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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.77
Data decisione, Autorità: 15.01.2021, IIICC
Titolo: Negato il gratuito patrocinio al richiedente a motivo che dagli atti non emergeva una situazione d'insolvenza, il Pretore deve poi giustificare e spiegare un obbligo di cauzione per spese ripetibili ordinato a suo carico in quanto insolvente
Incarto n. 13.2020.77
Lugano 15 gennaio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.21 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 14 gennaio 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora su reclamo 11 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2020 con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per prestare una cauzione processuale di fr. 4'500.-;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 14 gennaio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento della somma di fr. 27'140.- oltre accessori.
Con risposta 17 aprile 2020 il convenuto si è opposto alla petizione ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento dell’importo - parziale - di fr. 30'000.-. Ha altresì chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Con istanza 20 maggio 2020 l’attrice ha postulato che, in applicazione dell’art. 99 CPC, RE 1 fosse astretto al versamento di una cauzione processuale di fr. 4'500.- per l’azione riconvenzionale, adducendo che la domanda di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio dimostrava che egli non sarebbe poi stato in grado di far fronte alle spese ripetibili in caso di soccombenza in causa.
Con osservazioni 19 giugno 2020 RE 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza di cauzione sostenendo di aver dimostrato che la sua attività professionale non gli permette di provvedere al suo debito mantenimento, tant’è che ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, ciò che osterebbe all’imposizione di una cauzione.
Con sentenza 23 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio in ragione del fatto che dalle circostanze evocate dal richiedente non si poteva concludere che egli versasse nell’indigenza. La decisione non è stata impugnata.
C. Con sentenza 4 agosto 2020 il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione, imponendo a RE 1 di versare una cauzione processuale di fr. 4'500.-.
D. Con reclamo 11 agosto 2020 RE 1 si è aggravato contro la predetta decisione chiedendone, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento.
La domanda di effetto sospensivo è stata respinta con decisione 13 agosto 2020.
E. Con osservazioni 27 novembre 2020 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 5 agosto 2020, ragione per cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta l’11 agosto 2020, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).
4.1 In una prima sentenza il Pretore aveva respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 dopo aver rilevato che “… non emerge una situazione che possa portare a concludere che il convenuto versi nell’indigenza” (sentenza 23 giugno 2020 pag. 3). In seguito gli ha imposto la cauzione processuale argomentando che il convenuto medesimo si era definito insolvente nell’ambito della richiesta di gratuito patrocinio. Il primo giudice ha quindi dapprima ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi per ritenere che il convenuto versasse in una situazione d’indigenza, tanto da negargli il beneficio del gratuito patrocinio. In seguito si è però scostato da questo accertamento ed ha ritenuto sufficienti i medesimi elementi per accertare uno stato d’insolvenza che giustificava l’imposizione di una cauzione. Con la decisione impugnata il primo giudice quindi non solo di scosta dalla precedente decisione del 23 giugno 2020, ma ne sovverte di fatto gli accertamenti, senza però spiegare i motivi di questo cambiamento di fronte, ciò che appare in contrasto con il principio della buona fede (art. 52 CPC). La decisione impugnata deve quindi essere annullata.
Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della parte attrice, soccombente, con l’obbligo di rifondere al reclamante fr. 500.- di ripetibili.
Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 11 agosto 2020 di RE 1 è accolto. La decisione 4 agosto 2020 è annullata.
Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico de CO 1, con l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 500.- di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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