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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.109
Data decisione, Autorità: 26.09.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00109
Lugano 26 settembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione - inc. no. DI.2001.00032 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con ricorso (recte: istanza) 21 febbraio 2001 da
rappr. dall'amministratore unico avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto che l'importo di fr. 9'750.-- depositato presso l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di _________ fosse liberato a suo favore, domanda avversata dai convenuti;
ed ora sul ricorso 23 luglio 2001 con cui l'istante ha impugnato due lettere 28 giugno 2001 con cui il Pretore gli assegnava un termine per rimediare ad alcuni difetti rispettivamente gli retrocedeva siccome inammissibile un allegato scritto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con ricorso (recte: istanza) 21 febbraio 2001 la __________ ha impugnato avanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la decisione 25 gennaio 2001 con cui l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ aveva liberato a favore di __________ e __________ la somma di fr. 9'750.-- relativa alle pigioni dal 16 novembre 2000 al 15 febbraio 2001 della __________;
che __________ e __________ si sono opposti all'istanza;
che il 28 giugno 2001 il Pretore ha indirizzato 2 missive alla parte istante: con la prima, in applicazione dell'art. 142 cpv. 3 CPC, le ha ritornato uno scritto 26 giugno 2001 ("complemento alla querela") e uno scritto 27 giugno 2001 ("Antwort"), assegnandole nel contempo un termine perentorio di 15 giorni per rimediare ad alcune carenze formali; con la seconda (atto di procedura n. XIV), le retrocedeva siccome irricevibile un allegato 18 maggio 2001 ("risposta"), per altro già ritornato in precedenza con ordinanza 22 maggio 2001;
che l'istante, con ricorso (recte: appello) 23 luglio 2001, ha censurato entrambi gli scritti, ritenendoli ingiustificati e illegali;
che giusta l'art. 411 cpv. 2 CPC nella procedura speciale in materia di locazione il termine per la presentazione dei mezzi di impugnazione è di 10 giorni, termine non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 CPC);
che il gravame che ci occupa risulta pertanto ampiamente tardivo e deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile;
che, a prescindere da quanto precede, le decisioni che l'istante ha contestato in questa sede nemmeno possono essere oggetto di un appello, trattandosi di semplici ordinanze (art. 95 CPC);
che tali sono in effetti tutti i provvedimenti disciplinanti il procedimento (art. 94 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 94), tra cui quello con cui il giudice assegna alla parte un termine per l'effettuazione di un atto processuale (cfr. IICCA 15 ottobre 1998 in re H./M. Ltd, 22 ottobre 1998 in re Z./B., concernente un termine per il versamento di una cauzione processuale e di un anticipo spese) rispettivamente dichiara ammissibile o inammissibile un allegato scritto di una parte (IICCA 24 settembre 1998 in re V. SA/Z. SA), ritenuto infine che anche l'eventuale giudizio sulla modifica di un'ordinanza costituisce a sua volta un'ordinanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 94; IICCA 3 giugno 1996 in re B. e T./G., 15 ottobre 1998 in re H./M. Ltd);
che di conseguenza il gravame deve essere dichiarato irricevibile nel suo complesso, per cui non può assolutamente essere vagliato nel merito;
che la tassa di giustizia, le spese di questa sede vanno poste a carico dell'istante qui appellante, integralmente soccombente (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha presentato osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. Il ricorso 23 luglio 2001 di __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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