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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2021.68
Data decisione, Autorità: 11.06.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2021.68
Lugano 11 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.1547 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 marzo 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 26 marzo 2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 14'707.55 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 5 maggio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 5 maggio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 19 maggio 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Con scritto del 7 giugno 2021, la CO 1 ha comunicato di non intendere inoltrare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 maggio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 24 maggio, che è festivo (lunedì di Pentecoste, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 25 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 17 maggio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento della Banca __________ di __________ (doc. C accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 14'822.75 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione (effettivamente bonificati il 10 maggio 2021), sufficienti a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 maggio 2021) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 12 esecuzioni per oltre fr. 280'000.– complessivi, però tutte relativamente recenti e sospese da opposizione, per cui non si può ancora dire che tali debiti siano accertati. Del resto, la controparte, che ha promosso una delle esecuzioni colpite da opposizione, non ha contestato la solvibilità della reclamante. Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. La reclamante pare poi avere numerosi lavori in corso e fatture da incassare, ancorché i documenti prodotti a sostegno di tali allegazioni (doc. E e F) sono stati da lei allestiti e non sono verificati da terzi, sicché, invero, non hanno un valore indiziario superiore a semplici allegazioni di parte.
Tutto sommato, ad ogni modo, si può ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sembra minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Tenuto conto però dell’avvio, dopo l’inoltro del reclamo, di un’esecuzione per una somma importante, la reclamante è invitata a adottare senza indugio i necessari provvedimenti di risanamento per evitare un nuovo fallimento nei prossimi tempi, posto che in un’eventuale futura procedura di reclamo la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata nella presente causa.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 maggio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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