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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.166
Data decisione, Autorità: 15.04.2021, IICCA
Titolo: Locazione - risarcimento del danno da parte del locatore - appello irricevibile
Incarto n. 12.2020.166
Lugano 15 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.23 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2016 da
AP 1 AP 2
contro
AO 1 rappr. da: RA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo complessivo di fr. 58'382.- a titolo di “indennizzo”;
domanda avversata dal convenuto che con azione riconvenzionale 6 dicembre 2016, a cui si sono opposti gli attori, ha postulato la loro condanna al versmento di fr. 7'000.- a titolo di pigioni non pagate dal 1° marzo 2016;
domande sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 23 novembre 2020 con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 3'600.-in favore degli attori in solido, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'750.- e le spese di fr. 250.- a suo carico in ragione di 1/16 e i rimanenti 15/16 a carico degli attori in solido, con l’obbligo per questi ultimi, sempre in solido, di rifondere alla controparte fr. 4'860.- a titolo di ripetibili ridotte, e accolto parzialmente l’azione riconvenzionale, condannando gli attori in solido al versamento in favore del convenuto di fr. 3'500.- , senza prelevare spese processuali e compensando le ripetibili;
appellanti gli attori con appello 23 dicembre 2020 con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, di modificare il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie e di respingere l’azione riconvenzionale, con protesta delle spese giudiziarie;
considerato che il gravame non è stato intimato al convenuto per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto: che gli attori dal 1° agosto 2005 conducevano in locazione un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ per una pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.- mensili (doc. 4);
che a seguito della vendita dell’immobile dal mese di settembre 2012 è subentrato nel contratto in qualità di locatore AO 1 (doc. P);
che nel mese di gennaio 2016 i conduttori hanno avvisato il locatore della presenza di topi nell’ente locato e il successivo 4 febbraio AP 1 gli ha ingiunto un termine di 15 giorni per risolvere la situazione, scaduto il quale i conduttori avrebbero depositato le pigioni (doc. rich. I). Il 10 febbraio 2016 AO 1 ha fatto intervenire una ditta specializzata che ha posizionato nell’appartamento alcune esche velenose per topi;
che con scritto 18 febbraio 2016 AO 1 ha concesso ai conduttori “la disdetta anticipata per giusta causa per presenza di topi/ratti nell’appartamento non considerando più validi i modi e i termini previsti dal contratto di locazione”, permettendo loro di lasciare l’appartamento entro e non oltre il 31 luglio 2016 e impegnandosi “alla restituzione dell’affitto del mese corrente alla restituzione delle chiavi” (doc. A);
che dal mese di marzo 2016 i conduttori hanno lasciato l’ente locato, lasciandovi depositati mobili e sacchi della spazzatura pieni di vestiti;
che il 15 luglio 2016 gli istanti hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Biasca per ottenere dal locatore un indennizzo di fr. 48'382.- a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’inagibilità dell’ente locato, infestato dai ratti che avrebbero rovinato tutto il mobilio e i loro vestiti;
che il 19 luglio 2016 AP 2 ha depositato tutte le chiavi alla Pretura del Distretto di Riviera senza nulla aggiungere, e le stesse sono poi state consegnate al locatore il successivo 8 agosto (incarto SO.2016.209 agli atti);
che con istanza 23 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno adito la Pretura del Distretto di Riviera chiedendo che fosse fatto divieto al locatore di alterare o eliminare i mobili e gli effetti personali ancora presenti nell’ente locato, ritenuto che la vertenza concernente il risarcimento del danno non era ancora terminata e che il deposito da parte loro delle chiavi in Pretura il 19 luglio precedente avrebbe dovuto essere inteso a titolo cautelativo;
che con decisione supercautelare del 23 agosto 2016 l’allora Pretora del Distretto di Riviera ha fatto ordine al locatore di non alterare e eliminare i beni esistenti nell’ente locato, rispettivamente di non alterare lo stato dell’appartamento precedentemente a disposizione dei conduttori;
che al termine dell’udienza di discussione 24 agosto 2016 la allora giudice ha deciso seduta stante in via cautelare nelle more istruttorie, facendo ordine al locatore di consegnare tutte le chiavi alla Pretura e vietandogli di usare l’ente locato, che sarebbe restato a disposizione dei conduttori. Ella ha altresì fissato agli istanti un termine di 15 giorni per, tra l’altro, chiedere una prova a futura memoria riguardante la costatazione dei locali e dei beni presenti nell’appartamento, rispettivamente del loro valore; scaduto tale termine sarebbe stato possibile emanare senza altre formalità la decisione definitiva in merito all’assegnazione delle chiavi;
che il locatore ha consegnato le chiavi ancora il medesimo giorno;
che con scritto 26 agosto 2016 rispettivamente 27 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno autorizzato la restituzione delle chiavi al locatore, poiché lo scopo del deposito in Pretura non aveva “più ragione di essere”, posto che “c’è già stato l’inquinamento delle prove”, precisando di mantenere il divieto fatto al locatore di disporre delle loro cose;
che il 2 settembre 2016 tutte le chiavi sono state restituite al locatore;
che con petizione 20 settembre 2016 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di fr. 58'382.- (corrispondenti a fr. 48'382.- a titolo di indennizzo fatto valere con l’istanza di conciliazione, oltre a fr. 10'000.- “per l’eliminazione parziale dell’abbigliamento e di altri oggetti” dopo la riconsegna delle chiavi al locatore da parte della Pretura in data 8 agosto 2016);
che con risposta e domanda riconvenzionale 6 dicembre 2016 il convenuto si è integralmente opposto alla pretesa degli attori, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 7'000.- a titolo di pigioni non pagate dal 1° marzo 2016;
che il 30 settembre 2020 la nuova Pretora del Distretto di Riviera si è ricusata;
che con decisione 23 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento in favore degli attori in solido di fr. 3'600, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'750.- e le spese di fr. 250.- a carico del convenuto in ragione di 1/16 e i rimanenti 15/16 a carico degli attori in solido, con l’obbligo per questi ultimi, sempre in solido, di rifondere alla controparte fr. 4'860.- a titolo di ripetibili ridotte, e parzialmente accolto l’azione riconvenzionale, condannando gli attori in solido al versamento in favore del convenuto di fr. 3'500, senza prelevare spese processuali e compensando le ripetibili;
che con appello 23 dicembre 2020 gli attori chiedono la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione, di modificare il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie e di respingere l’azione riconvenzionale;
che l’appello non è stato intimato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che i documenti prodotti con l’appello erano già presenti nell’incarto pretorile;
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 16 luglio 2020, inc. 12.2020.41);
che per quanto attiene alla pretesa fatta valere con la petizione gli appellanti si limitano a osservare di non essersi “mai disinteressati del mobilio e tutti gli effetti personali presenti e rimasti nell’appartamento”, gli stessi non potendo essere recuperati “a causa delle cattive condizioni in cui destava l’ente locato” che “necessitava di importanti interventi sanatori per mantenere le condizioni di agibilità”, senza censurare le argomentazioni del Pretore, il quale, sulla base delle risultanze istruttorie ha concluso che i conduttori, a cui incombeva l’onere della prova, non erano riusciti a dimostrare l’esistenza di un’infestazione di topi tale da rendere inabitabile l’ente locato;
che per quanto concerne l’azione riconvenzionale e il dispositivo sulle spese giudiziarie gli appellanti non spendono una parola per spiegare le ragioni di fatto e di diritto per cui le conclusioni del Pretore al riguardo sarebbero errate;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità del rimedio giuridico per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC;
che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);
che in considerazione delle particolarità del caso si può rinunciare al prelievo delle spese processuali secondo la soccombenza (art. 106 CPC e art. 9 cpv. 3 LTG), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla controparte, a cui l’appello non è stato notificato;
che il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
decide:
L’appello 23 dicembre 2020 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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