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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.127
Data decisione, Autorità: 16.03.2021, IIICC
Titolo: Reclamo contro proroga di un termine. Disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
Incarto n. 13.2020.127
Lugano 16 marzo 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.463 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 19/20 maggio 2020 da
CO 1 CO 2
contro
RE 1
e ora sul reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 20 novembre 2020 con cui il Pretore ha accolto l’istanza di proroga del termine della controparte;
ritenuto
in fatto: che con istanza 19 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’intervento del Pretore quale autorità di vigilanza sull’operato dell’esecutore testamentario RE 1;
che in data 22 giugno 2020 RE 1 ha inoltrato alla Pretura le sue osservazioni, cui sono seguite la replica e la duplica;
che con ordinanza 20 ottobre 2020 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per esprimersi per iscritto sulle risultanze della documentazione assunta;
che, su richiesta degli istanti, con ordinanza 20 novembre 2020 il Pretore ha prorogato di 20 giorni il suddetto termine;
che con reclamo 26 novembre 2020 RE 1 postula che l’ordinanza di proroga del termine sia annullata;
considerato
in diritto che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di proroga di un termine è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 144 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;
che la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 novembre 2020; rimesso alla posta il 27 novembre 2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che a norma del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che l’impugnabilità della decisione di proroga di un termine, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC;
che il reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale;
che nel caso in esame il reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente;
che, di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;
che il presente reclamo, stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 26 novembre 2020 alle controparti):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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