AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2021.20
Data decisione, Autorità: 08.06.2021, TCA
Titolo: Ricorso al TCA contro decisione su opposizione con cui la Cassa ha confermato il rifiuto a ILR x maggio 2020 (conteggio trasmesso solo il 21.9.2020 in violazione dell'art. 38 cpv. 1 LADI) è irricevibile. Ricorrente non ha completato il ricorso nonostante i termini assegnatile
Raccomandata
Incarto n. 38.2021.20
DC/gm
Lugano 8 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
ricordato che con decisione su opposizione del 15 marzo 2021 la CO 1 ha respinto l’opposizione della ricorrente e ha rifiutato di versarle le indennità per lavoro ridotto relative al mese di maggio 2020 in quanto il conteggio è stato trasmesso soltanto il 21 settembre 2020 trascorsi i tre mesi fissati all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. Doc. A);
rilevato che contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
“ (…) con riferimento all’incarto in oggetto, inoltriamo regolare ricorso alla decisione della CO 1 del 15 marzo 2021.
La Cassa contesta la nostra motivazione relativa ad un reale disagio amministrativo che ci ha impedito il rispetto delle tempistiche dovute.
A conferma di quanto da noi affermato, in allegato trovate copia della lettera del nostro legale, Avv. __________, nella quale è menzionato anche l’incarto del lavoro ridotto.
Chiediamo quindi:
Che il reclamo venga accolto;
Che venga accettata la richiesta di lavoro ridotto del contendere. (…)” (Doc. I)
richiamato il decreto del 26 marzo 2021 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per completarlo, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. II);
costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;
ritenuto che con ulteriore decreto del 10 maggio 2021 è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. III);
visto che anche il nuovo termine è decorso infruttuoso e pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
ritenuto che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 24 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.4 del 23 marzo 2021 consid. 2.10; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
richiamati gli art. 3, 4 e 13 cpv. 4 Lptca;
decreta 1. Il ricorso non è ricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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