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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2020.116
Data decisione, Autorità: 01.02.2021, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro - appello irricevibile
Incarto n. 12.2020.116
Lugano 1 febbraio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.111 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26 marzo 2019 da
AO 1 patrocinato dall’ avv. PA 1
contro
AP 1 rappr. da: RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'066.15 a titolo di pretese salariali, lavoro suppletivo non remunerato e vacanze non godute, e di ordinarle di regolarizzare gli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2018;
domanda alla quale si è opposta la controparte e che il Pretore con decisione 20 agosto 2020 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 25'413.- oltre interessi, ordinandole altresì di regolarizzare gli oneri sociali di pertinenza dell’attore;
appellante la convenuta con appello 21 settembre 2020, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio, protestando le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi;
ritenuto che l’appello non è stato notificato alla controparte per la risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
considerato
in fatto in diritto: che con contratto 7 maggio 2015 AO 1 è stato assunto dalla AP 1 a partire dal 18 maggio seguente in qualità di barista a tempo pieno per un salario lordo mensile di fr. 3'407.-. Al rapporto di lavoro, di durata indeterminata, era applicabile il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione, di obbligatorietà generale (doc. C). Con scritto raccomandato 21 agosto 2018 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto con effetto al 30 settembre 2018 (doc. H);
che con petizione 26 marzo 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. D), ha convenuto in giudizio la AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'066.55, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2015, a titolo di salari arretrati (fr. 20'371.15) per il 2015 e per il 2018 (da giugno a settembre), di lavoro suppletivo non remunerato (fr. 1'653.55) e di vacanze residue non godute (fr. 5'041.25) nonché di fare ordine alla datrice di lavoro di regolarizzare gli oneri sociali;
che la convenuta con risposta 11 giugno 2019 si è opposta all’accoglimento dell’azione, postulandone l’integrale reiezione;
che con sentenza 20 agosto 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per l’importo di fr. 25'413.- oltre interessi e ordinato alla datrice di lavoro di regolarizzare gli oneri sociali di pertinenza dell’attore, senza prelevare oneri processuali e obbligando la convenuta a versare alla controparte fr. 3'500.- a titolo di ripetibili; egli, in breve, ha qualificato l’accordo sottoscritto dalle parti come un contratto di lavoro a cui erano applicabili le disposizioni del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione, e riconosciuto gli importi fatti valere dall’attore concernenti i salari arretrati e le ferie residue non godute, mentre ha respinto la richiesta di fr. 1'653.55 per lavoro suppletivo;
che la convenuta è insorta contro il menzionato giudizio con appello 21 settembre 2019, postulandone il suo annullamento;
che con scritto 22 settembre 2019, a cui ha fatto seguito la disposizione ordinatoria del 12 ottobre 2020, il presidente di questa Camera, accertato che il gravame era privo di firma, ha assegnato all’appellante un termine fino al 20 ottobre seguente per sanare il difetto, ciò che è poi avvenuto;
che l’appello non è stato notificato a AO 1 per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC); l’obbligo di motivazione previsto comporta che l’atto di appello deve criticare compiutamente la motivazione del giudizio di prima istanza spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe errato e con ciò da riformare;
che in concreto l’appellante non si confronta in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice, limitandosi a ritenere erronea la decisione impugnata senza spiegarne i motivi e a evidenziare che l’attore sarebbe stato in malafede e avrebbe “approfittato delle difficoltà della società scrivente nel dimostrare che avesse torto”, ciò che rende l’appello irricevibile;
che la presente procedura concerne una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, di modo che non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC);
che non si assegnano indennità ripetibili alla controparte a cui non è stato notificato l’appello;
che, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, la procedura può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore alla soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello 21 settembre 2020 di AP 1 è irricevibile.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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