei lavori.
La reclamante riafferma pertanto di avere, in qualità di subappaltatrice di lavori che non sono stati pagati né dalla committente né dal proprietario, il diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale. Essa lamenta il fatto che con le prove da lei offerte, ma rifiutate indebitamente dal primo giudice, avrebbero potuto dimostrare ulteriormente quanto da lei addotto. Essa nega infine che il suo intervento era destinato a riparare dei difetti da lei causati, rilevando altresì di non poter essere tenuta a riparare gratuitamente i difetti dovuti a lavori altrui. Senza dimenticare, essa epiloga, che l'istruttoria avrebbe permesso di escludere l'eventualità prospettata dal Pretore aggiunto di lavori eseguiti nell'ambito della compravendita dell'immobile.
a) Nel caso concreto, nella sua petizione l'attrice ha indicato di avere svolto un sopralluogo nell'appartamento del convenuto con l'arch. __________ Mi__________, rappresentante della M__________ SA, la quale “in rappresentanza del proprietario del fondo …. ha deliberato oralmente i lavori a parte attrice” (pag. 4 ad 2). Nel proseguo essa ha affermato che le opere erano state accettate “dalla ditta appaltatrice e dal convenuto” (pag. 7 ad 2 in fine), ha richiamato il diritto all'ipoteca legale dell'appaltatore ma anche quello del “subappaltatore”, riaffermando come la parte convenuta ‟proprietaria del bene da gravare, ha dato il suo consenso allo svolgimento dei lavori, avendo, in primis, commissionato i lavori alla M__________ SA …” (pag. 8 ad 3).
Dal caso suo, nella sua risposta il convenuto ha rimproverato alla controparte di non avere prodotto alcun contratto in grado di documentare il rapporto contrattuale tra lei e la M__________ SA (pag. 2 ad II), ha negato l'esistenza di una relazione contrattuale con l'attrice spiegando di avere ravvisato nell'appartamento da lui acquistato dei difetti nella pavimentazione e di essersi attivato notificandoli al venditore, alla H__________ __________ Sagl [esecutrice dei lavori di pavimentazione], all'arch. Mi__________ e alla M__________ SA (pag. 2 ad A). A suo parere i lavori eseguiti erano in garanzia dei difetti per i quali non possono essere chieste ipoteche legali (pag. 5 ad F).
Infine, con la replica, l'attrice ha riaffermato che il contratto tra lei e la M__________ SA “non necessita della forma scritta per essere valido ed efficace” (pag. 4), e chiesto l'audizione, in particolare, di C__________ C__________ al fine di riferire ‟degli accordi presiˮ (pag. 6 in alto). La prova è stata poi confermata alle prime arringhe del 30 ottobre 2020, durante le quali il convenuto aveva proposto di sentire l'arch. __________ Mi__________.
b) Ora, con il Pretore aggiunto si potrà anche convenire che potesse sussistere una certa confusione da parte dell'attrice, ovvero se avesse agito su incarico del proprietario o in subappalto. Resta il fatto che, allegando i fatti pertinenti e offrendo le prove per accertarli, essa aveva sufficientemente fatto fronte al proprio onere di allegazione. Tutt'al più, dandosi incertezze, il primo giudice avrebbe potuto far capo all'interpello. Se non che, dopo avere respinto le prove, tra le quali l'audizione di C__________ C__________ e dell'arch. __________ Mi__________, il Pretore aggiunto ha rimproverato all'attrice di non avere dimostrato di essere intervenuta quale subappaltatrice della M__________ SA. Dandosi mezzi di prova rilevanti ai fini del giudizio, il primo giudice non poteva così sorvolare sulle deposizioni ritualmente offerte dalle parti ed esplicitamente riferite all'esistenza di un subappalto. Egli ha quindi violato il diritto alla prova dell'attrice. Per di più, a ben vedere, a parte una generica e inammissibile contestazione (risposta pag. 2 ad II all'inizio), il convenuto aveva bensì contestato che difettasse una relazione contrattuale tra lui e l'attrice così come tra quest'ultima e la M__________ SA ma non che la M__________ SA, quale sua rappresentante, avesse incaricato l'attrice di eseguire la sostituzione delle piastrelle. Tale fatto, incontroverso, nemmeno andava dimostrato (art. 150 cpv. 1 CPC).
c) A parte ciò, come si è detto, CO 1 ha ammesso che dopo la scoperta dei difetti, si è rivolto alla H__________ __________ Sagl, all'arch. __________ Mi__________ e alla M__________ SA (risposta pag. 2 ad A; v. anche doc. 1, 1° e 3° foglio). Egli, poi, non ha contestato che l'architetto Mi__________ fosse il rappresentante della M__________ SA, la quale aveva funto da impresa generale nell'edificazione del condomino, come figura in calce alla lettera del 9 aprile 2018 (doc. 1). Detto altrimenti, il convenuto medesimo nel notificare i difetti alla M__________ SA, impresa generale, la quale a sua volta li ha notificati alla subappaltatrice che aveva eseguito i lavori di pavimentazione, ha sostanzialmente fatto valere i diritti derivanti dal contratto d'appalto principale concluso tra i precedenti proprietari, committenti, e l'impresa generale. In tali circostanze la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui l'attrice non ha preteso e tantomeno dimostrato di essere intervenuta quale subappaltatrice della M__________ SA, ciò che presupponeva l'esistenza di un contratto di appalto tra quest'ultima e il convenuto quale proprietario dell'immobile, non può essere condivisa. Il reclamo, su questo punto, si rivela pertanto fondato.
d) La reclamante chiede in via principale che questa Camera statuisca essa medesima sulla lite. Se non che la causa non può dirsi matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), ove appena si pensi che il convenuto, oltre a pretendere che i lavori svolti dall'attrice erano in garanzia e quindi senza diritto all'ipoteca legale, aveva contestato la tempestività dell'istanza. Contrariamente all'assunto della reclamante, i presupposti per ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per artigiani e imprenditori devono essere dimostrati ed esaminati dal giudice con pieno potere cognitivo. Poco importa pertanto che essi siano stati resi verosimili e oggetto di un esame sommario nel quadro della procedura d'iscrizione provvisoria. Nondimeno, avendo l'attrice offerto l'audizione di vari testi proprio per dimostrare tale requisito, non si può nemmeno affermare che la richiesta fosse intempestiva come sostenuto dal convenuto. In circostanze tali non resta che annullare il giudizio impugnato e ritornare gli atti al primo giudice affinché emani una nuova decisione previa istruttoria, come chiesto in via subordinata dalla reclamante. Si ricordi ad ogni modo che il diniego del diritto all'ipoteca legale in caso di lavori di riparazione può divergere nel caso di esecuzione da parte di chi ha eseguito l'opera o da parte di terzi (cfr. Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 455).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previo istruttoria.
Le spese processuali di fr. 650.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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