AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2020.184
Data decisione, Autorità: 26.04.2021, CDP
Titolo: Competenza ARP / Giudice civile
Incarto n. 9.2020.184 9.2020.185
Lugano 26 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
e
CO 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la decisione di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1;
giudicando sui reclami 22 dicembre 2020 di RE 1 (inc. CDP 9.2020.184) e 23 dicembre 2020 di CO 2 (inc. CDP 9.2020.185) entrambi contro la decisione emessa il 25/26 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. __________ (2004), PI 1 (2005) e __________ (2006) sono nati dall’unione coniugale di RE 1 e CO 2.
Con decisione 3 aprile 2018 il pretore della giurisdizione di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati. All’udienza del 25 giugno 2018 il Pretore ha omologato l’“accordo di merito” intervenuto in sede di udienza tra i coniugi, con il quale i figli sono stati affidati alla madre e al padre è stato riconosciuto un diritto di visita libero da concordare con la madre in funzione delle esigenze dei figli. Sono pure stati fissati i contributi alimentari da versare dal padre per il mantenimento dei figli (v. verbale di udienza 25 giugno 2018; procedura SO.2018.287/CA.2018.16).
B. A seguito di preoccupazioni segnalate dalla Rete, il 10 aprile 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha convocato RE 1 e CO 2 ad un’udienza, durante la quale è stato dato mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), __________ di verificare la situazione famigliare, al Servizio medico psicologico (SMP), __________ di accertare le condizioni psico-affettive dei minori e al Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE), __________ di prestare supporto ai genitori nella cura e nell’educazione dei figli.
C. Con decisione 20 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha istituito in favore dei tre minori una curatela educativa, nominando quale curatore il signor CURA 1, con il compito di mediare tra i genitori nell’ambito dell’esercizio delle relazioni personali del padre con i figli e di interfacciarsi con la Rete degli operatori di ogni ambito.
D. Il 23 marzo 2020 è stata trasmessa all’Autorità di protezione la valutazione del SMP sulle condizioni psico-affettive dei minori.
E. All’udienza di discussione del 4 novembre 2020 davanti all’Autorità di protezione è emersa una forte preoccupazione relativa alla situazione del figlio PI 1, sfociata anche in comportamenti connotati da aggressività fisica. La madre ha chiesto aiuto per la gestione di questo figlio, postulando in un primo momento che il medesimo andasse a vivere dal padre. CO 2 ha accettato di occuparsi del figlio, proponendo che i tre figli non vengano divisi, ma gli vengano tutti affidati. RE 1 si è per finire rifiutata di firmare il verbale d’udienza.
F. Con decisione 25/26 novembre 2020, l’Autorità di protezione ha rilevato che non era “chiara la volontà della madre”, per cui non poteva “darsi come condivisa la modifica dell’affido del figlio PI 1” stabilita dal pretore. Ritenuta la minaccia in corso per il bene di PI 1, l’Autorità di prima sede, con riferimento all’art. 310 CC, ha tuttavia deciso di: privare RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, collocando il medesimo presso il padre (dispositivo n. 1); lasciare le relazioni personali al libero accordo delle parti, con la mediazione del curatore educativo e la riserva che eventuali disaccordi sarebbero stati risolti dall’Autorità di protezione (dispositivo n. 2). Con la medesima decisione l’Autorità di prima sede ha stabilito che “allo scopo di regolare, in maniera appropriata ed organica”, detto assetto affidatario, i genitori avrebbero potuto “presentare all’ARP un accordo di modifica della __________ pretorile”, che rivedesse “anche il contributo di mantenimento”; in caso contrario il padre è stato invitato a rivolgersi al pretore (dispositivo n. 3). L’Autorità di protezione non ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 5).
G. Con reclamo 22 dicembre 2020 (inc. CDP 9.2020.184) RE 1 ha impugnato la decisione 25/26 novembre 2020, postulandone l’annullamento e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per nuova decisione. In primo luogo la reclamante ha eccepito la nullità della decisione, emanata da un’autorità non competente nel merito. A mente della reclamante la decisione, nella misura in cui ha modificato senza alcuna motivazione l’assetto della custodia sancito dal Pretore, andrebbe in ogni caso annullata. L’Autorità di protezione, oltre a non essere competente, non avrebbe a suo dire in ogni caso esperito i dovuti accertamenti e/o adottato le misure meno incisive, omettendo inoltre di considerare l’idoneità del collocamento. La reclamante ha chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio.
H. Con reclamo 23 dicembre 2020 (inc. CDP 9.2020.185) anche CO 2 si è opposto alla decisione, chiedendo che venga rivista e auspicando una “custodia” dei tre figli “condivisa alla pari” con la madre RE 1.
I. Mediante osservazioni uniche 27 gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha rilevato che la competenza era data e che, a fronte del pericolo per il benessere del minore segnalato dalla Rete, la soluzione adottata ossequiava al meglio ai principi di sussidiarietà e proporzionalità della misura. L’Autorità di prime cure ha in particolare precisato che CO 2 aveva confermato, in sede d’udienza, la propria disponibilità ad accogliere il figlio PI 1.
Con replica 12 febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la conferma del proprio reclamo 22 dicembre 2020.
CO 2 ha rinunciato a replicare.
L. Con ulteriore scritto 14 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha informato che è attualmente pendente una procedura di divorzio presso la Pretura di __________, rilevando altresì che a fine marzo 2021 si è tenuta un’udienza davanti al pretore.
M. Gli accertamenti messi in atto dalla Camera di protezione hanno permesso di avere conferma che in data 16 marzo 2021 RE 1 ha inoltrato una petizione di divorzio alla Pretura di __________. L’istante, oltre a chiedere lo scioglimento del matrimonio per divorzio (richiesta n. 1), ha in particolare postulato: l’affidamento a lei dei tre figli (richiesta n. 2); l’esercizio dell’autorità parentale congiunta dei due genitori anche dopo il divorzio (richiesta n. 4); la regolamentazione delle relazioni personali del padre con i figli (richiesta n. 4); la definizione del contributo alimentare per la moglie e la ridefinizione di quello per i figli (richiesta n. 5).
Il pretore ha convocato le parti all’udienza conciliativa del 29 marzo 2021, delle cui risultanze si dirà, per quanto necessario, più sotto.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel caso qui in esame, parallelamente alla procedura di protezione con la quale l’Autorità di protezione – con la decisione 25/26 novembre 2020, qui impugnata, “ritenuta la minaccia in corso per il bene del minore” – ha attribuito la custodia di PI 1 al padre, è ora pendente anche una procedura di diritto matrimoniale davanti al pretore di __________. Con petizione di divorzio non motivata 16 marzo 2021 RE 1 ha infatti chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio, l’affidamento a lei dei figli, l’esercizio in comune dell’autorità parentale, la regolamentazione delle relazioni personali padre-figli, un contributo alimentare per sé e per i figli e fatto valere altre pretese. Durante l’udienza 29 marzo 2021 le parti hanno confermato di concordare sullo scioglimento del matrimonio per divorzio, “ma di non riuscire per il momento da raggiungere un’intesa complessiva sugli effetti accessori”. Il pretore, dando seguito a quanto auspicato da RE 1 e CO 2, ha disposto l’audizione dei tre minori a cura del Centro __________ e preannunciato la riconvocazione delle parti per la continuazione della discussione dopo che avrà ricevuto il rapporto d’ascolto (v. verbale di udienza).
La fattispecie pone dunque degli interrogativi, da evadere d’ufficio in via preliminare, in relazione alla competenza a statuire delle Autorità di protezione rispetto al giudice civile.
3.1. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di Mantenimento del figlio, che ha introdotto delle nuove disposizioni procedurali, immediatamente applicabili a tutti i procedimenti pendenti a tale data che concernono questioni riguardanti i figli (art. 407b cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, Trezzini, n. 1 ad art. 407b; Dolder, Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918).
All’art. 304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale degli art. 298b cpv. 3 seconda frase CC e 298d cpv. 3 seconda frase CC – il nuovo diritto stabilisce, in particolare, che pendente un’azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità parentale e su ogni punto controverso (Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall'Autorità di protezione dei minori (Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, Bernasconi, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'Autorità di protezione (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85; sentenza CDP del 22 novembre 2018, in RtiD II-2019, n. 36c pag. 763-764 consid. 4.1; sentenza IIICCA del 6 aprile 2018, inc. n. 13.2017.95 consid. 2).
Ove sia adito il giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa, avocare a sé la trattazione dell’incarto.
3.2. Va rammentato che una disciplina analoga, non richiamata dal Codice di procedura civile, risulta anche dall’art. 315a cpv. 1 CC, in base al quale, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori. Anche in tal caso il diritto federale prescrive unità di giurisdizione in favore del giudice civile. Se è pur vero che l’art. 315a cpv. 1 CC non è senza eccezioni – l’art. 315a cpv. 3 CC autorizza infatti l’autorità di protezione a continuare la procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (n. 1) e a ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente (n. 2), ciò che l’art. 304 cpv. 2 CPC non prevede – tali eccezioni si riferiscono però a situazioni d’urgenza. Se non v’è urgenza, per finire, l’Autorità di protezione deve in ogni caso trasmettere il caso al giudice civile, che meglio sarà in grado di decidere globalmente sulla situazione (Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, Bernasconi, n. 4 ad art. 304 CPC; decisione Chambre des curatelles del Canton Vaud del 27 ottobre 2016, inc. 2016/234, pubblicata in: Jdt 2017 III p. 18 segg.; CR CC I, Meier, n. 19 art. 315/315a/315b CC; sentenza CDP del 22 novembre 2018, in RtiD II-2019, n. 36c pag. 764 consid. 4.2).
3.3. Il giudice adito nell’ambito di un procedimento matrimoniale possiede dunque una competenza speciale di disciplinare, in modo generale, le questioni legate alle sorti del minore (autorità parentale, custodia, relazioni personali, mantenimento), sia in materia di divorzio che di annullamento del matrimonio o di separazione, sia che i genitori si intendono o no al riguardo. Questa competenza si estende pure alle misure a protezione del minore (art. 315a cpv. 1) (CR CC I, Meier, n. 14 art. 315/315a/315b CC).
L’Autorità di protezione gode di una competenza residua nel contesto della procedura matrimoniale. In virtù dell’art. 315a cpv. 1 CC il giudice civile incarica l’Autorità di protezione dell’esecuzione delle misure di protezione che ha pronunciato. La procedura giudiziaria (CR CC I, Meier, n. 17 art. 315/315a/315b CC) è completata con la decisione mentre la protezione del minore richiede in generale un accompagnamento (sentenza CDP del 22 novembre 2018, in RtiD II-2019, n. 36c pag. 764/765 consid. 4.3). L’Autorità di protezione non potrà rifiutare di eseguire una misura ordinata dal giudice, nemmeno se la ritiene inadeguata (DTF 135 III 49 consid. 4.1). L’Autorità di protezione è, da parte sua, sola competente per la designazione di un curatore o di un tutore (DTF 135 III 49 consid. 4.1; CR CC I, Meier, n. 18 art. 315/315a/315b CC).
Detta decisione dell’Autorità di prima sede è stata di fatto priva di applicazione concreta. Non essendo stata prevista la revoca dell’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo, i gravami introdotti da entrambi i genitori ne hanno sospeso l’attuazione. La mancata revoca dell’effetto sospensivo ha per altro relativizzato la pretesa “minaccia in corso per il bene del minore”. Il figlio PI 1 è così rimasto in questi mesi al domicilio della madre, che ora postulando il divorzio, chiede al pretore di mantenere l’affidamento anche di questo figlio. Non v’è dunque palesemente una situazione d’urgenza che giustifichi, a titolo eccezionale, la continuazione della procedura da parte dell’Autorità di protezione a norma dell’art. 315a cpv. 3 CC.
Il pretore di __________ – presso il quale è ora pendente una procedura di divorzio, con richiesta di definizione della custodia dei figli, delle relazioni personali padre-figli e di ridefinizione, tra le altre cose, dei contributi alimentari dovuti dal padre ai figli – è dunque competente a pronunciarsi a titolo esclusivo anche sulle questioni oggetto della decisione impugnata, fino ad ora non cresciute in giudicato e rimaste sospese a seguito dei reclami introdotti da entrambi e genitori.
Non vi è comunque motivo di accertare la soccombenza dell’Autorità di protezione e quindi di accordare ripetibili, ritenuto che la decisione impugnata è stata determinata da una situazione contingente favorita dai forti litigi tra i coniugi e dalle difficoltà della madre nel gestire il figlio PI 1, che per finire non si è trasferito al domicilio __________ del padre. Non si prelevano oneri processuali per il presente giudizio (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
La reclamante RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b); essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della signora RE 1 va accolta.
Questa sentenza viene trasmessa per informazione anche al pretore di __________, competente per la continuazione della procedura. Spetta infatti a quest’ultimo richiamare l’incarto dell’Autorità di protezione e prendere/aggiornare gli accertamenti e le misure di protezione necessarie per la protezione dei figli.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
I reclami 22 dicembre 2020 e 23 dicembre 2020 inoltrati da RE 1 e da CO 2 sono accolti. Di conseguenza la decisione 25/26 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si accordano ripetibili.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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