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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.113
Data decisione, Autorità: 12.09.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00113
Lugano 12 settembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale inc. DI.2000.00013 della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con istanza 8 febbraio 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 18'287,50 oltre interessi per disdetta immediata ingiustificata, pretesa poi ridotta a fr. 14'087,50;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 5 luglio 2001, ha parzialmente accolto, limitatamente all'importo di fr. 4'986.-- oltre interessi e accessori;
appellante l'istante che con allegato 27 luglio 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che il convenuto venga condannato a versargli la somma di fr. 12'673,50;
mentre il convenuto non ha presentato osservazioni:
esaminati gli atti dell'incarto;
considerato
in fatto:
A. L'ing. __________ ha assunto __________ con un contratto di lavoro di durata indeterminata dal 1° agosto 1999, dopo qualche giorno di prova lavorativa (dal 23 luglio 1999), con un salario lordo di fr. 4'500.--, di cui fr. 4'200.-- a carico del datore di lavoro e il resto sussidiato ai sensi della L-rilocc.
Il 29 ottobre 1999 l'ing. __________ ha comunicato a __________ la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro con liberazione immediata dall'obbligo di prestare la propria opera, accondiscendendo di versare al dipendente l'intero stipendio di novembre. Tra dipendente e datore di lavoro è in seguito intercorso uno scambio di scritti, in base al quale il primo ha fondato il proprio convincimento che la disdetta era in realtà un licenziamento in tronco ingiustificato. Ha di conseguenza inoltrato l'istanza 8 febbraio 2000, con la quale ha chiesto che il datore di lavoro venga condannato a versargli lo stipendio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, nonché un'indennità giusta l'art. 337c CO corrispondente ad un mese di salario. La pretesa è poi stata ridotta, avendo __________ nel frattempo corrisposto il salario relativo al mese di ottobre.
B. Con il querelato giudizio il pretore ha accertato che, dopo la comunicazione della disdetta ordinaria del 29 ottobre 1999, il datore di lavoro ha licenziato in tronco il dipendente con scritto 3 novembre 1999, circostanza confermata dal convenuto all'udienza di discussione 1° marzo 2000. Ritenuto che in concreto non erano dati sufficienti motivi per una disdetta immediata ai sensi dell'art. 337 CO, il primo giudice ha condannato il convenuto a versare al dipendente lo stipendio per tutto il mese di novembre 1999, visto che il rapporto di lavoro era durato meno di un anno e che la disdetta era stata comunicata alla fine di ottobre con preavviso di un mese (art. 335c CO). Allo stipendio di fr. 4'200.-- il pretore ha aggiunto la quota parte di tredicesima pari a fr. 350.-- e ha tolto l'indennità __________ di fr. 364.-- incassata dall'attore per i quattro giorni di protezione civile assolti nel mese di novembre 1999, giungendo così a un importo parziale lordo di fr. 4'186.--.
Il primo giudice ha inoltre accordato all'istante l'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO, fissandola in fr. 800.--.
C. Con l'appello in esame __________ chiede innanzitutto che il convenuto venga condannato a versargli anche il salario per il mese di dicembre. Invoca al proposito l'art. 336c CO secondo cui il datore di lavoro non può licenziare il dipendente allorché questi presta servizio militare o di protezione civile (cpv. 1), mentre una disdetta data prima del periodo di servizio comporta che il termine non ancora giunto a scadenza è sospeso durante il servizio e riprende a decorrere soltanto dopo la sua fine (cpv. 2). Poiché il termine di disdetta di un mese - notificato il 29 ottobre 1999 - è rimasto sospeso per quattro giorni, esso verrebbe a scadenza solo all'inizio di dicembre e va pertanto riportato alla fine dello stesso mese.
L'appellante critica inoltre il riconoscimento di un'indennità per licenziamento in tronco ingiustificato di soli fr. 800.-- e la mancata allocazione della quota parte di tredicesima per il periodo dal 23 luglio al 31 luglio 1999, durante il quale egli ha effettuato una prova lavorativa presso l'ing. __________.
in diritto:
Nel caso di specie è incontestato che la disdetta è stata notificata il 29 ottobre 1999 e che è in concreto applicabile un termine di disdetta di un mese. Il rapporto di lavoro avrebbe pertanto dovuto cessare il 30 novembre 1999. Parimenti pacifica è la circostanza che durante il mese di novembre l'istante è stato chiamato a svolgere un corso di protezione civile della durata di quattro giorni. Poiché la decorrenza del termine di disdetta è stata sospesa durante questi quattro giorni, il termine stesso è giunto a scadenza solo nei primi giorni di dicembre. Ritenuto che il rapporto di lavoro può generalmente essere disdetto solo per la fine di un mese, il termine prorogato di disdetta è protratto fino al 31 dicembre 1999 (art. 335c e art. 336c cpv. 3 CO; DTF 115 V 437 consid. 2c e 3; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna 1998 pag. 446-451, con numerosi esempi di calcolo del termine prorogato).
Ne consegue che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente anche lo stipendio per l'intero mese di dicembre (fr. 4'200.--), oltre alla quota parte di tredicesima (fr. 350.--). È nella fattispecie del tutto irrilevante che il dipendente non abbia prestato la sua opera durante questo periodo, visto che ciò è dovuto al fatto che al momento del licenziamento il datore di lavoro l'aveva espressamente esonerato dal fornire le proprie prestazioni.
Il primo giudice ha fissato tale importo prendendo in considerazione varie circostanze, in primo luogo che il datore di lavoro ha assunto __________ allorché questi si trovava in una difficile situazione occupazionale, aveva cambiato più posti di lavoro e il suo collocamento era considerato problematico. Ha ritenuto inoltre che il rapporto di lavoro è stato molto breve e contrassegnato da prestazioni valutate negativamente, al punto che si è reso necessario monitorarlo da vicino affiancandogli un aiuto. Ha infine considerato che, perlomeno inizialmente, l'ingegner __________ aveva comunicato all'istante la disdetta ordinaria assicurandogli spontaneamente il salario per il successivo mese di novembre 1999 e che aveva poi mutato il tipo di disdetta a causa delle discussioni insorte ulteriormente tra le parti.
Contrariamente all'opinione dell'appellante, che ritiene di nessun rilievo i criteri di valutazione enunciati, la commisurazione dell'indennità effettuata dal primo giudice deve essere confermata.
Va innanzitutto sottolineato che l'importo dell'indennità è stabilito dal giudice secondo libero apprezzamento e che, pertanto, le censure sollevate contro l'importo riconosciuto a tale titolo possono essere esaminate solo con riserbo. Va inoltre ribadito che in ragione della natura punitiva dell'indennità per licenziamento in tronco ingiustificato, il primo giudice ha correttamente preso in considerazione diversi elementi soggettivi legati alla persona del datore di lavoro, in particolare che questi si era attivato su sollecitazione di terzi per portare a buon fine il collocamento lavorativo dell'istante, da cui la comprensibile delusione per la scarsità delle sue prestazioni e per gli sviluppi giudiziari della vertenza. A ciò si aggiunga che il datore di lavoro riteneva in buona fede d'avere licenziato __________ mentre perdurava il periodo di prova di 3 mesi, come da notifica scritta al URC (doc. 5).
In questa sede, sotto il profilo dell'equità, va poi dato atto della circostanza che __________ deve assumersi l'onere di un mese supplementare di stipendio in seguito allo slittamento del termine di disdetta di soli pochi giorni, pur avendo rinunciato alla controprestazione lavorativa.
Nell'impugnata sentenza (consid. 6.1.2) il pretore ha accertato che il contratto di lavoro di durata indeterminata è iniziato il primo agosto 1999 e, per ammissione stessa dell'istante, esso è stato preceduto da un breve periodo di test (interrogatorio formale del 20.12.00, ad. 8). Ha pertanto disgiunto questo breve periodo di lavoro considerando che, a differenza di un vero e proprio periodo di prova, esso aveva il solo scopo di determinarsi sull'eventualità di concludere un contratto di lavoro.
Anche su questo punto l'impugnato giudizio deve essere confermato. Trattandosi di un periodo limitato a solo qualche giorno di lavoro, ben si può ammettere che si è trattato di un rapporto di lavoro a durata determinata nell'eventualità di un successivo contratto, senza che in ciò sia ravvisabile alcun abuso (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, ad art. 335 b n. 1). Come rilevato dal primo giudice, l'istante non ha peraltro portato nessuna prova che possa indurre a credere che sia stata pattuita una tredicesima mensilità in relazione a questo breve periodo.
Giusta l'art. 339 cpv. 1 CO, con la fine del rapporto di lavoro tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili. Il pretore ha accertato che lo scritto inviato da __________ il 3 novembre 1999 al proprio dipendente (doc. E) deve essere inteso nel senso di una disdetta immediata. Il contratto di lavoro ha pertanto preso fine a tale momento, con conseguente esigibilità delle pretese salariali del dipendente e dell'indennità per licenziamento ingiustificato (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., ad art. 339 n. 1; DTF 103 II 204). Gli interessi di mora decorrono pertanto a partire da tale data sul solo importo, però, riguardante lo stipendio, mentre l’indennità ex art. 337 c cpv. 3 CO è esigibile con la sentenza (Rep. 1994, n. 48 consid. 10 in fine).
In conclusione all'appellante va riconosciuto il diritto a percepire il salario del mese di dicembre di fr. 4'200.-- e la relativa quota parte di tredicesima di fr. 350.--, oltre a quanto già accordatogli in prima sede (fr. 4'186.-- di salario e fr. 800.-- di indennità), con interessi al saggio legale del 5% a contare dal 3 novembre 1999. L'istante rimane invece soccombente per quanto concerne l'importo dell'indennità per licenziamento ingiustificato e per la tredicesima di salario per il primo periodo di prova, ciò che giustifica la compensazione delle ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 27 luglio 2001 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 5 luglio 2001 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata come segue:
1.1 Di conseguenza __________ è condannato a versare a __________ la somma lorda di fr. 8'736.-- più interessi al 5% dal 3 novembre 1999, da dedurre i contributi di legge, oltre ad un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a fr. 800.--.
II. La presente procedura è esente da spese e da tassa di giudizio; non vengono riconosciute ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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