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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.84
Data decisione, Autorità: 04.01.2021, IIICC
Titolo: Carente motivazione della decisione di diniego di gratuito patrocinio. Violazione del diritto di essere sentito. Ripetibili a carico dello Stato per la parte che impugna con successo il diniego di gratuito patrocinio
Incarto n. 13.2020.84/90
Lugano 4 gennaio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.428 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 28 gennaio 2020 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 21 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 3 agosto 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 gennaio 2020 RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, segnatamente l’attribuzione dell’abitazione coniugale, la custodia dei figli __________ e __________ e un contributo di mantenimento per sé e per i figli. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
All’udienza del 28 aprile 2020 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, che è stato omologato in via cautelare seduta stante dal Pretore aggiunto.
B. Al termine dell’istruttoria, con sentenza 3 agosto 2020 il Pretore aggiunto, omologata la convenzione, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio dell’istante.
C. Con reclamo 21 agosto 2020 RE 1 chiede l’accoglimento della sua domanda di gratuito patrocinio e che sia ammessa la nota del patrocinatore per fr. 2'345.70. Essa lamenta, tra l’altro, una carente motivazione della decisione di diniego dal gratuito patrocinio.
Con istanza 25 agosto 2020 la reclamante ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC) e il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è pervenuta all’istante l’11 agosto 2020. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 21 agosto 2020 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 41 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b).
3.1 Il Pretore aggiunto ha così motivato il diniego del gratuito patrocinio:
“che dalla documentazione finanziaria dei coniugi risulta che entrambi sono in grado di sopperire alle spese di questa causa …”.
Egli non indica come sia giunto a tale conclusione, non risultando alcuna valutazione concreta di natura economica limitandosi, appunto, alle generiche indicazioni di cui sopra, dalle quali non è dato quindi di comprendere perché l’istanza sia stata respinta. In mancanza di sufficiente motivazione non vi è neppure modo per questa Camera di stabilire se la decisione impugnata sia conforme al diritto e se regga alle censure della reclamante.
Il reclamo merita quindi accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo un nuovo giudizio debitamente motivato.
Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 21 agosto 2020 è accolto.
La decisione 3 agosto 2020 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1è annullata e la causa rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione.
Le spese di giudizio in fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà alla reclamante fr. 360.– di ripetibili.
La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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