AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.113
Data decisione, Autorità: 11.02.2021, IIICC
Titolo: Semplici attività di natura amministrativa e di cancelleria, quand'anche svolte da un avvocato, non legittimano la remunerazione del tempo ad esse dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.- prevista per compensare il lavoro prettamente giuridico
Incarto n. 13.2020.113
Lugano 11 febbraio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.174 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 9 ottobre 2019 da
patrocinata dall’avv. RE 1
e relativa alla procedura di divorzio comune con accordo completo (inc. n. DM.2020.7) promossa insieme a
patrocinato dall’avv. __________
e ora sul reclamo 24 settembre 2020 dell’avv. RE 1 contro la decisione 23 settembre 2020 con cui il Pretore ha tassato la sua nota professionale 30 giugno 2020;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 9 ottobre 2019, completata l’indomani dei necessari documenti, __________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia il beneficio del gratuito patrocinio in vista dell’avvio di una procedura di divorzio nei confronti di __________.
B. Con decisione 31 dicembre 2019 il Pretore ha posto __________ al beneficio del gratuito patrocinio nella forma integrale e per la procedura che l’avrebbe coinvolta nei confronti del (ex) marito, designando l’avv. RE 1 a sua patrocinatrice d’ufficio.
C. Il 14 maggio 2020 __________ e __________ hanno presentato istanza comune di divorzio con accordo completo, corredata della convenzione di medesima data sui relativi effetti accessori. Sentiti i coniugi all’udienza del 4 giugno 2020, con decisione 24 giugno 2020 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi, ha omologato la convenzione sugli effetti accessori e accertato l’importo dovuto alla moglie a titolo di conguaglio della previdenza professionale acquisita in costanza di matrimonio.
D. Il 30 giugno 2020 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota professionale per le prestazioni svolte a favore della sua assistita, dove ha esposto una retribuzione complessiva di fr. 6'827.75, di cui fr. 5'448.– di onorario, fr. 891.60 di spese e fr. 488.15 di IVA al 7.7%.
E. Con decisione 23 settembre 2020 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo alla patrocinatrice una retribuzione complessiva di fr. 3'963.35, di cui fr. 3'240.– di onorario, fr. 440.– di spese e fr. 283.35 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 2).
F. Con reclamo 24 settembre 2020 introdotto innanzi la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello, l’avv. RE 1 ne chiede la riforma nel senso di approvare integralmente la sua nota professionale 30 giugno 2020 di complessivi fr. 6'827.75. Il gravame è stato integrato dall’interessata con memoriale 28 settembre 2020 indirizzato alla Camera civile dei reclami.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
1.3 La decisione impugnata, notificata il 23 settembre 2020, è pervenuta all’avv. RE 1 l’indomani (tracciamento degli invii; doc. 2 al reclamo). Sicché il reclamo 24/28 settembre 2020 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Dato atto della tariffa oraria di fr. 180.–, il Pretore ha indicato di ridurre il tempo dedicato dalla reclamante alla sua assistita e al patrocinatore di controparte poiché la procedura di divorzio di comune accordo non aveva comportato particolare istruttoria. Egli ha ammesso 4 ore per le conversazioni con la cliente, 8 ore per i contatti con l’avv. __________ e 6 ore per la redazione degli allegati, da cui l’onorario di fr. 3'240.–. In aggiunta ha riconosciuto le spese limitatamente all’importo forfettario del 10% dell’onorario in applicazione dell’art. 6 Rtar e il costo delle trasferte per fr. 116.–, oltre il 7.7% di IVA.
2.2 La reclamante si duole di applicazione errata del diritto e di accertamento manifestamente errato dei fatti. La riduzione del suo onorario non era motivata, malgrado il conteggio dettagliato delle prestazioni. Da cui il rimprovero al Pretore di avere abusato del suo potere di apprezzamento ed emesso una decisione inadeguata e arbitraria. Contesta la decurtazione sistematica delle prestazioni di 20, 10 e 5 minuti e rivendica il diritto del legale ad un ampio margine di apprezzamento nella conduzione del mandato e nella scelta strategica. Vista la litigiosità delle parti, le trattative per l’accordo e la sottoscrizione della convenzione erano state laboriose, giustificando tutto il tempo da lei indicato. Inoltre, a fronte del suo onorario superiore a fr. 5'000.–, tutte le spese da lei esposte andavano riconosciute.
3.1 Per prassi del Tribunale federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 583 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicato in DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy, op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).
3.2 La reclamante rivendica il pagamento di un onorario di fr. 5'448.–alla tariffa oraria di fr. 180.– corrispondente a un dispendio di tempo complessivo di 30 ore e 16 minuti, ripartito come da elenco dettagliato annesso alla nota professionale. Dal canto suo il Pretore ha indicato che “tuttavia il tempo dedicato alla sua assistita e al patrocinatore di controparte, deve essere ridotto, tenuto conto che presso questa Pretura è giunta una procedura di divorzio di comune accordo che non ha comportato particolare istruttoria”. Ha quindi precisato di ridurre “a 4 ore di conversazione con la cliente e a 8 ore con l’avvocato __________ e 6 ore di redazione allegati, per un onorario di fr. 3'240.–”. Ciò premesso, è ben vero che non vi è un dettaglio puntuale delle singole prestazioni stralciate. Tuttavia, le indicazioni fornite dal Pretore consentono di distinguere per tipologia ed entità le prestazioni riconosciute (ore totali ammesse suddivise per rapporto ai contatti con la cliente, contatti con il patrocinatore di controparte e per la redazione di allegati di causa), quantificando di riflesso anche il corrispettivo di ore contestualmente stralciate. Egli ha inoltre ricondotto questa sua decisione all’assenza di una particolare istruttoria nella procedura di divorzio con comune accordo a lui sottoposta. Nelle siffatte circostanze, la pretesa censura di carenza di motivazione risulta pertanto inconsistente. Prova ne sia, del resto, che la reclamante non pretende di non avere avuto modo di illustrare le sue ragioni e di spiegare perché dissentiva dall’argomentazione pretorile. Su questo punto, infondato, il reclamo va respinto.
4.1 Giova anzitutto premettere che giusta l’art. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria del 19 dicembre 2007 (Rtar) - invero unica norma del regolamento a non essere stata menzionata nel reclamo - nelle cause di protezione dell’unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, salvo diversa decisione del giudice è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.–, ovvero poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Ora, in tal senso, di una richiesta di deroga, rispettivamente di un’autorizzazione del Pretore non vi è però traccia nel fascicolo processuale. Sicché, a fronte di una procedura di divorzio con accordo comune, già solo per questo la pretesa remunerazione del monte ore rivendicato dalla reclamante non è e non era ammissibile, e ciò indipendentemente dal fatto che tutto il tempo impiegato sia stato effettivo e non vi sia sproporzione fra il valore delle operazioni effettuate e l’onorario esposto. Invero risulta poi anche irrilevante il distinguo della reclamante tra divorzio unilaterale e divorzio su richiesta comune, via quest’ultima diventata a suo dire attuale solo dopo l’incontro con l’avvocato di controparte.
4.2 Le 6 ore di lavoro ammesse dal Pretore per la redazione degli allegati vanno a rapportarsi ad un dispendio di tempo di complessive 5 ore e 27 minuti (327 minuti: sopra, consid. 4), individuabili dalla nota professionale a titolo di elaborazione e redazione di allegati (o scritti in genere alla Pretura) e altresì comprensive del tempo riservato all’incontro tenutosi in data 9 dicembre 2019 per discutere la bozza di convenzione con la cliente. Questo esclude di primo acchito una qualsiasi ipotesi di accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore. Sicché il rimprovero di avere “arbitrariamente defalcato” il tempo occorso per la redazione degli allegati, è sprovvisto di ogni pertinenza.
4.3 In relazione ai contatti intrattenuti con l’avv. __________ il Pretore ha ammesso un dispendio di tempo complessivo pari a 8 ore. A questo titolo, il dettaglio del conteggio agli atti consente di evidenziare un totale di prestazioni lavorative svolte dalla reclamante quantificabili in 7 ore e 56 minuti (476 minuti: sopra, consid. 4), e che tengono finanche conto del tempo dedicato alla sua assistita a preludio e a conclusione degli incontri del 19 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 avvenuti presso il collega. Se ne deve così dedurre che, nemmeno da questo punto di vista, in capo al primo giudice è ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei fatti. Una volta ancora il reclamo va conseguentemente respinto.
4.4 Per contro, rispetto al conteggio dettagliato (sopra, consid. 4), la decisione impugnata non accenna ad un dispendio di tempo dettato dalle trasferte della reclamante - il cui rimborso spese è però riconosciuto (fr. 116.–: decisione impugnata, pag. 2) - rispettivamente a quello riferibile all’udienza del 4 giugno 2020 presso la Pretura. Ciò posto, la presenza della reclamante in quel contesto è oggettiva e incontestabile. Parimenti dicasi per il colloquio del 9 dicembre 2019 con la cliente per discutere della bozza di convenzione, e rientrante nel dispendio di tempo riservato all’elaborazione e alla redazione degli allegati (sopra, consid. 4.2). Analogo discorso vale inoltre per gli incontri del 19 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 con l’avv. __________, che sono stati computati nel dispendio orario ammesso a questo titolo (sopra, consid. 4.3). E il riconoscimento di tali prestazioni non può omettere l’implicito tempo che l’interessata ha investito per recarsi in loco e dare seguito alle incombenze del caso. Motivo per cui, l’esclusione a priori e ingiustificata di un’attività in tal senso è costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Ne consegue che, per le imprescindibili trasferte del 19 novembre 2019, del 9 dicembre 2019 e del 14 maggio 2020 e per l’udienza del 4 giugno 2020 e contestuale trasferta inclusa, va riconosciuto un dispendio di tempo aggiuntivo di 3 ore (approssimate) di lavoro. Il reclamo, al riguardo fondato, merita quindi accoglimento.
4.5 Il Pretore ha infine limitato a 4 ore di lavoro le prestazioni remunerabili quali conversazioni della reclamante con la cliente. Ora questa quantificazione si contrappone al saldo restante di complessive 13 ore e 56 minuti (836 minuti: sopra, consid. 4) ascrivibili quali contatti di vario genere (personali, telefonici e scritti) con la cliente.
4.5.1 Rileva la reclamante che vista la litigiosità delle parti in causa, le trattative per raggiungere l’accordo poi tradotto in convenzione erano state particolarmente difficili e laboriose. Soggiunge inoltre che spetta al solo legale valutare la necessità di una conversazione e che questo include le dovute spiegazioni ad una cliente sprovvista di dimestichezza in questioni attinenti il diritto civile come in concreto, legale a cui va quindi riconosciuto il diritto ad un ampio margine di apprezzamento tanto nella conduzione del mandato quanto nella strategia da adottare. L’interessata contesta anche la riduzione sistematica di colloqui aventi una durata di 20, 10 o 5 minuti di chi opera in regime di assistenza giudiziaria, rinviando a quella che era la prassi del Consiglio di Moderazione.
4.5.2 Rammentato il dispendio orario massimo di poco più di 23 ore di lavoro ammissibili per le cause di stato (sopra, consid. 4.1) e dedotte le 6 ore di redazione degli allegati (sopra, consid. 4.2), le 8 ore di contatti con l’avv. __________ (sopra, consid. 4.3) e le 3 ore ammesse - in accoglimento del reclamo - a titolo di trasferta e partecipazione all’udienza (sopra, consid. 4.4), resta da stabilire se nella fattispecie le 4 ore di “conversazione con la cliente” riconosciute dal Pretore (sopra, consid. 4.5) configurano un accertamento manifestamente errato dei fatti o un’errata applicazione del diritto. Per i motivi che qui seguono, non è questo il caso in concreto.
4.5.3 Già si è detto che il dispendio di tempo per la “redazione degli allegati” già tiene conto di colloquio e scritti alla cliente datati 9 dicembre 2019 e posti in relazione alla discussione della bozza di convenzione (sopra, consid. 4.2) per complessivi 110 minuti. D’altra parte, in quello ammesso con riferimento all’avv. __________, di fatto considera la durata dei contestuali colloqui con la cliente del 19 novembre 2019 e 14 maggio 2020 (sopra, consid. 4.3) per un totale di 90 minuti. Infine altri 30 minuti di colloquio con la cliente spesi il 4 giugno 2020 sono coperti dalla durata ammessa a titolo di partecipazione all’udienza tenuta quel giorno (sopra, consid. 4.4). Di modo che, al lato pratico, si ha un totale di ben 3 ore e 50 minuti (230 minuti) di colloqui con la cliente conteggiati a parte e in aggiunta rispetto alle 4 ore designate dal Pretore quali “conversazione con la cliente”.
4.5.4 Non solo. Se è vero che non si giustifica lo stralcio a priori e automatico di prestazioni lavorative di un legale aventi durata tra i 5 e i 20 minuti, è nondimeno altrettanto vero che semplici attività di natura amministrativa e di cancelleria, quand’anche svolte da un legale, non possono evidentemente legittimare la remunerazione del tempo ad esse dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di natura prettamente giuridica. E, certo, non è ad esempio tale l’apertura dell’incarto, l’allestimento della procura, la trasmissione per conoscenza di scritti, ordinanze e decisioni alla cliente.
4.5.5 Inoltre, risulta dagli atti che la reclamante aveva già patrocinato la cliente nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale promossa a marzo 2018 innanzi al medesimo Pretore, procedura poi stralciata dai ruoli per intervenuta transazione raggiunta in corso d’udienza (cfr. decisione di stralcio 23 maggio 2018 nella documentazione annessa all’istanza di gratuito patrocinio). Sicché alla legale era noto tanto il quadro familiare quanto quello economico delle parti, contesti che a prescindere dalla litigiosità delle parti non lasciavano invero margine a trattative particolari, se non in relazione al destino dell’abitazione coniugale (cfr. decisione di divorzio 24 giugno 2020). Ne consegue che, per avere ritenuto che la causa non aveva comportato particolare istruttoria, la critica al Pretore è infondata.
4.6 In conclusione, e tutto ciò considerato, la contestazione della reclamante risulta fondata nella misura in cui il dispendio orario riconosciuto dal Pretore fa ingiustificatamente astrazione del tempo specificato dalla reclamante a titolo di trasferte e di partecipazione all’udienza di audizione delle parti, il tutto per complessive 3 ore (sopra, consid. 4.4). A fronte di 21 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–, l’onorario dovuto alla reclamante si attesta quindi a fr. 3'780.–. Entro questi termini il reclamo merita così accoglimento.
La reclamante reputa altresì giustificato in toto l’importo da lei conteggiato a titolo di spese (fr. 891.60), in considerazione del suo onorario superiore da fr. 5'000.–. Correttamente il Pretore ha rilevato che il patrocinatore ha diritto al rimborso all’importo forfettario del 10% dell’onorario riconosciuto, quando esso non supera i fr. 5'000.– (art. 6 cpv. 1 Rtar), oltre al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente tra cui quelle di trasferta (art. 6 cpv. 2 Rtar). In proposito il primo giudice ha ammesso fr. 440.–, inclusi fr. 116.– di trasferte. Il parziale accoglimento del reclamo impone la conseguente rettifica dell’importo forfettario così riconosciuto. Sicché l’onorario di fr. 3'780.– (sopra, consid. 4.6) si completa della cifra di fr. 494.– (10% di fr. 3'780.–, rispettivamente fr. 116.– di trasferta). Tenuto conto dell’IVA al 7.7%, il totale complessivo ammonta così a fr. 4'603.10.
Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. La reclamante rivendicava la retribuzione dell’attività svolta quale patrocinatrice d’ufficio per complessivi fr. 6'827.75 in luogo dell’importo di fr. 3'963.35 ammesso dal Pretore e che, in parziale accoglimento del reclamo, aumenta a fr. 4'603.10 (sopra, consid. 5). Ottiene così causa vinta nella misura di 1/4 soccombendo per i restanti 3/4. In applicazione della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), la reclamante deve sopportare le spese processuali in ragione di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello Stato. Stante il suo grado di soccombenza, all’interessata non si giustifica riconoscere ripetibili.
Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24/28 settembre 2020 dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 23 settembre 2020 della Pretura del Distretto di Vallemaggia (inc. n. SO.2019.174) è così riformato:
“2. A favore della patrocinatrice è riconosciuto:
onorario fr. 3'780.–
spese fr. 494.–
IVA 7.7% su fr. 4'274.– fr. 329.10
Totale fr. 4'603.10”
Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico dell’avv. RE 1 in ragione di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
– ; –
Comunicazione:
– alla Pretura del Distretto di Vallemaggia;
– Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 2'864.40, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster