AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.20
Data decisione, Autorità: 21.04.2021, CDP
Titolo: Istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione annullata per decisione immotivata e istruttoria carente
Incarto n. 9.2021.20
Lugano 21 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione a suo favore
giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 (1953) è stato segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) dall’Ufficio comunale __________ nel mese di novembre 2020. L’indicazione era di una situazione debitoria importante e alcune richieste di aiuto economico formulate da RE 1 al Comune. È stata pure espressa una preoccupazione relativa alle condizioni abitative dell’interessato, che lamentava la mancanza di un letto, poi confermata da una verifica.
B. In data 1° dicembre 2020, il membro permanente dell’Autorità di protezione e il delegato comunale hanno sentito RE 1, che ha chiarito la sua situazione economica, precisando di non ritenere necessaria una misura di protezione in suo favore. Egli ha autorizzato l’Autorità di protezione ad assumere informazioni presso il suo medico curante, dr. med. __________, svincolandolo dal segreto professionale.
C. All’inizio del 2021 l’Autorità di protezione è venuta a conoscenza dell’esistenza di un figlio minorenne di RE 1, __________, nato il 2019, da una relazione con __________ (1991).
D. Con decisione 15 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con gestione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC a favore di RE 1. L’interessato è stato privato del diritto di disporre dei suoi conti bancari (dispositivo n. 2) e lui e __________ sono stati privati dell’amministrazione finanziaria del figlio __________ (dispositivo n. 3). Quale curatrice è stata nominata __________ (dispositivo n. 4) con un compenso orario fissato in fr. 50.– per un totale massimo annuo di fr. 4'000.– (dispositivo n.7) a carico dell’interessato (dispositivo n. 8). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (dispositivo n. 11).
E. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 20 febbraio 2021, chiedendone l’annullamento, ritenendo di essere in grado di gestire autonomamente il disbrigo di affari amministrativi e finanziari.
F. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni in data 12 marzo 2021, postulando la reiezione del reclamo e la conferma della propria decisione. Essa sostiene che sebbene il medico curante di RE 1 abbia certificato un buono stato di salute, concretamente, vista la sua situazione debitoria, l’interessato non sarebbe in grado di gestire le proprie risorse. Inoltre, egli non avrebbe assunto un atteggiamento limpido, sottacendo l’esistenza di un figlio (la cui paternità è posta in dubbio dall’Autorità di protezione). Infine, aggiunge di ritenere necessario che la fattispecie sia chiarita mediante perizia psichiatrica e che la decisione impugnata potrebbe essere considerata cautelare, in attesa di verifiche, ritenuto che il reclamo è stato interposto entro dieci giorni.
G. Tramite replica 22 marzo 2021 RE 1 evidenzia di ritenere parziali le osservazioni dell’Autorità di protezione ed afferma che quest’ultima avrebbe assunto toni intimidatori nei confronti del suo medico curante, come pure che lo avrebbe informato della sua situazione economica venendo meno al rispetto della privacy. Egli qualifica quindi il comportamento dell’Autorità di protezione come pregiudizievole, vessatorio, sgarbato e poco limpido. Chiede infine la revoca della misura di protezione e l’esenzione da tasse e spese.
H. In data 25 marzo 2021 l’Autorità di protezione in duplica ribadisce la richiesta di conferma della decisione impugnata. Essa sostiene che RE 1 si “appiglia ad elementi pretestuosi senza entrare nel merito delle altre motivazioni espresse dall’Autorità sia in sede di decisione sia in sede di risposta nella presente procedura di reclamo”. Conclude ribadendo che “resta riservata l’esecuzione di una perizia psichiatrica per determinare le necessità nel merito”.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA] art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione dei beni. I compiti della curatrice sono definiti in “a) rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con l’autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; b) rappresentarlo nel disbrigo di affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio” (dispositivo n. 1). Inoltre, “ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC il signor RE 1 è privato del diritto di disporre dei suoi conti bancari, ad eccezione del ‘conto spillatico’ che la curatrice aprirà a suo nome” (dispositivo n. 2).
L’Autorità motiva la sua decisione con difficoltà economiche e personali di RE 1 e fa riferimento a un rapporto del dr. med. __________, medico curante dell’interessato. Nelle osservazioni al reclamo sostiene pure una mancanza di trasparenza da parte di RE 1, che avrebbe sottaciuto, in un primo incontro, l’esistenza di un figlio piccolo.
RE 1 si oppone alla suddetta decisione ritenendo di non avere problemi di salute o nella gestione della sua economia. Relativamente al rapporto medico stilato dal dr. med. __________, egli sostiene che l’Autorità di protezione ha “voluto fare pressione” sul curante, “con una seconda richiesta dai toni intimidatori” nella quale peraltro avrebbe esposto al medico la sua situazione finanziaria venendo meno al rispetto della privacy. Ritiene quindi infondata e ingiustificata la decisione impugnata, che sarebbe lesiva la sua libertà.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
4.1. Le cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc. 9.2016.91 consid. 3.1; CommenFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111; Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con riferimenti). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193; RtiD II-2014, n. 7c).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20).
Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.
Ai sensi dell’art. 396 CC, è istituita una curatela di cooperazione se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla. L'esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.
Il consenso può intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all'atto e non vi è nessuna forma da rispettare: può essere tacito o espresso. Il suo accordo è una condizione di validità dell'atto.
I differenti tipi di curatela possono essere combinati (art. 397 CC).
4.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
4.3. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
A mente di questo giudice, dalla decisione impugnata non emergono sufficienti motivazioni relativamente alle condizioni che possano giustificare l’adozione di misure di protezione a favore di RE 1. L’obbligo di motivazione – che rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost) – implica che il destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.
Le informazioni desumibili dagli atti risultano carenti: uno stato di debolezza del reclamante e il relativo bisogno di protezione parrebbe essere collegato alle sue condizioni economiche, ciò che tuttavia ancora non è sufficiente per dimostrare il suo bisogno di protezione. La situazione debitoria accertata dimostra che a carico di RE 1 vi sono due precetti esecutivi per un totale di fr. 35'801.80 e un attestato di carenza beni per complessivi fr. 121'245.55. Egli dispone di entrate mensili per un totale di fr. 2'720.–.
Con un primo certificato richiesto dall’Autorità di protezione, il dr. med. __________ in data 10 dicembre 2020 ha concluso di ritenere che RE 1 non necessiti di misure di protezione. Dopo aver ricevuto questo documento, l’Autorità di prima istanza ha nuovamente interpellato il medico, illustrandogli la situazione debitoria dell’interessando e chiedendogli una nuova presa di posizione. Con certificato medico del 20 gennaio 2021 il curante ha quindi ribadito che RE 1 presenta “buone e stabili condizioni psichiche di salute in particolar modo non oggettiva sintomatologia depressiva o ansiosa, disturbi del comportamento o mancata igiene personale e cura della propria persona”. Il medico non ha riscontrato “compromissioni delle sue capacità cognitive volitive e comportamentali” e ritiene che “dal punto di vista medico sia in grado di dare un giudizio adeguato alla propria situazione”. Lo specialista precisa poi che da quanto appreso dall’Autorità di protezione e dagli allegati trasmessi “sussistono difficoltà al livello di gestione amministrativa e finanziaria che probabilmente incidono anche sull’attuale qualità di vita”. Conclude quindi di non ritenere necessari altri aiuti oltre a quelli nella gestione della propria amministrazione e delle risorse finanziarie, considerando che avendo avuto un’attività professionale nell’ambito commerciale delle assicurazioni “ha delle risorse per far fronte a queste problematiche ma probabilmente necessita di una supervisione (per esempio da parte della figlia)”. In un simile contesto, sebbene l’interessato abbia accumulato numerosi debiti, dagli accertamenti svolti non appare quindi che egli versi in uno stato di debolezza tale da giustificare la misura adottata e, contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità di protezione, a mente di questo giudice la “preoccupazione in merito alla gestione finanziaria dell’interessato” espressa nelle osservazioni al reclamo non è sufficiente per motivare la decisione impugnata. Si ricorda peraltro che in presenza di problemi di tipo economico, l’applicazione dell’art. 390 CC necessita in ogni caso una debolezza caratteriale, non dimostrata nel caso concreto. Così come non è nemmeno esplicitata la seconda condizione per l’istituzione di una misura di protezione, ovvero il bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Questo giudice osserva abbondanzialmente che l’Autorità di protezione ha indicato nelle osservazioni del 12 marzo 2021 al reclamo di ritenere necessario chiarire la situazione mediante una perizia psichiatrica, sostenendo quindi che la decisione impugnata “ha semmai carattere cautelare in attesa degli accertamenti” e precisando che “ad ogni modo il reclamante l’ha impugnata nel termine di 10 giorni”. L’Autorità di prime cure ha poi ribadito, in duplica 25 marzo 2021, che “resta riservata l’esecuzione di una perizia psichiatrica per determinare la necessità nel merito”. Mandato che dagli atti non risulta essere mai stato oggetto di ulteriori decisioni. Al di là quindi di quanto sostenuto nelle osservazioni e in duplica, nella decisione impugnata non si accenna ad ulteriori verifiche o all’intenzione di deciderle in via cautelare ed il termine di impugnazione indicato è di 30 giorni. Indipendentemente dall’inoltro del reclamo da parte di RE 1 in un termine più breve, a mente di questo giudice non vi è motivo per considerare la decisione impugnata quale cautelare, considerato peraltro che ad oggi non vi è prova che l’Autorità abbia svolto ulteriori accertamenti o conferito mandato in tal senso.
Infine, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha evidenziato preoccupazioni per le difficoltà economiche di RE 1 specificando anche questioni relative ad un figlio minorenne (per il quale dagli atti non risulta data l’indicazione dell’assunzione di una misura di protezione) e adottando una decisione (disp. 3) anche a carico della di lui madre __________. Non ci si può esimere dall’osservare che le questioni riguardanti il minore o sua madre sarebbero da trattare semmai in una procedura separata. Nemmeno si spiega il motivo per cui all’udienza 15 febbraio 2021 (in sede della quale è stata adottata la decisione impugnata) erano presenti la “possibile curatrice” ma anche persone estranee all’interessato, quali la madre e la nonna materna del figlio minorenne. Al proposito, le lagnanze del reclamante relative alla garanzia del rispetto della sua “privacy”, espresse in relazione all’invio al medico curante di dati precisi indicanti la sua situazione economica e fotografie del suo appartamento, non possono che essere condivise anche in riferimento alla conduzione della suddetta riunione. L’Autorità di prime cure è quindi invitata ad osservare con maggior rigore il suo obbligo di discrezione, come pure a prendere atto dei sentimenti espressi dal reclamante nella propria replica, dove lamenta di essere stato trattato con “invadenza”, con un “atteggiamento sgarbato” “pregiudizievole e vessatorio”, ciò che non può che compromettere il rapporto con l’Autorità.
Nelle circostanze descritte, a mente di questo giudice il reclamo merita accoglimento e la decisione impugnata è da annullare integralmente. L’incarto va quindi retrocesso all’Autorità di protezione affinché esegua, se del caso, adeguati accertamenti (conformemente ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà) e definisca semmai l’intervento più adatto a rispondere concretamente all’eventuale bisogno di protezione di RE 1.
Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere poste a carico dell’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Nemmeno si giustifica la condanna dell’Autorità di protezione al pagamento di ripetibili, non richieste dal reclamante, che non si è peraltro avvalso del patrocinio di un legale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, la decisione 15 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________ è integralmente annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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